Commette il reato di violenza privata il condomino che in più occasioni parcheggia la propria vettura nel suo posto auto condominiale ma oltre la linea di confine con il posto auto del vicino in modo da impedire a quest’ultimo di accedere al proprio parcheggio

riferimenti normativi: art. 610 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., Sez. V, Sentenza del 30/11/2017, n. 53978
La vicenda
Un condomino, in più occasioni, parcheggiava la propria vettura e/o il proprio motociclo nel suo posto auto condominiale oltre la linea di confine con il posto auto del vicino in modo da impedire a quest’ultimo di accedere al proprio posto auto. Per cercare di risolvere la questione la vittima ripetutamente si lamentava, oltre che con il colpevole, con l’amministratore del condominio. Successivamente il Tribunale – a cui la vittima dell’abuso si rivolgeva – affermava la penale responsabilità del posteggiatore abusivo per il delitto di violenza privata continuata, condannandolo anche al risarcimento del danno, in favore della persona offesa. La Corte di appello riduceva l’ammontare del risarcimento e confermava nel resto la sentenza impugnata, condannando l’imputato alla rifusione in favore della parte civile anche delle spese del grado di appello.
Il condannato ricorreva in cassazione lamentando, tra l’altro, la mancata acquisizione delle sue fotografie attraverso cui avrebbe potuto dimostrare la carenza del dolo, in quanto esse avrebbero dimostrato che le modalità di parcheggio della motocicletta e della automobile nel posto auto dell’imputato non differivano da quelle attuate dagli altri utenti del garage, che pure posteggiavano due autovetture nello stesso posto auto.
La questione
Il condominio che in più occasioni parcheggia la propria vettura nel suo posto auto condominiale ma oltre la linea di confine con il posto auto del vicino in modo da impedire a quest’ultimo di accedere al proprio posto auto commette il reato di violenza privata?
La soluzione
La Cassazione dava torto al ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese processuali. I  giudici supremi hanno sottolineato come fosse provato il dolo atteso che la vittima, per le modalità con le quali l’imputato era solito parcheggiare i veicoli nel posto auto, si era lamentata più volte anche con l’amministratore del condominio, avvalendosi di un legale; di conseguenza – come ha osservato la Cassazione – avendo l’imputato ricevuto numerose diffide, non poteva certo ignorare che tali modalità impedivano al vicino l’accesso al suo posto. Alla luce di quanto sopra gli stessi giudici supremi hanno notato l’assoluta irrilevanza delle modalità con le quali gli altri utilizzatori del garage condominiale parcheggiavano i loro veicoli nei loro rispettivi posti e l’evidenza della natura non decisiva delle fotografie che l’imputato intendeva produrre.
Le riflessioni conclusive
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni (la pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339).
Tale reato, come nel caso esaminato, può essere commesso da chi parcheggia troppo vicino a un’altra auto (si veda Cass. pen., sez. V, 30/11/2017, n. 53978: nel caso specie un cittadino facendo uso improprio della propria autovettura parcheggiava nei pressi dell’auto su cui sedeva la persona offesa a distanza tale  – pochi centimetri – da non consentire al conducente di scendere dal suo lato, costringeva quest’ultimo a dover scendere da lato passeggero).
La Cassazione, richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che integra il delitto di violenza privata anche la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare o impedire l’accesso non solo nei cortili ma anche ai garage, rifiutandosi di spostarla. Infatti, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione (Cass. pen., sez. V, 19/12/2019, n. 51236).
Infine, anche il parcheggio nello spazio riservato ai disabili fa scattare il reato di violenza privata. La Suprema Corte ha sostenuto che in tal caso la “violenza” è consistita nell’aver impedito alla persona offesa, occupando uno spazio a lei riservato, di parcheggiare la sua vettura. Nel caso in esame, dunque, la Corte ritiene la sussistenza del reato ex art. 610 c.p., nonostante non sia stata impedita in modo diretto la marcia di un’altra auto, bensì sia stato soltanto impedito all’avente diritto di posteggiare, a nulla rilevando la circostanza per cui quest’ultimo avrebbe potuto posteggiare in un altro posto (Cass. pen., sez. V, 07/04/2017, n. 17794).
Diversa la situazione se il posteggiatore abusivo rende difficoltoso ma non impossibile l’accesso sempre parcheggiando illecitamente l’auto: in questo caso non ricorre il reato di violenza privata (Cass. pen., sez. V, 17/01/2018, n. 1912).
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