Decreto ingiuntivo: il termine per l’opposizione

Decreto ingiuntivo: il dies a quo per l’impugnazione
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di procedimento per decreto ingiuntivo e, precisamente, in relazione alla successiva opposizione da proporre per contrastare l’ingiunzione di pagamento. In particolare, nel caso in cui il decreto emanato venga notificato irregolarmente dalla parte onerata, l’ingiunto può ricorrere allo strumento dell’opposizione tardiva. Ma da quando decorre il termine per la proposizione di tale strumento di difesa? La Suprema Corte ha affermato che deve aversi riguardo all’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Pertanto, ancora una volta, vige il principio dell’effettività della conoscenza del provvedimento.
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Il caso di specie
Nel caso giunto al vaglio della Suprema Corte, la Corte d’Appello respingeva l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata dal Ministero dell’Interno, in quanto ritenuta tardiva. In particolare, la Corte affermava che “ai fini della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l’accertamento della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre pure la prova, incombente sull’opponente, della circostanza che, a causa di tale irregolarità, egli non sia stato in grado di proporre opposizione tempestiva”. Inoltre, il giudice del merito riteneva che il tempo intercorso tra la notifica e la scadenza del termine per proporre opposizione tempestiva fosse comunque sufficiente nel caso de quo, senza che si configurasse alcuna violazione del diritto di difesa.
Il giudice non può ridurre il termine di impugnazione
La Corte di Cassazione non ha condiviso la ricostruzione operata dal giudice del merito. Più precisamente, il principio richiamato dalla Corte d’Appello, sancito in precedenza dalle Sezioni Unite, è corretto; tuttavia, il giudice si è spinto oltre, di fatto valutando discrezionalmente se il termine residuato alla parte per proporre opposizione fosse congruo o meno, optando per la soluzione positiva e, di conseguenza, respingendo l’opposizione per tardività. Infatti, in qualsiasi caso, il termine resta quello di 40 giorni, fissato dal Legislatore, e non può essere modificato arbitrariamente dal giudicante. Pertanto, nel caso in cui la notifica dell’atto non è avvenuta correttamente, occorre accertare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, al fine della decorrenza dei suddetti 40 giorni.
Per approfondire, leggi Gli aspetti sostanziali e processuali del decreto ingiuntivo
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