Ammissibilità del diritto alla morte nell’ordinamento italiano e consequenziali criticità
Dal diritto alla vita al diritto alla morte
I teorici del diritto si confrontano, da ormai molto tempo, su un quesito che non ha mai cessato di essere attuale: nell’ordinamento italiano, è ammissibile il diritto alla morte [1]?
E, qualora la risposta fosse positiva, quali sarebbero le disposizioni normative che lo tutelerebbero?
Il punto di partenza della disamina è costituito dalla legislazione europea e, più precisamente, dall’articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Esso nega il diritto alla morte e promuove, contestualmente, quello alla vita. Il suddetto articolo stabilisce, infatti, che “il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena”.
Il diritto alla morte è, altresì, rigettato dall’articolo 2 della Costituzione che sostiene, invece, il diritto alla vita. Secondo la Corte Costituzionale, la tutela del diritto alla vita troverebbe fondamento nel suddetto articolo, e sarebbe rafforzato, in sede penale, dallo specifico divieto della pena di morte stabilito nell’articolo 27, comma 4, della stessa Carta [2].
Esiste, tuttavia, un orientamento giurisprudenziale europeo che riconosce alla morte la stessa protezione della vita, in quanto beni opposti ma, allo stesso tempo, complementari dell’essere umano [3].
In questo senso, l’eutanasia e il suicidio assistito smetterebbero di essere considerati meri “eventi infelici” (valutati alla sola stregua dell’etica pubblica e praticamente posti in un angolo dalla legislazione statale) e diventerebbero libertà attinenti non solo alla morale individuale ma, anche e soprattutto, al diritto costituzionale.
Anche la Chiesa Cattolica rifiuta il diritto alla morte poichè considera il bene vita indisponibile ed inviolabile non solo dalle istituzioni private e pubbliche ma, in particolar modo, dallo stesso uomo [4].
Eppure, il diritto di una persona a prendere la decisione di porre fine alla propria vita attraverso l’eutanasia è un diritto di scelta [5].
Tale diritto è stato consacrato alla stregua dei diritti fondamentali dell’uomo nelle pronunce della Corte di Strasburgo, che ha progressivamente riconosciuto l’esistenza del diritto di decidere come morire e quando morire.
La Corte ha rimodellato, infatti, la concezione della sacralità della vita umana, che viene spogliata del suo carattere assoluto, facendo appello al rispetto della vita privata, in cui comprendere l’importanza dell’autonomia personale.
Autodecisione intesa come quel diritto ad autodeterminarsi, che impone un recupero del governo sul corpo.
Alla base della domanda di eutanasia si trova, infatti, la ricerca di una morte benefica, fornita dai terzi a colui che la richiede, per mettere fine alla propria sofferenza, considerata intollerabile ed inutile [6].
Se essere degni significa essere liberi, il fatto di imporre alla persona una vita che non sente come propria minaccia la sua dignità. Il rispetto della persona esige innanzitutto l’osservanza delle volontà, delle scelte, dei valori e dello stile di vita della stessa [7], che altro non sono che il riflesso di quella libertà di cui ha goduto durante la propria esistenza.
II. Il diritto di morire nella Costituzione e nel codice penale
In alcuni paesi, come il Canada e la Svizzera, il suicidio assistito è riconosciuto, ma a tre condizioni, ossia qualora: 1) sia preceduto dalla volontà espressa del malato; 2) sia chiesto a fronte di una patologia in uno stadio terminale; 3) sia posto in essere con il rispetto di un preciso iter legale e sanitario. In altri paesi, come l’Olanda, ad essere tutelato è invece l’omicidio del consenziente. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, esso nega l’esistenza del diritto alla morte attribuendo al malato il solo diritto al rifiuto delle cure.
I riferimenti normativi relativi al tema di cui si discute sono da rinvenire negli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione [8], nell’articolo 5 del codice civile, negli articoli 579 e 580 del codice penale e, infine, negli articoli 5 e 6 della legge numero 219 del 2017.
Anche la giurisprudenza si è occupata di trovare risposta alle problematiche accennate, e lo ha fatto con le sentenze della Corte di Cassazione relative ai casi Welby, Englaro, Dj Fabo [9].
