Scioglimento giudiziale unioni civili: risposta a interpello n. 573

Nello scioglimento delle unioni civili risulta che possa essere applicata l’esenzione dalle imposte per i trasferimenti immobiliari prevista per gli accordi di scioglimento del matrimonio.
In questo articolo scriveremo sulla questione, in relazione alla risposta all’interpello del 24/11/2022 n.573.
>>>Leggi la risposta all’interpello del 24/11/2022 n.573<<<
     Indice

Risposta all’interpello del 24/11/2022 n. 573
La legge che ha istituito le unioni civili
La circolare del 2012

1. Risposta all’interpello del 24/11/2022 n. 573
Con Risposta a interpello del 24/11/2022 n. 573, le Entrate hanno chiarito i dubbi in merito allo scioglimento in via giudiziale delle unioni civili.
L’oggetto della discussione è l’applicabilità dell’articolo 19 della legge 6/03/1987, n. 74 che prevede anche per le unioni civili, un’esenzione dalle imposte per i relativi trasferimenti immobiliari.
Come si legge su fiscoetasse.com, l’istante, in qualità di notaio incaricato di redigere l’atto specifica che:
I signori Tizio e Caio hanno acquistato la piena proprietà su unità immobiliari che fanno parte di un fabbricato di recente costruzione, in forza di atto di compravendita ricevuto dallo stesso notaio.
In questo atto, gli stessi hanno dichiarato di essere uniti civilmente, con unione trascritta nel Registro delle Unioni Civili,e di avere compiuto la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni chiedendo di potere fruire delle agevolazioni “prima casa”.
In tempi successivi, hanno intrapreso le procedure per lo scioglimento dell’unione predisponendo i relativi accordi a contenuto patrimoniale, compreso  il trasferimento dei diritti immobiliari pari al 50% dall’uno all’altro, senza nessun corrispettivo.
Il Notaio, facendo  presente di dovere:
“ricevere l’atto portante il trasferimento di diritti immobiliari tra uniti civilmente, che sciolgono il loro vincolo con procedura giudiziale, attuativo di accordi di patrimoniali, dunque ‘funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi’ dell’unione civile”, chiede se sia applicabile al caso in esame l’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il quale stabilisce che
“Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

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2. La legge che ha istituito le unioni civili
Le unioni civili sono disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 che contiene la  “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
All’articolo 1, istituisce “l’unione civile tra persone dello stesso sesso come specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” e ne comporta il riconoscimento giuridico avente la finalità di stabilire i reciproci diritti e doveri.
Allo scopo di assicurare la tutela effettiva dei diritti che derivano dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, il successivo comma 20 stabilisce che:
“le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Sullo scioglimento  dell’unione civile il comma 25 dello stesso articolo 1 prevede che si applichino le disposizioni relative ai procedimenti di separazione personale e di divorzio (legge n. 898 del 1970) e la cosiddetta “negoziazione assistita” (decreto legge n. 132 del 2014).
L’agenzia ritiene che anche alle unioni civili  che si sciolgono in via giudiziale si possa applicare l’articolo 19 della legge n. 74 del 1987, con attenzione “agli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Si ha come conseguenza che nel caso specifico, considerando che le parti procederanno a sciogliere in modo giudiziale l’unione civile, l’atto  di trasferimento  della  quota  di metà  dell’immobile  adibito a residenza delle parti  a favore di uno dei due dovrà essere esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
3. La circolare del 2012
In tema di agevolazione “prima casa”, viene richiamata la circolare del 21 giugno 2012 n. 27/E paragrafo  2.2 nella quale, dopo  avere messo in chiaro che  il  trasferimento  al  coniuge  dell’immobile  o  di  una  quota  dello stesso in  adempimento di un obbligo che era stato assunto in sede di separazione  o divorzio, mette a disposizione un atto relativo al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è esente da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa ai sensi del menzionato articolo 19  della legge 6/03/1987 n.74.
Si precisa che se il trasferimento in questione avviene prima del  decorso del termine di cinque anni, non si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima  casa”, se il coniuge cedente non provvede all’acquisto di un altro immobile da destinare a un’abitazione principale entro l’anno.
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