Donazione indiretta: non basta l’uso gratuito dell’immobile

Uso gratuito di un immobile: è comodato
L’utilizzo gratuito di un immobile non configura un’ipotesi di donazione indiretta, bensì di comodato, in quanto il vantaggio del comodatario, derivante dall’uso del bene, non può coincidere con l’arricchimento proprio del contratto di donazione. E’ quanto affermato dal Tribunale di Padova, con la sentenza depositata il 5 settembre scorso, che specifica inoltre che la predeterminazione della durata del contratto nonché l’obbligo di restituzione dell’immobile sono aspetti che non ricorrono nel contratto di donazione.
Il caso di specie riguardava una particolare vicenda successoria in cui, alla morte dei genitori, le sorelle diventavano protagoniste di un procedimento giurisdizionale per ottenere la corretta divisione dell’asse patrimoniale.
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Il caso di specie
Nella fattispecie in esame, tra le domande avanzate dall’attrice, vi era la richiesta di applicare l’istituto della collazione all’immobile, di proprietà dei defunti genitori, utilizzato gratuitamente dalla nipote della stessa, in forza della qualifica di tale situazione quale donazione indiretta. In relazione a tale qualificazione, la Suprema Corte ha espresso un parere differente, ritenendo che il godimento di un immobile, a titolo gratuito, deve essere inquadrato nella figura contrattuale del comodato.
Tale ultima fattispecie si differenzia strutturalmente dalla donazione indiretta, in quanto è caratterizzata dalla temporaneità del godimento concesso al mutuante, in quanto la durata del contratto stesso è stabilita preventivamente. Tali aspetti non sono propri della donazione indiretta, che non viene realizzata con un termine prefissato.
Per approfondire, leggi La disciplina del contratto di donazione
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