Concorsi pubblici: validità e scorrimento delle graduatorie
La validità della graduatoria
I primi graduati, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, sono i potenziali vincitori, ma essi possono essere proclamati tali solo quando viene accertato l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando.
Con l’approvazione della graduatoria definitiva si chiude la fase procedimentale amministrativa, soggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, e inizia la fase relativa all’immissione in servizio, previa sottoscrizione del contratto, soggetta alla giurisdizione del Giudice ordinario.
La graduatoria definitiva può comunque essere annullata di ufficio, in autotutela, o in seguito a decisione della giurisdizione amministrativa. L’annullamento della graduatoria travolge tutti gli atti consequenziali, ivi compreso il contratto di lavoro. Tale annullamento ha efficacia erga omnes e investe la graduatoria nel suo complesso, tranne il caso in cui il vizio che ha determinato l’annullamento riguardi la posizione di un singolo candidato.
In base al principio utile per inutile non vitiatur vanno ripetute le operazioni ritenute illegittime e annullate e quelle consequenziali. Rimangono invece salve le operazioni concorsuali che siano oggettivamente indipendenti rispetto a quelle illegittime.
Lo scorrimento della graduatoria
Sull’obbligo o meno di scorrimento delle graduatorie, prima dell’intervento parlamentare, si sono formati due distinti orientamenti, il primo portato a denegarlo, trattandosi di una mera ed eccezionale facoltà dell’Amministrazione, non superabile nemmeno a fronte dei maggiori costi economici e di tempo delle nuove procedure concorsuali (si cfr. Consiglio di Stato, 11 ottobre 2005, n. 5637; Id., 19 febbraio 2010, n. 668; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 18 luglio 2008, n. 6956), il secondo, viceversa, incline ad affermarlo come obbligatorio (S.U., 29 settembre 2003, n. 14529).
Il secondo indirizzo, espresso dalla Suprema Corte, è stato poi recepito anche dal Consiglio di Stato, con l’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, poi confermato dalle diverse Sezioni (si cfr. Consiglio di Stato, n. 909/2015), secondo cui la prevalenza del concorso pubblico rispetto
all’assunzione degli idonei si baserebbe su un’interpretazione letterale e restrittiva delle norme in materia, ormai superabile alla stregua della evoluzione normativa pur in assenza di un’espressa disposizione in tal senso (essendo la riforma introdotta con il d.l. n. 101 del 2013 successiva all’Adunanza Plenaria n. 14/2011).
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