Diritto all’oblio: come bilanciarlo con la riservatezza?
Diritto all’oblio e diritto alla riservatezza
La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di diritto all’oblio e diritto alla riservatezza, con riferimento alla necessità di procedere ad un bilanciamento tra i contrapposti interessi, che può sfociare nella compressione dell’uno o dell’altro, a seconda della specificità del caso. Si tratta della sentenza n. 6919 del 20 marzo scorso, con cui i giudici di legittimità hanno affermato che “in tema di riservatezza, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo (artt. 8 e 10, comma 2, CEDU e 7 e 8 della c.d. “Carta di Nizza”), si ricava che il diritto all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti presupposti: 1) contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia; 3) elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) modalità impiegate per ottenere e dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa in modo non eccedente lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.”
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L’orientamento della giurisprudenza europea e nazionale
La Corte di Cassazione, nel risolvere la controversia in esame, ha richiamato la giurisprudenza europea e nazionale, le quali condividono la necessità di considerare le “modalità impiegate per ottenere l’informazione ed al contenuto della pubblicazione, che devono, non soltanto riferirsi a notizie vere, accertate come tali sulla base di fonti affidabili e verosimili, ma devono essere altresì non eccedenti rispetto allo scopo informativo“.
Nel caso di specie, parte delle informazioni circolate sono state ritenute veritiere e affidabili e non esorbitanti lo scopo di informazione, in quanto è stato accertato che le modalità di acquisizione delle stesse risultavano “prive di [ … ] insinuazioni o considerazioni personali”. In altra parte, le informazioni non sono risultate riconducibili alla fattispecie della satira, particolare tipologia di cronaca, in quanto non “espressione di una critica in forma paradossale, surreale ed iperbolica, sebbene si riferissero un fatto vero“.
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