Dopo il divorzio, le spese sostenute in costanza di matrimonio non si mettono più in discussione

Il contenzioso postconiugale riguarda gli assetti patrimoniali successivi alla separazione o al divorzio, ma non è un’occasione per rimettere in discussione tutte le voci di spesa sostenute da ciascun coniuge, seppure per i figli, durante il matrimonio.
A chiarirlo, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 10927 del 7 maggio 2018, accogliendo il ricorso di un uomo che aveva inizialmente convenuto in giudizio la moglie separata, onde vedersi restituire la parte di Tarsu (corrisposta integralmente) relativa al periodo successivo all’assegnazione alla donna della casa coniugale. Senonché la moglie proponeva domanda riconvenzionale, per far dichiarare il marito debitore delle somme da essa corrisposte per le utenze domestiche dell’abitazione, in relazione alle quali eccepiva la compensazione con il credito azionato dall’uomo. Il Tribunale, in secondo grado, accoglieva in parte la riconvenzionale, diminuendo il credito spettante al marito proprio in forza di detta compensazione.
Spese correlate all’uso della casa coniugale, a carico del coniuge assegnatario
Una compensazione tuttavia errata secondo la Corte Suprema, che invece ritiene fondate le censure del marito. Va difatti precisato, per un verso, che l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone. La gratuità dell’assegnazione dell’abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso, ivi comprese quelle che riguardano la manutenzione e l’utilizzazione delle cose comuni poste a servizio della casa coniugale, le quali sono generalmente a carico del coniuge assegnatario. E’ dunque fondato il credito vantato dal marito per la restituzione della quota Tarsu.
Utenze domestiche in costanza di matrimonio, nessun diritto al rimborso
Per altro verso è invece infondato in controcredito vantato dalla moglie per le somme versate a titolo di utenze domestiche nella fase precedente alla separazione. Con riguardo a queste ultime – precisa la Cassazione – non sussiste alcun diritto al rimborso delle spese sostenute da ciascun coniuge nei confronti dell’altro, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e rispondenti ad una logica di solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. Deve infatti ribadirsi che nel periodo di convivenza matrimoniale, entrambi i coniugi contribuiscono alle esigenze della famiglia, in una misura che verosimilmente corrisponde alle possibilità di ciascuno, coerentemente con quanto previsto dall’art. 316 bis comma 1 c.c..
 
 
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Source: Diritto.it