Caregiver familiare, riconoscimento e tutela nel nostro ordinamento

Chi è il caregiver familiare?
Il caregiver familiare o assistente familiare è colui che gratuitamente ed essendo legato da vincoli affettivi aiuta un proprio congiunto non più autosufficiente a causa dell’età avanzata oppure di patologie croniche invalidanti. Si tratta di un’assistenza a tempo pieno o parziale, ma che tende a soddisfare tutte le necessità attinenti alla cura della persona. Si va, quindi, da attività espletate per sopperire ai bisogni di tipo fisico, come per esempio la pulizia della casa, alla somministrazione dei pasti e di farmaci, od attività di tipo amministrativo, come per esempio l’esercizio di diritti connessi alla riscossione della pensione di anzianità, di eventuali canoni di locazione, od altre attività che consistono in un supporto di tipo emotivo al fine di stimolare l’assistito a rendersi attivo nel corso della giornata.  È chiaro che l’impegno quotidiano del caregiver familiare varia a seconda dello stato di salute del proprio familiare, e questo può determinare anche un carico emotivo molto forte per il caregiver stesso e tale da andare incontro a disagi di natura psicologica, tipo ansia, depressione, agitazione ed insonnia.
Nonostante le molteplici difficoltà, non solo di ordine morale, ma anche di natura economica, il caregiver familiare non è ancora una figura professionale riconosciuta e protetta dal nostro ordinamento giuridico ed anche se, tenendo conto dei dati statistici, il 66% sono per lo più donne che rinunciano o riducono il proprio orario di lavoro per dedicarsi all’assistenza del familiare bisognoso.
I presenti contributi sono tratti da 

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Proposte di legge per il riconoscimento giuridico
Facendo seguito a varie iniziative intraprese dai caregiver, sia in ambito europeo, sia italiano, sono stati presentati due disegni di legge al Senato e due proposte di legge alla Camera.
Procedendo ora con l’analisi contenutistica di ciascuna proposta, possiamo iniziare con l’esaminare la proposta di legge n. 2266 di cui è firmatario il Senatore Angioni. Tale proposta mira alla valorizzazione del ruolo del caregiver familiare attraverso l’adozione di una legge quadro nazionale, la quale tuteli le persone che scelgono di dedicarsi gratuitamente all’assistenza di un proprio congiunto in quanto non autosufficiente. Il disegno di legge di cui si discute, dopo avere definito nei suoi primi articoli il caregiver familiare ed averne delineato e circoscritto l’ambito dell’attività, all’art. 3, comma 2, afferma che: nell’ambito della definizione del P.A.I. (Piano Assistenziale Individuale), il servizio regionale stabilisce il contributo di cura e l’attività del caregiver familiare, nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari s’impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver stesso di affrontare possibili difficoltà od urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e cura per sé o per l’assistito.
La seconda proposta di legge che ci accingiamo ad esaminare è la n. 3527 di cui è firmatario il deputato Patriarca. Trattasi di un testo normativo che ricalca quasi fedelmente la precedente del Senatore Angioni ed è volta essa stessa a riconoscere e sostenere l’attività di cura ed assistenza del caregiver nei confronti del proprio familiare.
Anche la proposta di legge n. 3414 che reca la firma della deputata Iori prevede una sinergia di azioni realizzate sia dai medici di base, sia dai servizi socio-sanitari e dalle reti di volontariato e vicinato al fine di prestare e garantire un sostegno al caregiver familiare, al fine di consentire a quest’ultimo di compiere le attività a beneficio della persona assistita. Nel testo del documento normativo di cui si discute, si prevedono anche forme di sostegno economico tramite l’erogazione di un assegno di cura e la realizzazione di interventi economici per l’adattamento domestico.
Per quanto riguarda la proposta di legge n. 2128 a firma della senatrice Bignami, di fondamentale importanza è la definizione stessa di caregiver familiare, la quale si deduce da un’attenta lettura dell’art. 2, comma primo. Infatti, quest’ultimo articolo subordina il riconoscimento della qualifica professionale di caregiver familiare a colui che presta attività di cura ed assistenza gratuitamente e volontariamente ad un familiare o ad un affine entro il secondo grado oppure ad uno dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 che risulti convivente e che a causa della sua malattia, infermità o disabilità è riconosciuto invalido civile al 100% e che necessiti di assistenza globale e continua ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 5 febbraio 1992, per almeno 54 ore settimanali, inclusi i tempi di attesa e vigilanza notturni.
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