Cartabia: riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale

Anche i tempi di definizione dei giudizi penali sono oggetto delle preoccupazioni delle istituzioni europee le quali hanno a più riprese osservato che le statistiche giudiziarie evidenziano una durata del procedimento penale in Italia di molto superiore alla media europea (cfr. il Rapporto 2020 della Commissione europea per l’efficienza della giustizia – CEPEJ, istituita presso il Consiglio d’Europa).
Una eccessiva durata del processo reca pregiudizio sia alle garanzie delle persone coinvolte – indagato, imputato e vittima/persona offesa – sia all’interesse dell’ordinamento all’accertamento e alla persecuzione dei reati. Occorre procedere con puntuali interventi di riforma volti ad offrire ulteriori, necessari contributi per razionalizzare e accelerare il procedimento penale.
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LA PRESCRIZIONE DEL REATO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020 – Ebook
Antonio Di Tullio D’Elisiis, 2020, Maggioli Editore
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Obiettivi
L’obiettivo generale è quello di rendere più efficiente il processo penale e ad accelerarne i tempi di definizione. Tenuto conto di quanto contenuto nei disegni di legge già presentati all’esame del Parlamento, il Governo punta a:
• Semplificare e razionalizzare il sistema degli atti processuali e delle notificazioni
• Elaborare interventi sulla disciplina della fase delle indagini e dell’udienza preliminare finalizzati ad assicurare scansioni temporali più certe e stringenti, con riferimento in particolare alla raccolta degli elementi di prova e alle conseguenti determinazioni concernenti l’azione penale
• Ampliare la possibilità di ricorso ai riti alternativi e l’incentivazione dei benefici ad essi connessi con interventi che riguardano il patteggiamento, il giudizio abbreviato e il decreto penale di condanna
• Predisporre regimi volti a garantire maggiore selettività nell’esercizio dell’azione penale e nell’accesso al dibattimento tanto in primo grado quanto in fase di gravame
• Garantire al dibattimento di primo grado maggiore scorrevolezza
• Migliorare l’accesso, snellire le forme e ridurre la durata del giudizio di appello, che rappresenta una fase particolarmente critica, in specie per la prescrizione del reato.
• Definire i termini di durata dei processi, con previsione degli opportuni meccanismi di adattamento alle eventuali specificità dei singoli uffici giudiziari.
Modalità di attuazione
La proposta del Governo prevede un ampio ventaglio di strumenti, misure e interventi volti a realizzare gli obiettivi previsti. In primo luogo, si prevede l’adozione e diffusione di uno strumento telematico per il deposito di atti e documenti, nonché per talune comunicazioni e notificazioni. Inoltre, vengono adottate specifiche cautele per assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto introduttivo da parte dell’imputato. Si stabilisce che la prima notificazione avvenga per il tramite di un contatto personale o ravvicinato con l’accusato, mentre tutte le notificazioni successive alla prima saranno eseguite presso il difensore, di fiducia o d’ufficio, anche con modalità telematiche. In relazione agli interventi sulla disciplina della fase delle indagini e dell’udienza preliminare, il Piano prevede la rimodulazione dei termini di durata e della scansione termini, il controllo giurisdizionale sulla data di iscrizione della notizia di reato e l’adozione di misure per promuovere organizzazione, trasparenza e responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nell’attività di indagine.
Per garantire al dibattimento in primo grado una maggiore scorrevolezza, vengono messe in campo diverse misure, anche organizzative tra cui:
• La previsione di adempimenti concernenti la calendarizzazione delle udienze dedicate all’istruzione dibattimentale e alla discussione finale e la reintroduzione della relazione illustrativa delle parti sulla richiesta di prove
• La definizione di un termine congruo, precedente all’udienza, per il deposito degli elaborati dei periti e dei consulenti tecnici
• La semplificazione di alcune regole della istruzione dibattimentale, in particolare in tema di rinuncia alla prova Infine, per assicurare tempi certi e un accesso ragionevolmente selettivo al giudizio di appello, si intende agire attraverso la previsione dell’ammissibilità dell’appello solo se il difensore dell’assente è munito di specifico mandato a impugnare e lo snellimento delle forme del giudizio di appello. Sono inoltre definiti interventi tesi a garantire una più accentuata riduzione dei procedimenti, in particolare intervenendo: sulla procedibilità dei reati; sulla possibilità di estinguere talune tipologie di reato mediante condotte riparatorie a tutela delle vittime; sull’ampliamento dell’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto.
In tal senso vengono prese in considerazione eventuali iniziative concernenti la prescrizione del reato, inserite in una cornice razionalizzata e resa più efficiente, dove la prescrizione non rappresenti più l’unico rimedio di cui si munisce l’ordinamento nel caso in cui i tempi del processo si protraggano irragionevolmente.
Tempi di attuazione
Con DM del 18 marzo 2021, il Ministero ha istituito una Commissione per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale nonché in materia di prescrizione del reato. La Ministra ha disposto con il medesimo decreto che i lavori della Commissione debbano essere ultimati il 23 aprile 2021, attualmente prorogati alla data del 8 maggio 2021.
Per quanto riguarda la Commissione relativa al processo penale e al sistema sanzionatorio, i lavori sono stati organizzati attraverso la costituzione di sottocommissioni a specifiche aree di competenza:
• Prima sottocommissione: atti; notificazioni; termini di durata del processo; impugnazioni; criteri per la più compiuta attuazione della Direttiva UE 2016/343, con riferimento al processo in assenza
• Seconda sottocommissione: indagini preliminari e udienza preliminare; procedimenti speciali; giudizio; criteri per la più compiuta attuazione della Direttiva UE 2016/343, in ordine al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza
• Terza Sottocommissione: sistema sanzionatorio; condizioni di procedibilità; prescrizione del reato; valutazione di ulteriori strumenti deflattivi; eventuale ampliamento degli istituti di cui agli artt. 131-bis, 162-ter c.p.; valorizzazione di percorsi di giustizia riparativa
Si stima che le leggi delega possano essere adottate entro la fine dell’anno 2021 e che i decreti attuativi possano essere adottati entro la fine dell’anno 2022. Si stima, inoltre, che entro la fine dell’anno 2023 possano essere adottati gli eventuali ulteriori strumenti attuativi (decreti ministeriali e/o regolamenti).
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