Decreto Ingiuntivo : recupero delle spese anticipate dall’Erario a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

INDICE
a) premessa
b) principio della domanda e onere delle spese nei procedimenti sommari
c) annotazione delle spese e  foglio delle notizie nel procedimento per decreto ingiuntivo
d) liquidazione e recupero delle spese
e) criticità nell’azione di recupero delle spese anticipate e/o prenotate a debito
f) soluzioni operative
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A) Premessa
L’applicazione, ai casi concreti,  degli istituti regolamentati dal testo unico spese di giustizia[1], ed in particolare dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato [2], evidenzia “..tutte le ipotesi reali, anche quelle che il legislatore non ha immaginato e quindi che non risultano disciplinate, almeno in materia esplicita..”[3].
La materia, di quello che è, erroneamente in considerazione dell’evoluzione normativa dell’istituto, conosciuto più semplicemente come gratuito patrocinio [4], non è tra le più semplici concorrendo una certa “ermeticità” della normativa in generale [5] e aspetti, e problematiche, legate alla diversa disciplina del processo civile, del processo penale [6]  e del processo amministrativo e tributario, a cui si aggiungono indirizzi ministeriali e giurisprudenziali che, appaiono, spesso in contrasto tra loro e/o con l’interpretazione letterale della norma.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato  investe, avuto riguardo alle spese della procedura e nello specifico quelle inquadrabili nelle c.d. spese di giustizia[7], quattro distinti rapporti che si intrecciano tra loro, mantenendo, però, ognuno la propria autonomia normativa [8] :
– tra parte ammessa al beneficio e lo Stato, rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal Testo Unico spese di Giustizia.
– tra parte ammessa al beneficio e Professionista (difensore, consulente) rapporto regolamentato dalla normativa in materia  di patrocinio e quindi dal T.U. spese di Giustizia D.P.R. 115/2002
– tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio, rapporto regolamentato dalla normativa dei codici di rito , art 91 c.p.c. nel processo civile e, in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, 541 c.p.p..
– tra professionista e Stato : rapporto regolamentato dalla normativa in generale “la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura tra il difensore e lo Stato ( Cass. N. 1539/2015) ed al quale le parti rimangono totalmente estranee” [9] .
Nell’applicazione dell’istituto del patrocinio, come per gli istituti in generale regolamentati dal testo unico spese di giustizia “…diventa, quindi, necessario esaminare la normativa in materia di spese di giustizia unitamente al codice di procedura civile  per riuscire a gestire l’istituto che comporta l’esborso ( e l’eventuale recupero ) di denaro pubblico all’interno di un procedimento civile   ,in maniera da garantire il contemperamento degli interessi in gioco…”. [10]
Ma, come accade nel procedimento monitorio oggetto del presente lavoro, è proprio la normativa processuale che “ostacola” l’attività delle cancellerie nella fase, delicata ed importante, del (eventuale) recupero [11] di quanto lo Stato ha anticipato [12] e/o prenotato a debito [13], rendendo sempre più impellente un intervento normativo di coordinamento tra le normative.
Con il presente lavoro ci occuperemo delle problematiche relative all’azione di recupero delle spese, prenotate a debito e/o anticipate dall’Erario a parte ricorrente  nei procedimenti di ingiunzione di pagamento ex artt. 633 ss del codice di procedura civile .
B) Principio della domanda e onere delle spese nei procedimenti  sommari
Il principio fondamentale che delinea il rapporto tra soggetti interessati e l’esercizio della funzione giurisdizionale è , nel processo civile, quello dell’iniziativa di parte , c.d.  principio della domanda  [14].
Collegato al principio della domanda, e strettamente connesso con questo, il c.d. principio dell’onere delle spese ex articolo 8 Testo Unico spese di giustizia. [15]
Ai sensi del richiamato articolo 8, primo comma, Testo Unico spese di giustizia : “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato..”
La regola dell’anticipazione da parte dei privati delle spese occorrenti nei procedimenti civili[16]  che li riguardano conosce una importante eccezione nell’ipotesi di cui al secondo comma del richiamato articolo ai sensi del quale : “Se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito.”[17]
Le voci di spese prenotate a debito nel processo civile  analiticamente elencate dall’articolo 131 Testo Unico spese di giustizia, punti 2, 3 [18] e 5 sono : contributo unificato [19],  anticipazione forfetaria dai privati all’erario nel processo civile [20], diritti di copia [21], diritti e indennità di trasferta e spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte [22], imposta di registro [23] e imposta ipotecaria e catastale ( trascrizione ) [24].
Le voci di spese anticipate nel processo civile,analiticamente elencate dall’articolo 131 Testo Unico spese di giustizia, punto 4  sono :
– onorari e spese del difensore;
– indennità e spese di viaggio spettanti ai magistrati per trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalle sede in cui si svolge;
– indennità e spese  a testimoni,notai, consulenti di parte e ausiliari del magistrato;
-le spese di pubblicità dei provvedimenti;
– le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta;
-le spese di notifica a richiesta d’ufficio.
A seguito della sentenza Corte Costituzionale 1 ottobre 2019 n. 217 anche gli onorari dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e di parte ammessa al patrocinio e onorari ai notai e indennità di custodia dei beni sottoposti a sequestro sono spese anticipate.
