Concorsi pubblici: riprendono le prove preselettive con tampone

Dal 15 febbraio 2021, sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.. I concorsi possono tenersi con il limite massimo di 30 candidati per ogni sessione o sede di prova (art. 1 c. 10 lett. z) DPCM 14 gennaio 2021).
Tra le misure preventive si legge quella del tampone obbligatorio per i candidati, da effettuare non oltre 48 ore prima della data della prova scritta.
La ripresa dei concorsi
L’art. 1 comma 10 lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 – a cui fa riferimento il Protocollo in commento – si compone di due parti, ove è stabilito che:

sia sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni (come l’esame da avvocato);
siano consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, dal 15 febbraio 2021, con il limite di 30 partecipanti.

Sono prive di limitazioni le procedure in cui la valutazione sia effettuata:

esclusivamente su basi curriculari,
esclusivamente in modalità telematica.

Restano, altresì, esclusi dalla portata limitatrice della norma:

i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale,
gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo
gli esami per il personale della protezione civile.

La norma del DPCM succitato, a cui si riferisce il protocollo, riguarda:

le prove in presenza,
prove preselettive e prove scritte,
un numero di candidati non superiore a 30,
per un massimo di due sessioni giornaliere, non consecutive ma separate per consentire il deflusso dei candidati e la pulizia.

Le prove orali e pratiche, eventualmente previste dai concorsi, si svolgono in via telematica.
La disposizione si riferisce a tutte le amministrazioni pubbliche che svolgano prove selettive
 
Quale è la sorte per l’esame da avvocato?
Il limite di 30 candidati sembrerebbe pensato per lo svolgimento delle prove di preselezione nelle aule informatiche, da compiere tramite il computer.
Per l’abilitazione forense, si ricorda che:

il decreto 10 novembre 2020 del Ministero della Giustizia ha stabilito che le prove per l’esame da avvocato sono state differite al 13, 14, 15 aprile,
si rinvia ad un successivo decreto ministeriale, del 16 marzo 2021, ove saranno individuate eventuali misure anti-contagio disciplinanti l’accesso e la permanenza alle sedi concorsuali, al fine di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni volte a prevenire il contagio da Covid-19;
con il decreto 20 gennaio 2021, sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia i nominativi di tutti i componenti della Commissione centrale e delle sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami per l’iscrizione all’albo degli avvocati.

Per questa ragione le prove d’esame sembrano essere rimandate ad un altro decreto ministeriale.
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