Attestazione di conformità senza nome del file, mera irregolarità

Nell’ambito di una controversia instaurata da un perito assicurativo contro una società di assicurazioni, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza n. 14369 del 5 giugno 2018, ha respinto la pretesa creditoria del primo, a titolo di compenso per gli incarichi peritali svolti a favore della seconda.
Ha in proposito disatteso la doglianza sollevata dal perito nella sua memoria ex art. 380 bis comma 1 c.p.c., relativamente alla nullità della notifica del controricorso in relazione all’art. 11 Legge n. 53/1994, per violazione dell’art. 19 ter, primo comma, delle Specifiche tecniche del processo civile telematico del 16 aprile 2014.
Non è nulla la notifica del controricorso
La disposizione in esame, chiariscono gli Ermellini, prevede che l’attestazione di conformità di una copia informatica debba contenere, tra l’altro, il nome del relativo file. Tuttavia la mancata indicazione del nome del file, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, costituisce una mera irregolarità non riconducibile ad alcune delle ipotesi di nullità contemplate nell’art. 11 Legge n. 53/1994. In ogni caso, peraltro, qualunque nullità della notifica del controricorso risulta sanata dal raggiungimento dello scopo, avendo nella specie il ricorrente replicato, ex art. 156 comma 3 c.p.c., alle argomentazioni svolte nel controricorso medesimo. Rigettato pertanto il ricorso e conformata la statuizione di secondo grado.
 
 
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