Quanto sopra trova, logicamente, applicazione anche nel procedimento d’ingiunzione di cui al Libro IV ,Titolo I, capo I del codice di procedura civile per i decreti ingiuntivi ex artt. 633 e ss  in cui parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
C) Annotazione delle spese e foglio delle notizie nel procedimento per decreto ingiuntivo
Ogni spesa, anticipata e/o prenotata a debito, va annotata [25] nei registri previsti dall’articolo 161 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e individuati da  Decreto Ministeriale 28 maggio 2003 [26].
Per  effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato le spese anticipate [27] ex articolo 131, punti 3 e 4, Testo unico spese di giustizia  una volta determinate verranno “annotate” nel modello 1/A/SG da parte delle cancellerie giudiziarie , e 1/B/SG, da parte degli Ufficiali giudiziari,  registri  in uso informatico nel programma SIAMM, e nel foglio delle  notizie [28].
Sempre per  effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato le spese prenotate a debito ex articolo 131, punti 2 e 5,  Testo unico spese di giustizia  una volta determinate verranno “annotate” nel modello 2/A/SG, da parte delle cancellerie giudiziarie , e 2/B/SG, da parte degli Ufficiali giudiziari,  registri in uso informatico nel programma SIAMM  e nel foglio delle notizie .
Ai sensi dell’art. 280, 1° comma, Testo Unico spese di giustizia, “ in ogni fascicolo processuale civile, penale e fallimentare deve essere allegato un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito,  dove andranno annotate tutte la spese anticipate  e quelle prenotate”
Il secondo comma del richiamato articolo prescrive, ai fini dell’eventuale e futuro recupero, che nel detto foglio delle notizie vadano annotate “..solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito”[29].
Mentre per le spese anticipate vige, ai fini dell’eventuale e futuro recupero, la regola che solo quelle ripetibili, richiamate dal comma primo dell’articolo 5 Testo Unico spese di giustizia, vanno annotate , le spese prenotate a debito costituendo “ un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato” con la conseguenza che “ il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare”[30] vanno sempre annotate nel foglio delle notizie al momento della loro formazione.[31]
Ai sensi  della circolare Ministero della Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 “ il foglio notizie deve essere redatto in ogni fase e grado [32] del processo civile o penale; esso va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall’esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito [33], in modo che nel passaggio del fascicolo ad altro ufficio, l’ufficio remittente possa effettuare apposita attestazione relativa alle spese processuali. È opportuno formare apposito sottofascicolo per le spese di giustizia, contenente il foglio notizie e copia degli atti relativi ai pagamenti effettuati..” .
Ricordiamo che il procedimento d’ingiunzione si divide in due fasi, distinte ed autonome : a) fase monitoria, che si conclude con la pronuncia del giudice sulla richiesta del creditore inaudita altera parte, e b) fase a cognizione piena, che viene in essere solo con l’eventuale opposizione del debitore.
Le due fasi, distinte ed autonome, comportano la tenuta e formazione di due distinti fogli delle notizie che si chiuderanno alla definizione delle relative fasi del giudizio ( monitorio nel rilascio del decreto ingiuntivo e ordinario nell’eventuale giudizio di opposizione).
Alla chiusura del foglio notizie segue l’attestazione, da parte del funzionario responsabile il servizio, se sussista o meno il titolo per il recupero di quanto anticipato e/o prenotato a debito [34].
Come  sottolinea la direttiva ministeriale giustizia  del 18 novembre 2004 [35]: “Il foglio delle notizie è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l’elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l’esatta quantificazione del credito da parte dell’ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio.”[36].
Nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo il foglio notizie della fase monitoria , chiuso, sottoscritto e con la certificazione circa la recuperabilità o meno delle spese [37], va trasmesso alla cancelleria del giudice competente per l’opposizione , per l’acquisizione al fascicolo processuale [38].
Sarà infatti quest’ultima cancelleria a curare l’eventuale recupero delle spese delle due fasi.
Nel caso in cui l’opposizione riguardi un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo va inviato all’Agenzia delle Entrate [39].
Se l’opposizione viene iscritta a ruolo nelle more di restituzione , da parte dell’Agenzia delle Entrate , dell’atto registrato la somma, prenotata a debito [40], a titolo di imposta di registro [41] sarà, a cura dell’ufficio che si è occupato della fase monitoria [42], annotato in foglio notizie suppletivo[43] , anche questo da inviarsi alla cancelleria del contenzioso per l’acquisizione agli atti e il recupero [44], ricorrendone le condizioni, del recupero delle spese di entrambi i giudizi.
 
D) Liquidazione e recupero delle spese [45]
Ai sensi dell’articolo 165 Testo Unico spese di giustizia la liquidazione delle spese è disposta con ordine di  pagamento effettuata dal funzionario addetto all’ufficio “se non espressamente attribuita al magistrato” .
Le spese anticipate, a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato,  vengono liquidate con decreto del magistrato [46] ai sensi degli articoli 82 e 83 del testo unico spese di giustizia.
L’emissione del decreto di liquidazione [47] presuppone la presentazione dell’istanza di liquidazione [48] , da parte del professionista ( difensore e/o Consulente d’Ufficio e/o Consulente di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) degli onorari e delle spese [49].
