Che cosa accade se si decide di rompere un fidanzamento ufficiale?  

Una coppia  fidanzati attraversa un periodo molto felice, i due sentono di stare bene insieme e, come in un romantico film a lieto fine, lui decide di chiedere la mano di lei.
La ragazza ha accettato senza pensarci due volte perché lo ama molto e vuole passare la sua vita con lui.
Nonostante queste incoraggianti e all’apparenza solide prospettive, da quando sono iniziati i preparativi per il matrimonio, lui è spesso scontroso e di cattivo umore.
Questa situazione porta non poco turbamento nella donna, che sta pensando di annullare i preparativi per non rischiare di pentirsi in futuro.
A questo proposito ci si chiede se sia possibile rompere la promessa di matrimonio.
La scelta di non sposarsi più, nonostante un fidanzamento ufficiale, non è priva di conseguenze. Secondo la legge i doni obnuziali, vale a dire quelli scambiati in vista delle nozze, dovranno essere restituiti.
Il rifiuto di rispettare la promessa scambiata in forma solenne, vale a dire, quella che risulta da atto pubblico, scrittura privata o da richiesta di pubblicazioni, senza un valido motivo o per colpa, ha come conseguenza l’obbligo di risarcire al partner le spese sostenute.
Ad esempio, le spese relative al ristorante, alla luna di miele, all’abito da sposa, all’acquisto della casa, alla ristrutturazione.
In questo articolo scriveremo qualcosa sull’argomento in questione.
Indice:

Che significato ha l’espressione “Promessa di matrimonio”?
La promessa di matrimonio si può rompere?
Quali sono le conseguenze della rottura di una promessa di matrimonio?
Si può chiedere il risarcimento del danno?

1.Che significato ha l’espressione “Promessa di matrimonio”?
Quando si parla di promessa di matrimonio s’intende il classico fidanzamento ufficiale, vale a dire, quando una coppia decide di rendere nota ai familiari e agli amici la volontà di sposarsi.
 
Dal fidanzamento ufficiale, però, è necessario distinguere la promessa solenne (art. 81 c.c.), vale a dire, la dichiarazione di volere contrarre matrimonio resa con atto pubblico o scrittura privata da parte di due persone maggiorenni, o minorenni se autorizzate dal Tribunale, oppure che risulta dalla richiesta delle pubblicazioni, le quali, in particolare, rappresentano un adempimento obbligatorio per legge che ha lo scopo di consentire a determinati soggetti di opporsi alle nozze se dovessero essere a conoscenza di un impedimento.
Ad esempio, Tizio vuole Sposare Caia, ma in realtà è sposato con Sempronia.
2.La promessa di matrimonio si può rompere?
La promessa di matrimonio non essendo un contratto, non obbliga la coppia di fidanzati a contrarre matrimonio.
Espresso in altri termini, significa che si può mettere fine al fidanzamento ufficiale o alla promessa solenne in qualsiasi momento, anche il giorno prima delle nozze.
3. Quali sono le conseguenze della rottura di una promessa di matrimonio?
La rottura di un fidanzamento o promessa di matrimonio può dipendere da diversi motivi.
Ad esempio, Tizio e Caia hanno deciso di sposarsi.
Nonostante questo, una settimana prima del matrimonio la ragazza inizia a sentire di avere dei dubbi.
Tizio se ne accorge e tra i due scoppia una lite e la coppia decide di annullare la cerimonia.
Quando si rompe una promessa di matrimonio, entro il termine massimo di un anno,  si può chiedere la restituzione dei doni obnuziali, vale a dire dei regali che sono stati fatti in vista delle nozze come l’anello di fidanzamento.
Ad esempio, Tizio e Caia hanno deciso di comune accordo di non sposarsi più nonostante la celebrazione sia imminente.
Vista la situazione, Tizio chiede a Caia la restituzione della macchina che le aveva regalato per il suo compleanno.
Nel secondo esempio riportato, la richiesta di Tizio non è legittima, perché la macchina non è un regalo fatto non in occasione delle nozze, ma di una ricorrenza, che può essere, come nell’esempio in questione un compleanno, ma anche un onomastico, un Natale, una Pasqua.
4. Si può chiedere il risarcimento del danno?
Sulla scia del contenuto dei paragrafi precedenti, è lecito chiedere se sia possibile ottenere un risarcimento del danno in caso di rottura della promessa di matrimonio.
La risposta è di sicuro affermativa, ma si devono fare alcune considerazioni.
Ad esempio, Tizio e Caia hanno deciso di sposarsi.
Il giorno prima delle nozze, però, un’amica in comune racconta a Tizio che la sua fidanzata ha una relazione sentimentale con Sempronio.
Tizio, sentendo quelle parole è incredulo, inizia a controllare il telefono di Caia e a seguirla quando esce sino a coglierla sul fatto.
A questo punto decide di annullare il matrimonio e di non presentarsi in Chiesa.
Nell’esempio riportato, la rottura della promessa di matrimonio prestata in forma solenne si è verificata per colpa del tradimento di Caia, la quale è tenuta a risarcire il danno che ha cagionato a Tizio per le spese fatte e le obbligazioni assunte in vista del matrimonio.
La richiesta di risarcimento, però, deve essere fatta entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
In particolare, possono essere risarcite le spese sostenute dai nubendi a causa del matrimonio.
Ad esempio, gli abiti da cerimonia, il viaggio di nozze, l’acquisto della casa e l’arredo, la sottoscrizione del mutuo, la ristrutturazione dell’appartamento, il ristorante.
Non possono essere risarciti altri danni patrimoniali o morali per la sofferenza patita.
Ad esempio, se a seguito delle nozze annullate si inizia a soffrire di depressione, perché la scelta del matrimonio resta lo stesso libera e i futuri sposi possono decidere di cambiare idea in qualsiasi momento.
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