In Italia, quindi, il diritto alla vita continua a prevalere su quello alla morte e impedisce l’affermazione di pratiche volte ad abbreviare l’esistenza del cittadino, anche se dallo stesso chiesta e voluta.
L’articolo 579 c.p. punisce, infatti, chiunque cagioni la morte di un uomo, col consenso dello stesso: la pena è la reclusione da 6 a 15 anni.
L’articolo 580 c.p., invece, punisce con la reclusione da 5 a 12 anni chiunque determini altri al suicidio o rafforzi l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevoli in qualsiasi modo l’esecuzione.
Il secondo comma dell’articolo precisa che se il suicidio non avviene, il reato è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
III. La giurisprudenza più recente e significativa: il controverso caso Antoniani
Fabiano Antoniani (conosciuto come Dj Fabo), rimasto tetraplegico e non vedente in seguito ad un incidente stradale e desideroso di porre fine alla propria vita, chiese, nel 2017, l’aiuto di Marco Cappato, esponente dei radicali e dell’Associazione Luca Coscioni, poi imputato del reato ex articolo 580 c.p. per aver rafforzato il proposito suicidario dell’uomo.
Cappato avrebbe prospettato ad Antoniani non solo la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso un’associazione in Svizzera, ma si sarebbe attivato per mettere in contatto i familiari dell’uomo con l’associazione stessa (fornendo loro anche il materiale informativo).
La Corte di Assise di Milano, nel 2018, sollevò una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 c.p., nella parte in cui prevede che l’aiuto al suicidio sia punibile anche se la persona che ha inteso porre fine alla sua vita è affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli [10].
Secondo il giudice rimettente, l’articolo 580 c.p si porrebbe in contrasto con gli articoli 2 e 13, primo comma, della Costituzione, i quali, sancendo il principio personalistico, che pone l’uomo e non lo Stato, al centro della vita sociale, e quello di inviolabilità della libertà personale, riconoscerebbero la libertà della persona di autodeterminarsi anche in ordine alla fine della propria esistenza, scegliendo quando e come essa debba avere luogo.
L’articolo 580 c.p., violerebbe anche l’articolo 117 primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 2 e 8 della CEDU i quali, nel salvaguardare, rispettivamente, il diritto alla vita ed il diritto al rispetto della vita privata, comporterebbero che l’individuo abbia il diritto di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita possa finire e che l’intervento repressivo degli Stati in questo campo possa avere soltanto la finalità di evitare rischi di indebita influenza nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili.
L’articolo 1 della legge numero 219 del 22 dicembre 2017 dispone, poi, al comma quinto, che ogni persona capace di agire ha il diritto di: 1) rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario [11] indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso; 2) revocare [12] in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
L’articolo 2 della suddetta legge, al comma primo, dispone che il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico [13].
Con la sentenza numero 242 del 2019, la Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017 numero 219 ovvero, quanto a fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti, agevola l’esecuzione del progetto di suicidio autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
Con la presente pronuncia, dunque, seppure in forma embrionale, si riconosce al malato il diritto ad una interruzione della sofferenza che prova e che non vuole più continuare a subire, ma solo alle condizioni sopra enunciate.
L’ordinamento italiano inizia a contemplare, quindi, il diritto alla morte non come negazione del diritto alla vita ma come conseguenza di una condizione umana che di vitale non ha più nulla.
IV. Conclusioni
Il diritto alla vita e quello alla morte sono immaginabili come due rette incidenti: il punto in cui esse si intersecano è idealmente rappresentato dal concetto di dignità. Tale valore deve sussistere non solo durante tutta la vita del singolo individuo ma, anche e soprattutto, nel momento in cui l’esistenza dello stesso si configuri solo come meramente formale e non più marcatamente sostanziale. La morte non può essere, infatti, sottoposta a condizioni o a vincoli ma esige comprensione e rispetto, soprattutto se l’individuo che la invoca possiede la capacità di intuire la gravità e la conseguente precarietà della propria condizione.
Negare valore alla scelta consapevole di un paziente malato vuol dire sminuire il suo dolore e, quindi, compromettere la dignità di chi lo vive.
Seneca, nelle Lettere morali a Lucilio, sottolinea come “non vivere bonum est, sed bene vivere” enunciando il principio secondo il quale è più importante la qualità della vita che non la quantità della stessa [14].