Per il Ministero della Giustizia i provvedimenti di liquidazione spese ai professionisti (difensori, ausiliari del magistrato e/o consulenti di parte ammessa al patrocinio) sono da emanarsi nella forma del decreto ex articoli 82 e 83 Testo Unico spese di giustizia : “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82   DPR 115/02”. [50]
Per la giurisprudenza di legittimità la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore delle parti ammesse a gratuito patrocinio deve essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al DPR 115/02 articolo 82 [51].
Tutte le spese anticipate in corso di causa vanno, ai fini della eventuale opposizione ex articolo 170 testo unico spese di giustizia [52], comunicate agli interessati, alle parti processuali [53] e al Pubblico Ministero.
Il meccanismo normativo del Testo Unico spese di giustizia presuppone per l’attività di recupero, l’esistenza di un titolo esecutivo costituito dal provvedimento del giudice. [54]
In relazione alla successiva (se pur eventuale ricorrendone i presupposti) attività di recupero  è essenziale  nel provvedimento giurisdizionale ( nel nostro caso nel decreto ingiuntivo)   l’espressa imputazione del pagamento a favore dell’erario, per come espressamente previsto, per il processo civile, dall’ articolo 133 testo unico spese di giustizia. [55]
Ed è in relazione all’azione di recupero di quanto anticipato nella fase monitoria del giudizio  che emergono  le maggiori criticità .
 
E) Criticità nell’azione di recupero delle spese anticipate e/o prenotate a debito
Nessun recupero potrà essere effettuato nel caso di rigetto dell’istanza di emissione del decreto ingiuntivo a carico di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato [56]  .
L’unico [57] titolo contemplato dal testo unico per il recupero nei confronti di parte ammessa al patrocinio è, l’espressa, revoca del patrocinio stesso , esclusa l’eccezione di cui al primo e secondo comma dell’articolo 134 testo unico spese di giustizia.
Nei procedimenti sommari civili [58] se il credito è fondato sui titoli di cui all’art. 642 c.p.c. il titolo è immediatamente esecutivo e la copia [59] del decreto ingiuntivo è spedita [60] , dal funzionario addetto alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, con obbligo di  registrazione del decreto se il procedimento sconta l’imposta di registrazione, in forma esecutiva [61]  se, invece, il titolo non è immediatamente esecutivo, decorsi i termini per adempiere, o presentare opposizione, su istanza anche verbale il giudice, previa certificazione della cancelleria di mancata opposizione, dichiara l’esecutorietà  del decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell’art. 654 cpc l’esecutorietà è conferita con decreto scritto in calce all’originale del  decreto ingiuntivo [62].
Il Decreto ingiuntivo dichiarato esecutorio se il procedimento sconta l’imposta di registrazione è soggetto a registrazione.
Ai sensi dell’ articolo 171 testo unico spese di giustizia, il  decreto di pagamento emesso dal magistrato ai sensi della specifica normativa del testo unico spese di giustizia [63] è titolo per il pagamento [64] .
Titolo per il recupero di quanto anticipato e/o prenotato a debito nei procedimenti civili è, invece, il provvedimento definitivo del giudizio (sentenza , decreto o ordinanza) ai sensi dell’articolo 91 c.p.c. o,  nelle ipotesi di cui  all’ articolo 134 testo unico spese di giustizia, la dichiarazione di estinzione e/o la cancellazione della causa dal ruolo .
Il  Ministero Giustizia[65] pone l’accento sulla opportunità “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”.
            Nella procedura in esame, come visto, le fasi sono due : quella monitoria e quella, nell’eventuale opposizione, ordinaria.
Il ( eventuale) recupero delle spese anticipate e/o prenotate a debito dovrà tenere conto della diversa regolamentazione processuale ( codice di rito) e speciale ( testo unico spese di giustizia) che caratterizzano le singole fasi.
Orbene mentre la sentenza ai sensi dell’articolo 282 codice di procedura civile e, nel procedimento in esame,  il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’articolo 642 del codice di procedura civile , sono  provvisoriamente esecutivi tra le parti, quindi, il titolo è immediatamente azionabile , lo stesso non può dirsi per il recupero di quanto dallo Stato anticipato e prenotato a debito nella procedura ingiuntiva.
La cancelleria  potrà recuperare, ricorrendone le condizioni, le spese  anticipate e/o prenotate a debito alla definitività della procedura ( monitoria e/o eventuale ordinaria a seguito di opposizione).
Ai sensi dell’articolo 212 testo unico spese di giustizia [66] “1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio notifica al debitore l’invito al pagamento dell’importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio chiede la notifica, ai sensi dell’articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell’invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.3. Nell’invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento”.
Ai sensi dell’articolo  227 ter Testo Unico spese di giustizia il Concessionario [67]: “entro un mese dal passaggio in giudicato dalla sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo …procede all’iscrizione a ruolo..”.
