Morte dell’imputato dopo la proposizione del ricorso per Cassazione

Cosa comporta la morte dell’imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione
     Indice

La questione
La soluzione adottata dalla Cassazione
Conclusioni

1. La questione
La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma di una decisione adottata dal Tribunale della stessa città, riduceva la pena inflitta all’imputato in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen., riconoscendo l’ipotesi attenuata e dichiarando la prescrizione in ordine agli altri reati contestati.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato la difesa dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione.
Successivamente sempre il difensore, in sede di legittimità, produceva un certificato di morte dell’imputato, con richiesta di pronunciare sentenza di non doversi procedere e di liquidazione degli onorari del presente giudizio, essendo l’imputato stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

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Giorgio SpangherProfessore emerito di procedura penale presso l’Università di Roma “La Sapienza”.Marco ZincaniAvvocato patrocinatore in Cassazione, presidente e fondatore di Formazione Giuridica, scuola d’eccellenza nella preparazione all’esame forense presente su tutto il territorio nazionale. Docente e formatore in venti città italiane, Ph.D., autore di oltre quattrocento contributi diretti alla preparazione dell’Esame di Stato. È l’ideatore del sito wikilaw.it e del gestionale Desiderio, il più evoluto sistema di formazione a distanza per esami e concorsi pubblici. È Autore della collana Esame Forense.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte, preso atto del certificato summenzionato, affermava come la morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, imponga l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016), rilevandosi al contempo come dovessero andare riconosciuti al difensore del ricorrente gli onorari relativi alla fase di legittimità tenuto conto che il deposito del ricorso per Cassazione era avvenuto prima che morisse l’imputato.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa comporta la morte dell’imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen..
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione per comprendere gli effetti, che la morte dell’imputato, comportano in questa fase processuale.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.
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