Appalti: limiti e condizioni per che hanno commesso gravi violazioni fiscali

     Indice

Normativa di riferimento
Le violazioni che determinano l’esclusione
Quando la violazione si considera grave?
Quando la violazione non è definitivamente accertata?

1. Normativa di riferimento
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 ottobre, il Decreto, 28 settembre 2022, del Ministero dell’Economia e delle Finanze che predispone limiti e condizioni in merito alla procedura d’appalto per gli operatori economici hanno commesso gravi violazioni, anche se non definitivamente accertate, in materia fiscale. Il documento del MEF scaturisce in adempimento a quanto stabilito dall’art. 80, co.4, Decreto Legislativo  18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici -.
>>>Leggi il Decreto, 28 settembre 2022<<<
2. Le violazioni che determinano l’esclusione
Sono violazioni tributarie le inottemperanze agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di:

atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi – e dell’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto -.

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3. Quando la violazione si considera grave?
La violazione si considera grave quando l’inosservanza relativa ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un ammontare che, escludendo sanzioni e interessi, è uguale o superiore al 10% del valore dell’appalto.
Con riferimento agli appalti divisi in lotti, la soglia di gravità è comparata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre.
In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio commisurata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.
Ad ogni modo, l’ammontare della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
4. Quando la violazione non è definitivamente accertata?
La violazione grave si considera non definitivamente accertata, e in quanto tale valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, qualora siano decorsi, invano, i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
Non determinano l’esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici, le violazioni in merito alle quali sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, fino all’eventuale riforma della stessa o fino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
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Il contenzioso su appalti e contratti pubblici

Il testo intende fornire un quadro completo di tutti i rimedi, giurisdizionali e non, alle controversie nascenti in materia di appalti pubblici, sia nel corso di svolgimento della procedura di gara e fino all’aggiudicazione, sia nella successiva fase di esecuzione del contratto di appalto. In primis, dopo un excursus sull’evoluzione degli ultimi anni, utile a comprenderne pienamente la ratio, viene affrontato approfonditamente il rito processuale speciale, disciplinato dal Libro IV, Titolo V del Codice del processo amministrativo, con particolare attenzione alla fase cautelare. Vi è poi un focus sul rito “super accelerato”, da ultimo dichiarato conforme alle direttive europee da una pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 14 febbraio 2019.Alle controversie sorte in fase di esecuzione dei contratti di appalto è dedicato uno specifico capitolo, che rassegna le principali pronunce del Giudice Ordinario con riferimento alle patologie più frequenti (ritardi nell’esecuzione, varianti, riserve).Infine, quanto alla tutela stragiudiziale, il testo tratta i rimedi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, quali l’accordo bonario, la transazione e l’arbitrato e infine approfondisce il ruolo dell’ANAC, declinato attraverso i pareri di precontenzioso, i poteri di impugnazione diretta, e l’attività di vigilanza.Più schematicamente, i principali argomenti affrontati sono:• il rito speciale dinanzi a TAR e Consiglio di Stato, delineato dagli artt. 119 e 120 del Codice del processo amministrativo;• il processo cautelare;• il rito super accelerato ex art. 120 comma 2 bis;• il contenzioso nascente dalla fase di esecuzione del contratto di appalto;• i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie: accordo bonario, transazione, arbitrato;• poteri e strumenti di risoluzione stragiudiziale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.Elio Guarnaccia, Avvocato amministrativista del Foro di Catania, Cassazionista. Si occupa tra l’altro di consulenza, contenzioso e procedure arbitrali nel settore degli appalti e dei contratti pubblici. È commissario di gara nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in qualità di esperto giuridico selezionato da UREGA Sicilia e dall’ANAC.È autore di numerosi saggi e articoli nei campi del diritto amministrativo e del diritto dell’informatica, nonché di diverse monografie in materia di appalti pubblici, processo amministrativo, amministrazione digitale. Nelle materie di propria competenza ha sviluppato un’intensa attività didattica e di formazione per pubbliche amministrazioni e imprese. In ambito universitario, ha all’attivo vari incarichi di docenza nella specifica materia degli appalti pubblici.

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