Le convenzioni con i concessionari [68] stipulate dal Ministero della giustizia[69], il 23 settembre 2010 e il 28 dicembre 2017 confermano , il recupero ( oltre che delle pene pecuniarie)  delle spese processuali …conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi [70] e l’obbligo dell’ufficio giudiziario di trasmettere , tra l’altro, ..copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo..[71]
Le criticità, con le quali devono fare i conti le cancellerie giudiziarie dei Tribunali e degli Uffici del Giudice di pace,  relative alle attività del  recupero attengono, quindi, alle disposizioni del testo unico che subordinano il recupero al passaggio in giudicato o alla definitività in una procedura, in particolare per la fase monitoria, che non sempre da la certezza che ciò sia avvenuto.
 
Soluzioni operative
L’attività di recupero delle spese processuali “ per essere azionata dalla cancelleria dell‘ ufficio  giudiziario, deve trovare  fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali. Peraltro, con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt.  133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell’08/02/2011,  prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo  della riscossione.”[72]
La Direzione Generale Giustizia Civile del Ministero della Giustizia [73] pone l’accento sulla opportunità “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”.
All’atto dell’iscrizione per l’emissione del decreto ingiuntivo a favore della parte richiedente, se ammessa al patrocinio a spese dello Stato vengono, a cura della cancelleria giudiziaria,  prenotate a debito : a) il contributo unificato [74], b) l’anticipazione forfetaria dai privati all’erario nel processo civile [75], c)  i  diritti di copia [76].
Vengono [77], , a cura dell’Ufficio NEP ( Ufficiali giudiziari) [78] prenotati a debito o anticipati i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte per la notifica del decreto ingiuntivo[79].
Viene, sempre a cura della cancelleria giudiziaria, prenotata a debito , per i decreti immediatamente esecutivi e per quelli dichiarati esecutori , l’imposta di registro [80] .
Quindi nel caso sia di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sia nel caso di decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo la cancelleria è in grado di sapere, per tramite l’Ufficio NEP competente se, e quando, il detto decreto è stato notificato [81] e se , notificato , il decreto ingiuntivo è stato o meno  opposto [82].
Appurata l’avvenuta notifica e  constatata la mancata opposizione la cancelleria ha titolo per azionare il recupero di quanto anticipato e/o prenotato a debito nei confronti del debitore essendo il procedimento monitorio definito.
Ricordiamo , infatti, che il Concessionario per il recupero necessita, come precedentemente scritto, di ..copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo..[83].
Ne ci appare di ostacolo la previsione di cui all’articolo 647 c.p.c. che in caso di mancata opposizione su istanza anche verbale il giudice dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo.
L’esecutività in esame attiene alla parte e alla necessità, di quest’ultima,di munirsi di idoneo di titolo per l’esecuzione.
Lo Stato, per tramite la cancelleria, ha, come detto , necessità solo che il provvedimento sia divenuto irrevocabile o comunque definitivo cosa che con la mancata opposizione è avvenuta.
Si aggiunga, inoltre, a sostegno di quanto sopra, l’applicabilità, agli istituti prenotati a debito, della normativa tributaria e fiscale .
Infatti le spese prenotate a debito, con l’esclusione della  sola anticipazione forfettaria dei privati ( articolo 30 testo unico spese di giustizia) hanno natura tributaria/fiscale .
Ha natura di “entrata tributaria erariale”  il contributo unificato. [84]
Hanno natura fiscale i diritti di copia .[85]
Ha natura tributaria/fiscale l’imposta di registro[86].
Ai sensi dell’articolo 644 c.p.c. il decreto di ingiunzione diventa inefficace quando la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia se deve avvenire nel territorio della Repubblica  e di novanta giorni negli altri casi..”
La mancata notificazione ai fini del recupero non pone, a parere di chi scrive, particolari problematiche.
L’inefficacia del decreto ingiuntivo comporta chiaramente la definitività del procedimento monitorio.
In questo caso il recupero non può essere effettuato nei confronti dell’originario debitore, ignaro della procedura , ma lo riteniamo possibile, sia relativamente alle spese prenotate a debito che per quelle anticipate, nei confronti del creditore se pur ammesso al patrocinio.
Corretta, infatti, ci appare, anche se avuto riguardo al combinato disposto di cui ai comma 2 e comma 5 e non al comma  4 dell’articolo 134 testo unico spese di giustizia,  la tesi [87]che  assimila l’ipotesi della mancata notifica  a quella della rinunzia all’azione.
Relativamente alle spese anticipate ( onorari del difensore) se, nell’ipotesi in esame,  pur recuperabili azionando la richiamata previsione di cui al comma 2 dell’articolo 134 DPR 115/02 è, comunque,  importante  l’azione della magistratura a tutela dei crediti all’Erario.
Il  Ministero Giustizia , nella già richiamata nota dell’8 febbraio 2011 [88] pone l’accento sulla opportunità “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione.”
