All’ordine di esibizione il commercialista può opporre iI segreto professionale

In occasione dell’acquisizione di dati, informazioni e documenti da parte dell’autorità giudiziaria presso un commercialista, la formale opposizione del segreto professionale in relazione a quanto oggetto di richiesta di esibizione è idonea a impedire di procedere al sequestro, fatti salvi gli accertamenti in merito alla fondatezza del segreto professionale opposto. La riproduzione dei dati, in qualunque forma avvenga, è un sequestro.

Decisione: Sentenza n. 51446/2017 Cassazione Penale – Sezione II
 

Massima: Nel caso in cui sorga la necessità di acquisire atti, documenti, dati, informazioni e programmi informatici l’ autorità giudiziaria ha l’ onere di rivolgere una richiesta di consegna attraverso un decreto di esibizione, in virtù del quale sussiste un obbligo di rimessa immediata della cosa domandata, a meno che il soggetto destinatario della richiesta non dichiari per iscritto che il bene di cui si pretende l’ esibizione è oggetto di segreto professionale.
La formale opposizione del segreto professionale, ove sollevata in ragione della correlazione della disponibilità dei beni sequestrati o estratti in copia con un mandato professionale in precedenza conferito, è idonea a impedire all’ autorità giudiziaria di procedere al sequestro del bene richiesto in consegna, salvi gli accertamenti previsti dall’ art. 256, comma 2, c.p.p..

Osservazioni
Quando sorge la necessità di acquisire dati, documenti e informazioni, l’autorità giudiziaria deve procedere previa esibizione del decreto di esibizione.
La Suprema Corte ha chiarito che nel caso di accesso al computer del commercialista, la formale opposizione del segreto professionale, quando è sollevata in correlazione alla disponibilità dei beni sequestrati o estratti in copia con un mandato professionale in precedenza conferito, è idonea a impedire all’ autorità giudiziaria di procedere al sequestro del bene richiesto in consegna, naturalmente fatti salvi gli eventuali accertamenti previsti dall’ art. 256, comma 2, c.p.p.

Giurisprudenza rilevante

Cass. Sezioni Unite 18253/2008
Cass. 24617/2015

Disposizioni rilevanti
Codice di procedura penale
Vigente al: 26-03-2018
Art. 256 – Dovere di esibizione e segreti
1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.
Art. 258 – Copie dei documenti sequestrati
1. L’autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.
2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall’autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona o l’ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell’avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l’autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l’intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005, n. 139
Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Vigente al: 26-03-2018
Art. 5 – Obbligo del segreto professionale
1. Gli iscritti nell’Albo hanno l’obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l’articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e dì bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti.

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