Cassa forense, agevolazioni per i neo iscritti

La Cassa nazionale forense, nata nel 1952 come Ente pubblico e trasformata nel 1995 in Fondazione di diritto privato, eroga servizi di previdenza ed assistenza agli avvocati, senza ricevere contributi da parte dello Stato. Fornisce in particolare le seguenti prestazioni previdenziali: pensione di vecchiaia retributiva, pensione di vecchia retributiva anticipata, pensione di vecchiaia contributiva, pensione di anzianità, pensione di inabilità, pensione di invalidità, pensione indiretta, pensione di reversibilità.
Iscrizione automatica per gli avvocati
La Legge n. 247/2012 recante la nuova disciplina dell’ordinamento forense, come è noto, tra le altre novità ha prescritto l’automatica e contestuale iscrizione alla Cassa forense per tutti coloro che si iscrivano all’Albo degli avvocati. In attuazione della suddetta legge, e precisamente dell’art. 21, la Cassa ha poi provveduto ad emanare il Regolamento del 31 gennaio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie n. 192 del 20 agosto 2014, il quale ha per l’appunto confermato che tutti gli avvocati iscritti ai relativi Albi professionali sono obbligati ad iscriversi alla Cassa forense. Non occorre, a tal proposito, presentare alcuna domanda, in quanto vi provvede automaticamente la Cassa al momento dell’iscrizione presso i competenti Ordini professionali, dandone poi comunicazione al professionista. Resta invece facoltativa l’iscrizione per tutti coloro che siano iscritti al Registro speciale dei praticanti avvocati.
Precedentemente, l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa era subordinata al raggiungimento di certi parametri reddituali, in carenza dei quali, tuttavia – ed in presenza di determinati presupposti – scattava l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps. Ora invece, poiché si è resa obbligatoria l’iscrizione alla Cassa forense al momento dell’iscrizione all’Albo (a prescindere dunque dalla percezione di eventuali redditi), il suindicato Regolamento ha stabilito una serie di agevolazioni in favore dei neo iscritti, che di seguito elencheremo.
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Obblighi degli iscritti
Si sovvengono prima di tutto alcuni obblighi facenti capo a tutti gli avvocati e praticanti iscritti alla Cassa, tra cui, quello di inviare all’Ente, in via telematica, la comunicazione obbligatoria dei redditi (Modello 5) entro il 30 settembre di ogni anno per il tramite del sito internet istituzionale (www.cassaforense.it), indicando in essa il reddito professionale Irpef netto ed il volume d’affari Iva denunciati del modello Unico relativo all’anno precedente. Ancora, tutti gli iscritti sono tenuti a corrispondere il contributi minimo soggettivo, il cui importo è variabile di anno in anno (per l’anno 2018 è pari ad euro 2.815,00, salvo le agevolazioni, come vedremo, previste per i primi anni di iscrizione) ed il contributo integrativo nella misura del 4% del volume d’affari. E’ in ogni caso previsto un contributo minimo integrativo (per l’anno 2018 è pari ad euro 710,00, salvo le agevolazioni per i primi anni di iscrizione) che tuttavia la Cassa ha deciso di abrogare temporaneamente dal 2018 al 2022. E’ infine previsto un contributo di maternità, che per il 2018 verrà determinato successivamente.
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Di seguito si elencano i benefici e le agevolazioni previste per i giovani neo iscritti alla Cassa forense.
Iscrizione retrodatata
Ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento, gli iscritti agli Albi, al momento dell’iscrizione alla Cassa ed entro 6 mesi, possono fare domanda di retrodatazione per gli anni di praticantato (per un massimo di 5 anni). In tal caso l’interessato, a pena di decadenza dal diritto, deve procedere al pagamento dei contributi relativi agli anni di pratica in un’unica soluzione (fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta) ed entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero, in alternativa, chiedere la rateizzazione in 3 anni.
Inoltre, gli iscritti agli Albi che al momento dell’iscrizione alla Cassa abbiano compiuto il 40° anno di età, mediante istanza da inviare entro 6 mesi e previo pagamento di una speciale contribuzione (pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena), possono ottenere che l’iscrizione si consideri avvenuta in data anteriore al 40° anno, ai soli fini delle pensioni di inabilità, invalidità, indiretta e per completare l’anzianità minima necessaria per la pensione di vecchiaia.
Praticante, iscrizione facoltativa
L’iscrizione alla Cassa, si è detto, resta invece facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza (art. 5 Regolamento). Gli stessi possono quindi (ma non sono obbligati) fare domanda di iscrizione, che viene accordata con delibera della Giunta esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento della Laurea e ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato. In tal caso, il praticante è tenuto al pagamento dei contributi pregressi in un’unica soluzione, ovvero rateizzati in tre anni.
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Agevolazioni per i primi anni di iscrizione
Veniamo ora alle agevolazioni per i primi anni di iscrizione (art. 7 Regolamento). Il contributo minimo soggettivo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora la stessa decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età, mentre il contributo minimo integrativo non è dovuto per il periodo di praticantato, nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa in costanza di iscrizione all’Albo. Per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. E’ in ogni caso dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari Iva dichiarato.
Agevolazioni per i percettori di redditi bassi
Inoltre, per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà agli iscritti che percepiscono redditi professionali ai fini Irpef inferiori ai 10.300,00 euro, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà rispetto a quello dovuto, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria sino all’importo stabilito dalle norme. Chi si avvale di detta facoltà, avrà tuttavia riconosciuto un periodo di contribuzione di 6 mesi in luogo dell’intera annualità, ai fini del diritto alla pensione e per il calcolo della stessa. Resta in ogni caso garantita la copertura assistenziale per l’intero anno solare di riferimento (art. 9 Regolamento).
Esonero dal pagamento dei contributi
Nei casi di cui all’art. 21 comma 7 Legge n. 247/2012, è possibile chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivi e integrativi per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali. Nei soli casi di maternità e adozione, l’esonero può essere richiesto per eventi anche successivi al primo e fino ad un massimo di tre anni complessivi (art. 10 Regolamento).
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