Come il terzo può impugnare il sequestro preventivo sui beni

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni di terzi ma nella disponibilità dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame o l’appello ex art. 322 bis, cod. proc. pen..
(Annullamento senza rinvio)
(Orientamento confermato)
(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 322 bis).
Il fatto
Il Tribunale di Salerno, sezione riesame, dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il suddetto provvedimento veniva proposto ricorso per Cassazione deducendosi i seguenti motivi: a) violazione di legge, art. 321, cod. proc. pen. atteso che, se da un lato, l’ordinanza impugnata aveva dichiarato inammissibili gli appelli perché le questioni poste dai ricorrenti sarebbero questioni esecutive da proporre in sede di incidente di esecuzione, dall’altro gli odierni ricorrenti, invece, avevano impugnato il decreto di sequestro preventivo nella parte in cui si sottoponeva a sequestro disponibilità finanziarie che appartenevano a terzi di buona fede nonostante
le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza Uniland 11170/2015, avessero chiarito che i diritti dei terzi in buona fede devono accertarsi in sede di sequestri penali; b) violazione di legge per la mancata riqualificazione dell’appello cautelare quale opposizione ex art. 667, cod. proc. pen. stante il fatto che, nel rispetto del principio generale di conservazione degli atti e del favor impugnationis, il Tribunale avrebbe dovuto riqualificare l’atto come opposizione ex art. 667, cod. proc. pen. e non dichiarare l’inammissibilità dell’appello; c) violazione di legge e mancanza di motivazione, o motivazione solo apparente posto che il tribunale del riesame non aveva motivato e non aveva analizzato la documentazione prodotta e pertanto, alla luce di ciò, l’apparato motivazionale poteva ritenersi del tutto mancante.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione
La Cassazione accoglieva il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.
Gli ermellini osservavano prima di tutto che, con la recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 48126/2017, depositata il 19 ottobre 2017 si era risolto il conflitto di giurisprudenza sul punto, nel senso che, per un verso, il «terzo, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame», per altro verso, che, qualora «sia stata erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al Tribunale del riesame».
Sempre in virtù di quanto postulato in questo arresto giurisprudenziale, veniva altresì osservato come in questa pronuncia fosse stato altresì enunciato che «il terzo, rimasto estraneo al giudizio di cognizione ben può far valere il proprio diritto alla restituzione dei beni che gli sono stati (cautelativamente) sottratti» ma ciò non avvenire «avvalendosi del dettato di cui all’art. 579, comma 3, cod. proc. pen., sia perché non è parte, sia perché ciò che egli può impugnare non è la confisca (eventuale) del bene, ma il diniego alla restituzione dello stesso che, allo stato, è vincolato in base al provvedimento di sequestro» ma solo attraverso l’appello cautelare ritenuto in detta decisione (vale a dire quella del 2017) «l’unico rimedio attivabile per contestare il vincolo gravante sui beni fino al passaggio in giudicato della confisca» «posto che solo in quel momento egli (vale a dire il terzo ndr.) sarebbe legittimato a contestare il merito del provvedimento ablativo mediante la proposizione di apposito incidente di esecuzione nelle forme dell’art. 676 del codice di rito. In capo al terzo intestatario del bene sussiste senza dubbio l’interesse a contestare il permanere delle condizioni giustificative del vincolo (egli è estraneo al processo, non certo al sequestro); e ciò anche quando sia intervenuta sentenza – non irrevocabile – che abbia disposto la confisca».
Posto ciò, la Corte, nella pronuncia in commento, integrava quanto appena esposto evidenziando, come già rilevato dalla stessa Cassazione in precedenti occasioni (conf., Sez. 2, n. 20686 del 21/03/2016, non mass.) (Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017 – dep. 02/05/2017, Ventisette, Rv. 27006601), che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di legittimità della stessa.
Da ciò se ne faceva conseguire come il rimedio esperibile dal terzo estraneo risultasse essere l’appello (o anche il riesame), e non l’incidente di esecuzione che può invece attivarsi solo al passaggio in giudicato della decisione.
Una volta rilevato ciò, si addiveniva a postulare il seguente principio di diritto: «In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni di terzi ma nella disponibilità dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame o l’appello ex art. 322 bis, cod. proc. pen., in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di legittimità della stessa, e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, del Tribunale del riesame, deve annullarsi senza rinvio»
Conclusioni
La sentenza in commento chiarisce il modo con cui un terzo, ossia colui che non è indagato/imputato, può impugnare avverso il provvedimento con cui viene disposto o eseguito il sequestro su beni di sua proprietà in un procedimento penale non ancora divenuto definitivo.
Il rimedio è quello del riesame o dell’appello ex art. 322 bis c.p.p..
Tal che ne deriva che il terzo non dovrà attendere il passaggio in giudicato della sentenza, prima di esperire le procedure previste per la restituzione del bene o dei beni di sua proprietà che sono stati oggetto di sequestro a norma dell’art. 676, c. 1, c.p.p., ben potendolo fare anche prima in sede cautelare.
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