In materia di liquidazione nei procedimenti per emissione di decreto ingiuntivo con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato  sarebbe utile che il magistrato condizioni, pur in presenza del disposto di cui al comma 3 bis articolo 83 testo unico spese di giustizia [89],  l’emissione del decreto ex articolo 82 e 83 testo unico spese di giustizia all’acquisizione dell’avvenuta notifica del decreto ingiuntivo.[90]
Il recupero nella fase ordinaria dell’opposizione non pone, a differenza della fase monitoria, particolari criticità e  segue le regole generali sul recupero delle spese di giustizia. [91]
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Note
[1] Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale. Oggetto del testo unico sono le norme relative alle spese in tutte le fasi che rilevano rispetto al processo. Sono disciplinate: tutte le voci di spesa; le procedure per il pagamento da parte dell’erario e dei privati; l’annotazione nei registri; la riscossione. La materia è comune al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario“con differenziazioni di cui si è tenuto conto nel riunire e coordinare le norme.”(cfr = relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia premesse generali) L’ammissione al patrocinio produce degli effetti relativamente al processo civile, amministrativo, contabile e tributario, articolo 131 Testo Unico spese di giustizia, e al processo penale  , articoli 107 e 108 Testo Unico spese di giustizia , ai sensi dei quali alcune spese sono prenotate a debito (= processo civile e processo penale limitatamente per quest’ultimo alle ipotesi nelle quale vi è costituzione di parte civile) altre sono anticipate (= processo civile e penale), altre gratuite (=diritti di copia nel processo penale) .
[2] Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato nella Parte terza del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 articoli dal 74 al 145, composta : – da una parte generale, il Titolo I articoli dal 74 al 89,  che disciplina il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario; – da  un Titolo II articoli dal 90 al 114 , che detta disposizioni particolari per il processo penale; – da un Titolo III articoli dal115 al 118 , che si occupa dell’estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale; – da un Titolo IV, articoli dal 119 al 141 che detta disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ; – da un Titolo V articoli dal 142 al 145, che estende, a limitati effetti, la disciplina prevista nel precedente titolo IV a particolari procedure (processo avverso i provvedimenti di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea; processi previsti , in materia di adozione e affidamento dei minori, dalla legge n 184/1983 per come modificata dalla legge n.149/2001; processo in cui è parte un fallimento ; processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero) .L’articolo 157 Testo Unico spese di giustizia disciplina le ipotesi in cui parte sia una Pubblica Amministrazione.
[3] cfr = Antonella Manicone – Dirigente Ministero Giustizia –  nota “ Il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti per ingiunzione di pagamento” in www.dirigentigiustizia.it
[4] Con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia il “vecchio” istituto del Gratuito Patrocinio ha lasciato il posto alla nuova figura del Patrocinio a spese dello Stato; la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha più volte affermato “il tramonto della logica del gratuito patrocino , oramai integralmente sostituito dal principio del patrocinio a carico dell’erario”( cfr= Corte Costituzionale sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2019 n. 217)
[5] Quanto sopra ha portato ad affermare “nella evoluzione delle leggi sul gratuito patrocinio, appare fin troppo evidente come il Legislatore si sia voluto complicare la vita nel voler essere conciso e nello stesso tempo esaustivo nel regolare situazioni già di per sé complesse” (Nicola Iannello “ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato” in ANVAG)
[6] per approfondire l’argomento si rimanda a Caglioti G. W. “Spese di Giustizia, Testo Unico e Servizi di Cancelleria- Appunti e Aspetti pratici- Normativa e Circolari Ministeriali “ aggiornato al 20 marzo 2020 in www.procuragenerale.catanzaro.it
[7] Sono ” spese di Giustizia” quelle spese che si formano nel processo, a seguito di provvedimento del magistrato e/o dell’attività delle parti, e che trovano regolamentazione  nelle disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2001 n. 115 [Testo Unico spese di giustizia]
[8] per un approfondimento si rimanda alle relazioni, reperibili in rete, dei corsi tenuti per le Scuole di Formazione del Ministero della giustizie e per la Scuola Superiore della Magistratura negli anni dal 2016 al 2019.
[9] cfr = Cassazione Civile II sezione n. 22448-19 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019 e Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019
[10] cfr = Antonella Manicone – Dirigente Ministero Giustizia –  nota “ Il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti per ingiunzione di pagamento” in www.dirigentigiustizia.it
[11] Il testo unico n. 115/2002 ha riformulato in maniera organica tutta la materia della riscossione, dedicandole l’intera parte VII del provvedimento normativo ( artt 200-248) in cui sono state distinte alcune disposizioni generali, valide per crediti di qualsiasi natura e provenienza, da quelle applicabili specificamente ad alcuni ambiti. In materia penale è disciplinato, in caso di condanna, il recupero delle:spese processuali penali, pene pecuniarie,sanzioni amministrative pecuniarie  spese di mantenimento dei detenuti,  spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In materia civile è disciplinato il recupero delle  spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, spese nelle procedure di eredità giacente attivata d’ufficio del contributo unificato totalmente o parzialmente non corrisposto. Restano invece escluse dall’applicazione delle disposizioni dettate dalla parte VII del testo unico: a) la procedura fallimentare, in quanto le spese sono detratte dalle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, b) la procedura di vendita dei beni sequestrati, in quanto le spese sono recuperate in pre deduzione sul ricavato della vendita, c) la procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo, in quanto le relative spese sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale, d) il processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito delle spese processuali, perché tali spese sono recuperate dall’amministrazione stessa contestualmente alle altre spese da questa anticipate
[12] art. 3 lettera t) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115/02  anticipazione : è il pagamento di una voce di  spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile “
[13] art. 3 lettera s) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prenotazione a debito “ è l’annotazione a futura memoria  di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell’ eventuale successivo recupero”
[14] articolo 99 codice procedura civile
[15] che ha ripreso  l’articolo 90 ( onere delle spese) del codice di procedura civile, abrogandolo ex articolo 299 del  DPR 115/2002 riformulandolo in modo da esplicitare il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello stato
[16] DPR 115/2002 ART. 74 (L) (Istituzione del patrocinio) 1..omississ..2. E’, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
[17] DPR 115/2002 ART. 75 (L) (Ambito di applicabilità) 1. L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
[18] comma dichiarato incostituzionale, sentenza Corte Costituzionale 1 ottobre 2019 n. 217, nella parte in cui non prevede l’anticipazione delle spese in oggetto.
