Difesa congiunta, valido il ricorso proposto da un solo avvocato
Qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi – in difetto di un’espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo e non disgiuntivo del mandato medesimo – ha pieni poteri di rappresentanza processuale. Ne consegue che, in caso di procura speciale per ricorrere per Cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l’altro avvocato non sia iscritto nell’albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell’atto per raggiungimento dello scopo nonché alle regole sul mandato con rappresentanza.
Il fatto
E’ questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 19255 del 19 luglio 2018, respingendo il ricorso di alcuni soggetti, che si erano opposti al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale per una somma di denaro quale compenso per l’attività di assistenza legale fornita da un avvocato. I ricorrenti invocavano la revoca del predetto decreto ingiuntivo e degli importi versati all’avvocato; importi che avrebbero dovuto essere dimezzati a fronte della difesa congiunta affidata anche ad un altro professionista. La Corte d’Appello, respingendo l’opposizione, confermava la decisione di primo grado, ritenendo provato che l’avvocato in questione avesse effettivamente svolto il mandato difensivo – pur insieme ad altro professionista a motivo della complessità della controversia – seguendo tutte le fasi del contenzioso e maturando pertanto, ai sensi del D.m. 127/2004, il diritto al compenso per l’attività effettivamente prestata in favore del cliente. Avverso tale ultima decisione gli opponenti proponevano ricorso in Cassazione.
Difesa affidata a più avvocati e diritto all’intero onorario
Sul punto gli Ermellini, rigettando il ricorso, hanno chiarito quanto segue: l’art. 7 del Dm n. 147/1994, stabilisce che nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all’onorario nei confronti del cliente in base all’opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all’art. 6 della Legge n. 794/1942 (oggi trasfuso nell’art. 7 D.m. 5 ottobre 1994, n. 585).
Ne consegue che tale diritto (all’intero onorario) rimane escluso solo se – essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati – risulti implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni poi sommate nella specifica.
Ora nel caso di specie, al contrario, la sentenza d’appello ha ritenuto provato, con adeguato apprezzamento di merito, che l’avvocato in questione avesse svolto tutte le prestazioni per le quali ha richiesto il compenso, nessuna esclusa, senza che ciò comporti dunque alcuna decurtazione del suo onorario. L’avvocato ha altresì riferito che tutti gli atti erano stati esaminati ed approvati anche dall’altro professionista, confermando quindi che tutte le prestazioni indicate erano state effettivamente eseguite.
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