Assoluzione per un padre che mantiene i figli in parte

Secondo la Suprema Corte di Cassazione il padre che versa una parte del mantenimento durante i periodi nei quali i figli sono con lui, deve essere assolto perché provvede alle loro esigenze.
Il mantenimento dei figli minorenni
Il dovere di mantenimento dei figli minorenni è sancito al comma dell’art. 30 della Costituzione che prevede che:
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
L’articolo 316 bis del codice civile, richiamato dall’articolo 148 del codice civile, determina la misura nella quale il dovere deve essere assolto, e prevede che :
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Il mantenimento dei figli maggiorenni
Il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni dura sino a quando non si ha la completa indipendenza economica.
L’obbligo di assistenza materiale dei genitori si protrae dopo avere raggiunto la maggiore età e cessa quando i figli siano in grado di mantenersi in modo autonomo, con un lavoro adeguato alle capacità e alle prospettive di crescita professionale.
Se un figlio maggiorenne perde il lavoro stabile con il quale aveva raggiunto la sua autonomia, l’obbligo di mantenimento si estingue.
Quando il giudice quantifica il valore dell’assegno, deve verificare quali siano le reali intenzioni del figlio maggiorenne nella ricerca di un lavoro una volta finito il suo percorso scolastico.
Se si dovesse accertare una ingiustificata inoperosità nel tentativo di liberarsi economicamente dalla condizione di mantenimento, il Tribunale può revocare il diritto al ricevimento dell’assegno mensile.
L’obbligo di mantenimento decade anche se il figlio maggiorenne che sia stato messo nelle condizioni di rendersi autonomo non abbia saputo o voluto ottenere una definitiva indipendenza economica in modo volontario o per colpe a lui non  imputabili.
La maggiore età l’indipendenza economica, quando si raggiungono, non sono elementi sufficienti a giustificare una sospensione
La violazione degli obblighi di assistenza familiare in seguito a separazione o a divorzio
Il padre che in un periodo limitato di tempo versa una parte dell’assegno di mantenimento, deve essere assolto per particolare tenuità del fatto, perché nei periodi nei quali i figli stanno con lui, si occupa di qualsiasi loro esigenza.
Sono le conclusioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 893/2021, davanti alla quale viene impugnata la sentenza con la quale la Corte d’Appello conferma la responsabilità penale dell’imputato in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio disciplinato all’articolo 570 bis del codice penale.
Il giudice del gravame ritiene ridotta questa responsabilità, reputandola meno grave da eliminare la frazione detentiva dalla pena congiunta in modo condizionale sospesa di un mese, quindici giorni di reclusione e centocinquanta euro di multa.
L’articolo 570 bis del codice penale punisce il “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.”
Il pagamento parziale rende il fatto di particolare tenuità
L’imputato non ritenendo corretta la sentenza emessa nei suoi confronti decide di ricorrere in Cassazione sollevando i relativi motivi.
Con il primo motivo, sostiene che la sentenza ha violato l’articolo 570 bis del codice penale, perché non è vero che non ha adempiuto in modo integrale ai suoi obblighi di mantenimento.
In alcuni casi ha pagato somme inferiori, però ha anche dimostrato con documenti i suoi adempimenti.
Quando non ha potuto adempiere completamente si è impegnato per soddisfare le esigenze dei suoi figli quando erano con lui.
Con il secondo motivo, contesta il fatto che non sia stato applicato l’articolo131 bis del codice penale, che prevede l’esclusione della punibilità quando il fatto commesso è di particolare tenuità. La non punibilità che gli ha negato la Corte, perché ha valutato il comportamento dell’uomo come abituale, senza considerare la definitiva indipendenza economica. che ha versato il mantenimento in parte, ma anche che quando i figli erano con lui provvedeva direttamente a tutte le loro necessità.
Con il terzo motivo, contesta il riconoscimento del danno morale alla parte civile costituita per la mancata spiegazione delle ragioni dello stesso, considerando che l’assegno di mantenimento è stato versato da marzo 2014 a maggio 2015.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 893/2021 accoglie il ricorso dell’imputato perché fondato.
I Giudici Supremi hanno chiarito che nel caso di specie l’imputato è stato considerato responsabile del reato del quale all’articolo 570 del codice penale, perché avrebbe omesso di versare metà dell’importo dell’assegno di mantenimento per i figli di trecento euro e le spese straordinarie dal giorno 11 di marzo 2014 al giorno 15 maggio 2015.
In appello l’imputato ha sostenuto che a parte l’assegno di dicembre, che è stato versato a rate, ha sempre provveduto al versamento degli assegni nel periodo oggetto di contestazione, dimezzandoli esclusivamente nel periodo estivo, quando i figli erano con lui e provvedeva in modo diretto alle loro necessità.
La sentenza della Corte non è si può censurare in relazione alla corretta applicazione dell’articolo. 570 del codice penale, stante l’ammissione da parte dell’imputato del versamento parziale del mantenimento.
Il provvedimento può essere contestato in relazione alla seconda doglianza sollevata dall’imputato e relativa all’articolo 131 bis del codice penale, che esclude la punibilità se i fatti sono di particolare tenuità.
Nel caso specifico i giudici d’appello non hanno motivato le ragioni per le quali questa norma non dovesse essere applicata, escludendo dal novero delle sue valutazioni i fatti che avrebbero potuto portare alla sua applicazione, con conseguente esclusione della punibilità dell’imputato, vale a dire, che l’inadempimento è relativo a un arco di tempo limitato, il mantenimento è stato sempre versato, anche se in parte quando i figli erano con il padre e provvedeva direttamente alle loro necessità.
Non è stata verificata l’incidenza sulla ripartizione delle spese straordinarie.
La sentenza deve essere annullata con rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello e il terzo motivo deve essere dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo.
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