Assicurazioni: 15 giorni di tempo per pagare
Quando opera la proroga?
In data 12.07.17 la Corte di Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza n.12702, sul periodo di tolleranza alla scadenza delle assicurazioni, chiarendo la portata applicativa dell’art.1901 c.c. La norma dispone che dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del premio assicurativo, la copertura resta sospesa se non si provvede al pagamento del premio successivo.
I quattordici giorni intercorrenti rappresentano il periodo di tolleranza, in cui comunque l’assicurazione produce i propri effetti. Nella pratica, ciò significa che l’eventuale danno intercorso in questo periodo di tempo, deve in ogni caso essere indennizzato dall’assicuratore.
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La firma del contratto non basta
Ma quando vale questa ultrattività? La norma è chiara prevedendo la tolleranza in relazione ai premi successivi al primo. Infatti, anche se il contratto è stato regolarmente concluso, ma non è stata pagata la prima rata del premio, gli effetti non si producono e non c’è copertura. La proroga vale unicamente in relazione alle rate seguenti; infatti, le assicurazioni, nel determinare il premio assicurativo, tiene conto anche di quelle ulteriori due settimane.
Cuscinetto di quattordici giorni, ma non per tutti
Nel caso di specie si discuteva appunto della natura del premio ancora non corrisposto: se si trattasse di primo premio oppure di premio successivo al primo, con conseguenze differenti in relazione al periodo di tolleranza. Il contratto scadeva in data 30 settembre; mentre, l’evento lesivo (id est: un furto) si verificava in data 12 ottobre e l’assicurazione veniva pagata il successivo 16 ottobre.
I giudici di legittimità hanno ravvisato la conclusione di un nuovo rapporto contrattuale e non la continuazione di quello precedente, non operando dunque alcun periodo di tolleranza e alcuna copertura assicurativa che andasse oltre la scadenza del negozio assicurativo precedente. Pertanto, la ricorrente non aveva alcun diritto ad essere indennizzata dalla propria compagnia assicurativa, dato che l’evento si verificava al di fuori dell’operatività del contratto.
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