Cosa presuppone l’affidamento in prova per fini terapeutici di cui all’art. 94 T.U. stup.

(Ricorso rigettato)
(Riferimento normativo: D.p.r. n. 309/1990, art. 94)
Il fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava l’istanza di concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 presentata nell’interesse di un detenuto in relazione alla pena che doveva scontare.
In particolare, il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari sull’assunto che, tenuto conto dei pregiudizi penali gravanti sull’anagrafe giudiziaria del condannato e delle informazioni negative trasmesse dall’U.E.P.E. e dal SE.R.D. territorialmente competenti, costui non aveva avviato un percorso di revisione critica del suo vissuto, criminale e nosografico, che consentisse di formulare un giudizio prognostico favorevole.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso questa ordinanza, il condannato, a mezzo del suo avvocato, ricorreva per Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario dell’affidamento terapeutico ex art. 94 T.U. stup., che erano stati valutati dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari con un percorso argomentativo, per il ricorrente, incongruo in quanto non teneva conto delle condizioni nosografiche del condannato e del processo rieducativo che aveva intrapreso.
Queste ragioni imponevano dunque, per l’impugnante, l’annullamento del provvedimento impugnato.
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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva ritenuto infondato per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal proposito prima di tutto che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui l’affidamento in prova per fini terapeutici di cui all’art. 94 T.U. stup. presuppone una preventiva verifica sulla condizione di tossicodipendenza del condannato e sulla sussistenza di un programma riabilitativo idoneo a consentirne il recupero clinico (Sez. 1, n. 38055 del 14/11/2006) fermo restando che questa verifica giurisdizionale, al contempo, deve essere condotta dal Tribunale di Sorveglianza investito della richiesta di concessione dell’affidamento terapeutico tenendo conto della sussistenza di elementi atti a giustificare un giudizio prognostico favorevole nei confronti del condannato, consentendo di ritenere la misura alternativa ex art. 94 T.U. stup. idonea a escludere o a rendere altamente improbabile la ricaduta in condotte devianti, attraverso un esame della personalità dell’istante ancorato a dati oggettivi (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018).
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini osservavano come il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, a loro avviso, avesse valutato correttamente gli elementi processuali di cui disponeva evidenziando che l’assenza di un adeguato percorso di rivisitazione critica del vissuto, criminale e nosografico, del detenuto induceva a formulare un giudizio prognostico negativo rispetto alla misura alternativa invocata nonché, nell’escludere la possibilità di concedere l’affidamento terapeutico ex art. 94 T.U. stup., avendo fatto riferimento alla gravità dei reati commessi dal ricorrente evidenziando che costui, pur avendo più volte intrapreso percorsi di recupero clinico, era ricaduto nella tossicodipendenza, rendendo evidente che, in tali occasioni, la sua adesione al programma trattamentale intrapreso era stata inadeguata, oggettivamente e soggettivamente.
Tal che, alla stregua di ciò, veniva formulato un giudizio prognostico conforme alle emergenze processuali nel valutare le quali, per la Suprema Corte, non si poteva non rilevare che l’affidamento in prova per tossicodipendenti, così come disciplinato dall’art. 94 T.U. stup., si differenzia da quello ordinario, proprio per la peculiarità del suo obiettivo, che è quello della cura della condizione di dipendenza attraverso programmi non attuabili in stato di detenzione, e da ciò deriva che, ai fini della concessione di questa misura, se ne deve valutare principalmente l’idoneità a conseguire l’obiettivo della riabilitazione del condannato, al quale il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, sempre ad avviso del Supremo Consesso, si riferiva in termini ineccepibili, correlandolo alle prospettive incerte di recupero terapeutico del ricorrente (Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001).
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito cosa presuppone l’affidamento in prova per fini terapeutici di cui all’art. 94 T.U. stup..
Difatti, in tale pronuncia, citandosi precedenti conformi, si afferma, da un lato, che l’affidamento in prova per fini terapeutici di cui all’art. 94 T.U. stup. presuppone una preventiva verifica sulla condizione di tossicodipendenza del condannato e sulla sussistenza di un programma riabilitativo idoneo a consentirne il recupero clinico, dall’altro, che questa verifica giurisdizionale, al contempo, deve essere condotta dal Tribunale di Sorveglianza investito della richiesta di concessione dell’affidamento terapeutico tenendo conto della sussistenza di elementi atti a giustificare un giudizio prognostico favorevole nei confronti del condannato, consentendo di ritenere la misura alternativa ex art. 94 T.U. stup. idonea a escludere o a rendere altamente improbabile la ricaduta in condotte devianti, attraverso un esame della personalità dell’istante ancorato a dati oggettivi.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare se il Tribunale di Sorveglianza abbia correttamente escluso la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione di tale misura alternativa alla detenzione, oppure no.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.
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