A quale età si può riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio?

Il riconoscimento di un figlio consiste in un comportamento attraverso il quale uno oppure entrambi i genitori di un figlio nato fuori dal matrimonio trasformano la procreazione, che non determina un rapporto giuridico, in filiazione, che, in relazione al diritto ha un suo rilievo.
Se il figlio nasce fuori dal matrimonio sia il padre sia la madre hanno diritto di riconoscerlo personalmente e spontaneamente.
Secondo il codice civile l’età minima è quella di sedici anni, salvo che i genitori infrasedicenni non siano stati autorizzati dal giudice, dopo avere valutato il singolo caso e avere  salvaguardato l’interesse del figlio (art. 250 co. 5 c.c.).
I minori di 16 anni, non sposati, se vogliono riconoscere un figlio naturale, devono chiedere l’autorizzazione al giudice, e dopo averla ottenuta, ne devono chiedere una copia autentica e consegnarla all’ufficiale di stato civile per formalizzare il riconoscimento.
In che cosa consiste la capacità di effettuare il riconoscimento
Un figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, anche se all’epoca del concepimento erano sposati con un’altra persona.
Il riconoscimento può avvenire sia in modo congiunto sia in modo separato e se il figlio ha compiuto i 14 anni, deve prestare il suo consenso al riconoscimento,
Se lo stesso è infraquattordicenne ed è stato riconosciuto dall’altro genitore, è costui che dovrà acconsentire al suo riconoscimento.
Se il consenso viene rifiutato, il genitore si può rivolgere al giudice competente che, dopo avere valutato l’interesse del figlio, può concedere l’autorizzazione.
In seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 154/2013 il limite di sedici anni di età previsto per i genitori per effettuare il riconoscimento è stato abbassato.
Di conseguenza, per l’accertamento della filiazione naturale è necessario il riconoscimento, attuato con dichiarazione formale, unilaterale e discrezionale, non recettizia e a carattere di accertamento, fatta da almeno un genitore che abbia compiuto i quattordici anni.
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Le modalità di riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio
Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio può avvenire quando lo stesso non è ancora nato, al momento della nascita oppure dopo la nascita.
Il riconoscimento prima della nascita può essere effettuato da entrambi i genitori oppure esclusivamente da parte della madre.
In questo caso, il successivo riconoscimento del padre è ammesso purché ci sia il consenso della madre che ha effettuato la dichiarazione.
Non è ammesso il riconoscimento unico da parte del padre, perché l’identificazione del nascituro comporta l’indicazione della madre che è possibile se la stessa lo consente.
Il riconoscimento prima della nascita avviene con dichiarazione rilasciata davanti all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza del genitore, previa presentazione di un certificato medico di gravidanza con l’indicazione del tempo di gestazione, a firma del medico, legalizzata dall’Azienda sanitaria locale competente e un documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i.Il riconoscimento al momento della nascita
Al termine, l’ufficiale di stato civile rilascia copia della dichiarazione di riconoscimento.
Il riconoscimento al momento della nascita
Il riconoscimento al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori può essere effettuato in contemporanea alla dichiarazione di nascita.
Se ad effettuare il riconoscimento è un genitore, il figlio acquisisce il suo cognome, mentre, se il riconoscimento viene effettuato da entrambi i genitori in modo congiunto al momento della denuncia di nascita, il cognome attribuito è quello del padre (art. 262 co. 1 c.c.).
Se il padre riconosce il figlio dopo la madre il figlio può assumere il cognome paterno aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (art. 262 co. 2 c.c.).
I documenti da presentare sono l’attestazione di nascita, rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto e il documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i.
I genitori stranieri devono presentare il passaporto oppure la carta/permesso di soggiorno e devono dichiarare per scritto la loro capacità al riconoscimento secondo le norme del Paese di appartenenza. La dichiarazione viene successivamente trasmessa all’Autorità Consolare in Italia del loro Paese per la conferma.
Se la normativa estera sia peggiorativa, gli interessati possono richiedere al giudice l’applicazione delle norme italiane.
Gli adempimenti richiesti ai genitori per il riconoscimento consistono nella compilazione e nella sottoscrizione della dichiarazione di nascita.
Gli stranieri devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione relativa all’attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del loro Paese.
I genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un traduttore.
Il riconoscimento dopo la nascita
Il riconoscimento dopo la nascita può avvenire in qualsiasi momento da parte di uno o di entrambi i genitori davanti ad un ufficiale di stato civile, in un atto pubblico, in un testamento.
Il figlio riconosciuto prende il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o del padre se il riconoscimento è avvenuto in modo congiunto.
Se il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno.
Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio non è ammesso se in contrasto con lo stato di figlio legittimo o di figlio naturale nel quale lo stesso si trovi.
Non è ammesso il riconoscimento effettuato da una persona dello stesso sesso dell’altro genitore naturale che abbia riconosciuto il figlio (art. 253 c.c.).
La documentazione da presentare comprende il documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i e per gli stranieri passaporto e/o carta/permesso di soggiorno.
Per i figli nati in un Comune diverso è necessario acquisire copia integrale dell’atto di nascita.
Per i figli minori di 16 anni, è richiesta la presenza del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, munito di documento di riconoscimento valido, per esprimere il suo consenso.
I figli maggiori di 16 anni devono essere presenti personalmente, muniti di un documento di riconoscimento valido, ai fini dell’espressione del loro consenso.
Allo stesso modo, devono essere presenti i figli maggiorenni, con documento di riconoscimento valido, ai fini dell’espressione dell’eventuale consenso all’attribuzione del cognome paterno.
Per gli stranieri è richiesto il certificato di idoneità al riconoscimento, rilasciato dalla Rappresentanza Consolare del loro Paese in Italia.
Se la normativa estera sia peggiorativa, gli interessati possono richiedere al giudice l’applicazione delle norme italiane.
Gli stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
Gli adempimenti richiesti ai genitori per il riconoscimento richiedono la compilazione e la sottoscrizione della dichiarazione di nascita.
Gli stranieri devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione relativa all’attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del loro Paese.
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