Conferimento dei beni in società
I conferimenti hanno la funzione di dotare la società del capitale di rischio necessario per effettuare l’attività d’impresa. La qualità di azionista si acquista attraverso il conferimento dei mezzi necessari a consentire alla società di svolgere l’attività economica prescelta.
La disciplina giuridica è relativa ai conferimenti nella S.p.A. A norma dell’articolo 2342 del codice civile, comma 1, se non diversamente disposto dall’atto costitutivo, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.
L’atto costitutivo può consentire il conferimento di crediti o di beni in natura (art. 2342 comma 3 c.c.). È possibile conferire beni in proprietà, diritti di godimenti reali, diritti di godimento personali, mentre non possono formare oggetto di conferimenti le prestazioni d’opera o di servizio (art. 2342, comma 5 c.c.).
L’atto costitutivo può stabilire l’obbligo, in capo a ognuno o alcuni soci di eseguire prestazioni accessorie diverse dal denaro (art. 2345 c.c.).
Nei conferimenti in denaro sussiste a carico dei soci l’obbligo di versare il 25% del loro ammontare presso un istituto di credito in sede di costituzione dell’ente, in modo da garantire sin dal momento della costituzione della società l’effettività almeno parziale del capitale, nonché per evitare un utilizzo distorto delle somme di denaro da parte degli amministratori e a tutela dei soci, della società e dei terzi. In relazione a questo aspetto, si deve tenere presente che nel caso di costituzione di una S.p.A. unipersonale, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato l’intero ammontare dei conferimenti.
L’obbligo di conferire parte dell’apporto promesso avviene su richiesta degli amministratori che una volta sorta la società la possono esigere in qualsiasi momento.
L’articolo 2342, comma 3 del codice civile, prevede che le azioni che corrispondono ai conferimenti in di beni in natura o crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. La ratio di questa disposizione è garantire che i conferimenti siano acquisiti, evitando che l’acquisizione sia subordinata all’esecuzione di altre attività da parte del socio conferente.
È anche regolamentato il versamento di conferimenti nell’ipotesi di S.p.A. con unico socio, prevedendosi, in sede di costituzione con atto unilaterale, il versamento integrale all’atto della sottoscrizione e, in caso di sopraggiunta unicità del socio, (per il venire meno della pluralità), il versamento dei conferimenti ancora dovuti al termine di novanta giorni.
I presenti contributi sono tratti da
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