[19] Artt. 9 e ss t.u. spese di giustizia
[20] art. 30 t.u. spese di giustizia
[21] artt. 267 e ss  t.u. spese di giustizia
[22] artt. 28 e ss t.u. spese di giustizia. Da ricordare che, ai sensi dell’ ART. 33 DPR 115/02(L) (Trasferte per la notifica e l’esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) 1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
[23] D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ( Testo Unico dell’imposta di registro)
[24] art. 16, comma 1, lettera e) decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 347, mentre le altre voci di spesa vengono prenotate a debito dalla cancellerie giudiziarie la prenotazione a debito per la trascrizione ed eventuale recupero viene curata dagli uffici finanziari  ( Ministero della Giustizia prot. 68357 del 14 maggio 2008)
[25] Ai sensi dell’articolo 160 testo unico spese di giustizia “i pagamenti dell’erario,le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati “
[26] sono stabiliti in conformità ai modelli allegati al decreto ministeriale :  Registro delle spese pagate dall’erario -Uffici Giudiziari Mod. 1/A/SG – Uffici NEP Mod. 1/B/SG; Registro delle spese prenotate a debito – Uffici Giudiziari Mod. 2/A/SG- Uffici NEP Mod. 2/B/SG; Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito– Uffici Giudiziari e Istituti Penitenziari Mod. 3/SG. I detti Registri sono attualmente informatizzati nella piattaforma del programma SIAMM ( Sistema Informatizzato dell’Amministrazione)
[27] limitatamente alle sole ripetibili ex articolo 5 Testo unico spese di giustizia
[28] Foglio Notizie strumento cartaceo, nato per tenere  sotto controllo le spese anticipate dall’Erario e/o prenotate a debito, nel passaggio dal cartaceo all’informatizzazione è diventato anche esso strumento informatico inserito nel SIAMM malgrado l’articolo 280 punto 3 del Testo Unico spese di giustizia stabilisca che: “Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell’informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie. Attualmente l’informatizzazione del foglio notizie opera solo per le cancellerie e non per gli Uffici NEP
[29] “ è necessario che gli uffici abbandonino la gestione cartacea del foglio delle notizie…l’utilizzo della funzionalità informatica permetterà,infatti,di superare anche la problematica ,segnalata da Equitalia Giustizia s.p.a. , della presenza di fogli notizie con tipologia di spese non chiare..” DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli Uffici con DOG.12/01/2010.00007063.U
[30] in materia di contributo unificato vedasi Cassazione ordinanza n. 21207 del 2013 e l’ordinanza n. 18828, del 23 settembre 2015
[31] per approfondire l’argomento si rimanda a Caglioti G. W. “Spese di Giustizia, Testo Unico e Servizi di Cancelleria- Appunti e Aspetti pratici- Normativa e Circolari Ministeriali “ aggiornato al 20 marzo 2020 in www.procuragenerale.catanzaro.it
[32] conf. DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli Uffici con DOG.12/01/2010.00007063.U
[33] conf. DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli Uffici con DOG.12/01/2010.00007063.U e DOG.28/01/2018.0142755.U
[34] “al termine di ogni fase processuale , il funzionario[ ndr = individuato dal dirigente] addetto procederà alla chiusura del foglio notizie,attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l’ufficio all’eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità” [ rif. = circolare Ministero  Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 ]
[35] circolare  Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04  del 18 novembre 2004
[36] In considerazione dell’importanza della tenuta del foglio notizie, documento contabile, vi è  la : “ la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l’annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare. La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità. Alla firma ed alla redazione del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell’ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio”.  circolari Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia,  n 9 del 26 giugno 2003 e la nota  Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062
[37]sull’obbligo in materia per tutte DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata con DOG.12/01/2010.00007063.U
[38] ai sensi della nota ministero della Giustizia del 3 febbraio 2004 prot. n. 116/1/10062 “il foglio notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo civile e penale senza operare alcuna esclusione a riguardo”
[39] nel caso di registrazione di provvedimento con prenotazione a debito come sottolinea la circolare ministeriale del 27/06/2003 n 9,  “poiché la quantificazione dell’imposta da annotare è di competenza dell’Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del  successivo recupero.”