È un errore, infatti, guardare la morte con ostilità quando essa non rappresenta altro che una necessità ineluttabile [15]. Ogni morte è degna di essere rispettata al pari della vita che ha interrotto e ogni vita merita la massima cura e tutela in ogni suo stadio. Non tutte le vite però possono dirsi tali, a seguito di patologie incurabili e invalidanti.
Patologie che sviliscono l’uomo e lo rendono un semplice involucro, senza possibilità di guarire. Tali mali compromettono l’esistenza di chi li ospita e la serenità di chi è a lui (o a lei) vicino. In altri termini, la vita può non sempre meritare di essere salvata [16].
Note bibliografiche
[1] Con tale espressione ci si riferisce ad una morte dignitosa, a seguito di una patologia terminale che non può essere vinta con le ordinarie cure mediche e che provoca sofferenze assai peggiori dell’interruzione dell’esistenza stessa. Si veda, a tal proposito, Umberto Veronesi, Il diritto di morire, La libertà del laico di fronte alla sofferenza, Mondadori, Milano, 2010, Capitolo I “Il mistero della morte e della vita”
[2] A tal proposito si vedano, tra le tante, la sentenza 54 del 1979 e la sentenza numero 223 del 1996.
[3] Si veda, tra i tanti, il caso Lambert c. Francia (Corte Edu, Grande Chambre, 05.06.2015, n. 46043/14) in C. Casonato, Un diritto difficile. Il caso Lambert fra necessità e rischi, in Nuova giur. civ. comm., 2015.
[4] La Chiesa Cattolica è schierata nettamente contro l’eutanasia, considerandola equivalente all’omicidio o al suicidio. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica (Parte III, Sezione III, Capitolo II, Articolo V) al numero 2277 si legge che “qualunque ne siano i motivi e i mezzi, l’eutanasia diretta consiste nel mettere fine alla vita di persone handicappate, malate o prossime alla morte. Essa è moralmente inaccettabile. Così un’azione oppure una omissione che, da sè o intenzionalmente provoca la morte allo scopo di porre fine al dolore, costituisce un’uccisione gravemente contraria alla dignità della persona umana e al rispetto del Dio vivente, suo creatore. L’errore del giudizio, nel quale si può essere incorsi in buona fede, non muta la natura di quest’altro omicida, sempre da condannare e da escludere “. Nel numero 2278 si sottolinea che “l’interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all’accanimento terapeutico. Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità o altrimenti da coloro che ne hanno legalmente il diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente”. Infine, al numero 2279 si chiarisce che “anche se la morte è considerata imminente, le cure che d’ordinario sono dovute ad una persona ammalata non possono essere legittimamente interrotte. L’uso di analgesici per alleviare le sofferenze del moribondo, anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni può essere moralmente conforme alla dignità umana, se la morte non è voluta né come fine né come mezzo, ma è soltanto prevista e tollerata come inevitabile. Le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della carità disinteressata. A questo titolo devono essere Incoraggiate”.
[5] J. M. Scherer, Rita James Simon, Euthanasia and the right to die: a comparative view, 1999, p. 27.
[6] D. Neri, Eutanasia: le ragioni del sì, in AA. VV. Eutanasia ed etica del morire, Vol. II, Catanzaro, 2001, pp. 57 ss..
[7] Cass., Sez. I, 16.10.2007, n. 21748.
[8] Si veda, sul tema, A. Rocco Vitale, L’ l’eutanasia come problema biogiuridico, Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 76 e ss..
[9] Caso Welby: GUP Trib. Roma, 23. 07.2007 n. 2049; Caso Englaro: Cass. Civ., Sez. I, 16.10.2007 n. 21748; Caso Antoniani: Corte Costituzionale, 22.11.2019 n. 242.
[10] Corte di Assise di Milano, ordinanza 14.02.2018.
[11] Sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, poichè somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.
[12] L’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
[13] È sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, numero 38.
[14] L. A. Seneca, Lettere morali a Lucilio, Testo latino a fronte, Foschi, Rimini, 2017, ep. 70.
[16] G. Testa, Sul riconoscimento a morire in maniera degna e libera, riflessioni a margine di una giurisprudenza convenzionalmente orientata, in Questione Giustizia.
[16] L. A. Seneca, Op. cit., ep. 70.
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