Continuo rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa

Sommario:
1.1 Il contesto economico-legislativo;
1.2 La composizione negoziata;
1.3 Brevi conclusioni
Il contesto economico-legislativo
Il D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 ha differito al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (che avrebbe dovuto dispiegare i suoi effetti a partire dal 1 settembre 2021) facendo slittare le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi al 31 dicembre 2023.
La Riforma rielabora le modalità di gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza del debitore, apportando delle importanti novità alla disciplina delle procedure concorsuali nell’ottica dell’emerging insolvency, infatti il Codice adotta un modello processuale uniforme (ma anche flessibile) per l’accertamento dello stato di crisi e di insolvenza, che si sviluppa, non senza aporie, con distinte modalità in relazione alle diverse procedure, in rapporto non tanto o non soltanto ai loro presupposti ma soprattutto in relazione ai soggetti legittimati al loro esito, tentando, se si tratta di imprese, di preservare la continuità dell’attività aziendale. Il Legislatore è infatti convinto che la cessazione dell’attività imprenditoriale danneggi eccessivamente il debitore, i creditori e l’equilibrio dei mercati. La scelta di intervenire in materia di crisi d’impresa, da tempo definita delle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 (in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155), risponde ad un’esigenza di contemperamento tra le conseguenze della crisi generata dalla pandemia da Covid-19 e l’esigenza di inserire nell’ordinamento delle misure in grado di prevenire ed affrontare eventuali “ situazioni d’allarme” prima che degenerino in crisi. E’ proprio con l’emergenza sanitaria che oggi più che mai è divenuto difficile per le imprese continuare efficacemente la loro esistenza operativa1; la crisi economica ha, infatti, alterato le regole giuridiche creando un diritto dell’emergenza dall’imprevedibile futuro che si presenta come la principale sfida che dovrà affrontare il Codice. Alla luce delle novità introdotte dall’ultimo decreto in tema di risoluzione della crisi d’impresa la speranza che avanza in maniera sempre più preponderante è sicuramente quella di ottenere definitivamente un ordinamento in grado di salvaguardare maggiormente le imprese, in un periodo storico, culturale, politico ed economico di certo non facile come quello che stiamo vivendo e che al tempo possa contribuire all’evoluzione di una “cultura” aziendale delle imprese italiane caratterizzate dalla capacità degli uomini d’impresa di interpretare i segnali premonitori di possibili situazioni di crisi con conseguenti benefici per l’economia nell’interesse del Paese.
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“Aggiornato al Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118”.

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La composizione negoziata
Il nuovo decreto, peraltro, non si limita a rinviare l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ma introduce una nuova modalità di trattamento preventivo della crisi: la composizione negoziata. Il nuovo istituto dovrebbe rispondere all’esigenza di fornire all’impresa in crisi, che percepisca la propria crisi “imminente”, un primo rimedio “interno” per poterla affrontarla. Tuttavia i primi interpreti2 dubitano che quella introdotta dal D.L. 118/2021 sia definibile come vera e propria procedura concorsuale (o comunque al pari di quelle delineate già nel D.lgs 1472019), poichè la negoziazione si svolge di fronte ad un organismo indipendente, che svolge più che il ruolo di un Commissario Giudiziale quello di un “pre-Commissario”, potremmo definirlo in maniera atecnica, nominato nella fase “prenotativa” del concordato con riserva e senza una fase giurisdizionale. La nuova procedura di composizione negoziata (strumento informale e appunto negoziale) parrebbe destinata a prevenire la crisi e dovrebbe avere una funzione di risanamento e non liquidatoria.
E’ l’art. 2 del decreto introduce la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La norma prevede: “L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8 2. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa”. Rispetto a quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa, viene delineato un percorso più strutturato, adeguato alle mutate esigenze e meno oneroso, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni disquilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato. Oltretutto, per accedere alla composizione negoziata non vengono richiesti requisiti dimensionali in quanto è concepita con strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole.
Le trattative hanno natura riservata proprio perché sono funzionali alla ricerca di una soluzione di risanamento e non a fornire ai creditori o al mercato informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’imprenditore. La negoziazione è per tutta la durata del percorso, una prerogativa dell’imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l’eventuale ausilio dei propri consulenti. L’accesso alla composizione negoziata avviene per mezzo di una piattaforma unica nazionale telematica, che sarà disponibile a partire dal 15 novembre 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ed a seguito della pubblicazione di un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, sulla piattaforma verrà resa disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La domanda dovrà essere corredata dagli ultimi tre bilanci, da una relazione sull’attività esercitata corredata da un piano finanziario e industriale per i successivi sei mesi, dalla dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per dichiarazione di fallimento, dal certificato unico dei debiti tributari e contributivi; da un estratto della Centrale rischi. L’esperto avrà a disposizione 180 giorni (termine prorogabile su accordo delle parti e dell’esperto) per individuare, in contraddittorio con l’imprenditore e con le altre parti interessate al risanamento, la soluzione adeguata per il supera- mento della crisi. Elemento fondamentale e assolutamente in linea con l’esigenze economiche che il periodo attuale richiede è la possibilità da parte dell’imprenditore di richiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio anche contestualmente al deposito dell’istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi. I possibilità utilizzi della composizione negoziata devono individuarsi nella conclusione di contratti con uno o più creditori finalizzati alla ristrutturazione del debito, o nella conclusione di accordi di moratoria con uno o più creditori oppure ancora nella conclusione con i creditori di un accordo, sottoscritto dall’esperto, che produce gli effetti di un Piano di risanamento pur in assenza di attestazione. L’altra faccia della medaglia del nuovo strumento, deve ricordarsi, potrebbe essere un utilizzo abusivo3 e dilatorio al fine di evitare l’innestarsi di una procedura concorsuale vera e propria.
Brevi conclusioni
Il decreto legge n. 118/2021, ha dunque come obiettivo quello di supportare le imprese nel superamento degli effetti negativi determinati dall’emergenza sanitaria.
Tre sono stati i fronti di intervento: quello strutturale-ordinamentale, in relazione alle disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Crisi di impresa, quello delle procedure- concordatarie regolate dalla Legge Fallimentare, e quello pratico, al dine di fornire all’imprenditore nuovi strumenti per affrontare la crisi. La speranza, ancora una volta in tema di Codice della Crisi, è tali nuove misure siano in concreto dei validi aiuti per le imprese e l’economia del nostro Paese.
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Note
1 R. VIVALDI, “La continuità aziendale al tempo dell’emergenza: un’illusione o una sfida?”, in Il Fallimento, 2020.
2 S. Ambrosini, “La nuova composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti”, in sito Ilcaso.it, 2021
3 Cassazione, Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568.

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