[40] Art. 59.  punto 1 lettera a) Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131
[41] Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), “ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l’imposta di registro per la sola quota prenotata a debito”
[42] ai sensi dell’articolo 37 dpr 131/1986 i decreti ingiuntivi esecutivi ex art. 642 c.p.c. si registrato all’atto dell’emissione i decreti ingiuntivi  NON esecutivi  si registrato alla richiesta di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
[43] in materia di foglio delle notizie suppletivo per tutte vedasi circolare Ministero della Giustizia  prot. 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004
[44] “…sono gli  uffici di Cancelleria competenti a recuperare la relativa imposta prenotata a  debito” cfr= Ministero delle Finanze Circolari n. 37 del 10 giugno 1986”e n. 16 del 30 marzo 1989  e Circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia
[45] per approfondire l’argomento si rimanda a Caglioti G. W. “Spese di Giustizia, Testo Unico e Servizi di Cancelleria- Appunti e Aspetti pratici- Normativa e Circolari Ministeriali “ aggiornato al 20 marzo 2020 in www.procuragenerale.catanzaro.it
[46] ART. 171 DPR 115/02 (Effetti del decreto di pagamento) 1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico
[47] ricordiamo che il magistrato procede alla liquidazione, per conto dell’erario dello Stato, con decreto di pagamento delle spese a cui fanno riferimento gli specifici articoli del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115
[48] art. 82 e 83 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115
[49] Il diritto alla liquidazione di onorari e spese a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è soggetto a decadenza ( cfr= Cassazione Civile Seconda Sezione Civile Sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019 pubblicata il 9 settembre 2019) .Sulla stessa linea gli indirizzi ministeriali giustizia ( cfr= circolare Ministero della Giustizia DAG.10/01/2018.006162.U).
[50] circolare Giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U
[51] Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504 e Cassazione Penale sez. IV 17-11-2008 n. 42844
[52] Per il Ministero della Giustizia  “…il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gra­tuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pub­blico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente. (cfr=Nota 12 maggio 2016, n. 0087917/U. Nessun obbligo di comunicazione invece per le spese che, stante la mancanza di discrezionalità, vengono prenotate a debito.
[53] “..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione…” circolare Ministero Giustizia DAG.09/11/2012.0148412.U
[54] Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011
[55] Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011 pone l’accento sulla opportunità “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”
[56] circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U nessuna azione di recupero “può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente”  nel procedimento in esame e nella fase monitoria il rigetto può a ben ragione essere equiparata a soccombenza a meno che il magistrato nel rigettare la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo non provveda anche, espressamente, alla revoca dell’ammissione al patrocinio
[57] l’eccezione è data dalle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 dell’articolo 134 testo unico spese di giustizia
[58] Libro IV – Titolo I – Capo I artt. 633 e ss
[59] Per COPIA si intende la riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata. (Art. 5 – comma 1 lettera b D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). La dichiarazione di autenticità della copia di un documento consiste nell’attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale che la copia presentata è conforme al documento originale. L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale lo stesso è depositato o al quale deve essere presentato, nonché da un notaio, cancelliere , segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. La dichiarazione di autenticità viene apposta in calce alla copia e reca, o per lo meno dovrebbe recare cosa che per prassi non avviene nelle cancellerie, le seguenti indicazioni: la dichiarazione di conformità da parte del Pubblico Ufficiale, il numero di fogli di cui è composta la copia, l’uso al quale è destinata, l’eventuale norma di esenzione dal bollo, la data ed il luogo dell’autenticazione , il nome il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che appone la propria firma per esteso, il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Definizione di foglio e di pagina Art. 5 – comma 1 lettera a) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Agli effetti del presente decreto e delle annesse Tariffa e Tabella: a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata. Le copie informi non hanno alcun valore probatorio, le copie autentiche di atti pubblici hanno lo stesso valore documentale dell’originale, cioè fanno piena prova fino a querela di falso, e possono essere prodotte in luogo dell’originale, quando siano in regola con le disposizioni fiscali e siano state rilasciate da pubblici ufficiali autorizzati al rilascio.In mancanza di uno dei requisiti previsti, le copie non hanno una efficacia piena, ma costituiscono un principio di prova per iscritto (art. 2717c.c.).  per approfondire l’argomento si rimanda a Caglioti G. W. “Spese di Giustizia, Testo Unico e Servizi di Cancelleria- Appunti e Aspetti pratici- Normativa e Circolari Ministeriali “ aggiornato al 20 marzo 2020 in www.procuragenerale.catanzaro.it
[60] La spedizione in forma esecutiva è l’attestazione fatta sull’originale dell’atto , che rimane conservato in cancelleria o nei pubblici uffici . Mentre la formula esecutiva è apposta solo sulle copie
[61] Per COPIA ESECUTIVA si intende la copia  autentica alla cui spedizione è obbligato, nelle ipotesi previste dalla legge, il funzionario addetto all’Ufficio che oltre alla certificazione di conformità, portano la speciale formula prevista dal terzo comma dell’art. 475 c.p.c.. Il titolo esecutivo è posto a base della procedura esecutiva da qui deriva la particolare cautela dettata nel rilascio della formula esecutiva. Si definisce titolo esecutivo il documento che consente di promuovere l’ esecuzione forzata o, ed è la stessa cosa, è titolo esecutivo  quel documento che consente di esercitare l’azione esecutiva della quale rappresenta condizione necessaria e sufficiente .Esso si forma o nell’ambito di una attività giurisdizionale [processo]  ( cd. titolo giudiziale) oppure stragiudiziale .
