Contenimento costi energia e gas: il d.l. n. 80/22 provvede

 In G.U. n. 151 del 30 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge 30 giugno 2022, n. 80, recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.
      Indice

Il d.l. n. 80/22
Le misure
Il “bonus sociale” elettrico e gas

1. Il d.l. n. 80/22
Il Consiglio dei Ministri del 30 giugno ha approvato un decreto-legge, pubblicato in G.U. in pari data, che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.
2. Le misure
Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il terzo trimestre 2022:

sono annullate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, oltre che per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (si tratta, in particolare, delle piccole utenze come per esempio negozi, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni e magazzini), o per usi di illuminazione pubblica o di ricariche pubbliche di veicoli elettrici;
sono inoltre assoggettate all’Iva al 5% le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali e sono mantenute al livello del secondo trimestre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il gas naturale;
per accelerare ulteriormente le operazioni di stoccaggio di gas naturale è concesso a GSE un prestito di 4 miliardi.

3. Il “bonus sociale” elettrico e gas
Il bonus sociale elettrico e gas le bollette in emissione conterranno l’avvertenza del diritto a fruirne per chi è nelle fasce Isee 8mila e 12mila previa la presentazione di richiesta Isee. In ipotesi di ottenimento di una attestazione ISEE resa nel corso dell’anno 2022 che permetta l’applicazione dei bonus  sociali elettricità e gas, i bonus annuali riconosciuti agli aventi diritto decorrono dalla data del 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus sono oggetto di automatica compensazione e, tale compensazione, deve essere effettuata nella prima fattura utile, ovvero, se questo non sia possibile, tramite automatico rimborso da eseguirsi entro tre mesi da tale fattura. Al fine di informare i cittadini sulle modalità per poter beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas, l’ARERA definisce una specifica comunicazione nelle bollette dei clienti domestici, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.
 

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