[62] Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà Cass. n. 330/1987 Cass. n. 12766/2000 Cass. n. 14730/2001 Cass. n. 14729/2001. La formula esecutiva, che è simile a quella ordinaria con la sola differenza che il comandiamo è preceduto dalla indicazione della data di esecutorietà, è apposta sulla copia di parte notificata.
[63] artt. 82 e  83 testo unico spese di giustizia
[64] al decreto ex artt. 82 e 83 a favore dell’avvocato non è apponibile la formula esecutiva ex art. 474 c.p.c.[ rif. = DAG 0127998.U del 20.10.2009 “… il citato articolo 82 stabilisce infatti, che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento e l’articolo 171 del medesimo T.U. relativo agli effetti del decreto di pagamento, definisce tale provvedimento come titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal testo unico. La portata di tale definizione coordinata con le altre norme contenute nel testo unico sulle spese di giustizia ed in particolare con quelle dettate dall’articolo 168 che conferisce efficacia di titolo provvisoriamente esecutivo soltanto ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato ( perito,consulente, traduttore ed ogni altro esperto nominato dal magistrato) e dei custodi va inteso nel senso che il decreto di liquidazione del compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso testo unico, e non anche titolo esecutivo….omississ….L’efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall’articolo 53 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi ed anche in tale disposizione non fa riferimento al decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore..”]
[65] Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011
[66] articolo abrogato  con legge 24 dicembre 2007 n. 244 con la stipula della convenzione prevista dall’articolo 1 comma 367 della stessa legge.
[67] ai sensi dell’articolo 1 comma 367 della legge 24 dicembre 2007 il ministero della Giustizia per il recupero dei  crediti derivanti dai giudizi civili e penali , in data 23 settembre 2010 e 28 dicembre 2017, ha stipulato convenzione con Equitaliagiustizia spa.
[68] Equitaligiustizia spa e Agenzia delle Entrate-Riscossione
[69] in ottemperanza al comma 367 dell’articolo 1 legge 24 dicembre 2007 n. 244
[70] art. 2 della convenzione 28 dicembre 2017
[71] art. 5 della convenzione 28 dicembre 2017
[72] circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U
[73] prot. n. 16318 dell’ 8.2.2011
[74] Artt. 9 e ss t.u. spese di giustizia, nei procedimenti sommari l’importo del contributo unificato è ridotto alla metà ai sensi dell’articolo 13 punto 3 DPR 115/02
[75] art. 30 t.u. spese di giustizia
[76] artt. 267 e ss  t.u. spese di giustizia
[77] ai sensi dell’articolo 131 punto 5 DPR 115/02
[78] e quindi annotate rispettivamente nei registri mod. 2/B/ASG e !/B/ASG, nelle ipotesi di cui all’articolo
[79] artt. 28 e ss t.u. spese di giustizia. Da ricordare che, ai sensi dell’ ART. 33 DPR 115/02(L) (Trasferte per la notifica e l’esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) 1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
[80] D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ( Testo Unico dell’imposta di registro)
[81] l’Ufficio NEP è tenuto, per l’eventuale azione di recupero, a comunicare alla cancelleria del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo  i diritti e le spese che ha anticipato e/o prenotato a debito ex articolo 131 comma 5 DPR 115/02.
[82] ai sensi dell’articolo 645 dell’opposizione al decreto ingiuntivo …l’ ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione affinché ne  prenda nota sull’originale del decreto…
[83] art. 5 della convenzione 28 dicembre 2017
[84] sentenza Corte Costituzionale  n. 73 anno 2005 e  corte di cassazione ss.uu., 3007/08 e 3008/08 e cassazione n. 5994/2012
[85] l’esazione dei diritti di copia ( art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (cfr= circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958,  n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990)
[86] natura dell’imposta di registro quale imposta d’atto da ultimo Cassazione Civile sezione V ordinanza n. 9501/2018
[87] Antonella Manicone – Dirigente Ministero Giustizia –  nota “ Il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti per ingiunzione di pagamento” in www.dirigentigiustizia.it
[88] Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, dell’ 8.2.2011
[89] Per i giudici della Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019 “ …l’art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo essersi pronunciato definitivamente sul merito”. Ribadendo che “ è pianamente ammissibile presentare tale istanza anche successivamente alla definizione del giudizio di merito, posto che l’articolo 83, comma 3-bis, del d.p.r. n. 115/2002 ha una finalità meramente acceleratoria, limitandosi a raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio”. Quindi in considerazione dell’esigenza di dover acquisire la prova dell’avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, per la tutela dei crediti dello Stato, il giudice può ben non liquidare contestualmente all’emissione del decreto ingiuntivo
[90] condizione che potrebbe essere inserita nei vari protocolli di intesa tra gli uffici giudiziari, nella fattispecie tribunali e uffici del giudice di pace, e Consiglio Ordine degli Avvocati.
[91] per approfondire l’argomento si rimanda a Caglioti G. W. “Spese di Giustizia, Testo Unico e Servizi di Cancelleria- Appunti e Aspetti pratici- Normativa e Circolari Ministeriali “ aggiornato al 20 marzo 2020 in www.procuragenerale.catanzaro.it

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