La convenzione sulla vendita internazionale di beni 

La Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (Convention on Contracts for the International Sale of Goods – “CISG”) è un trattato internazionale adottato nell’ambito delle Nazioni Unite, e, in particolare, preparato dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, che disciplina i contratti di vendita di beni mobili stipulati da parti che risiedono in Stati diversi.
La vendita internazionale di beni mobili tra professionisti è regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili, adottata a Vienna nel 1980, nota come Convenzione di Vienna.
La convenzione, ratificata dall’Italia oltre che da 95 paesi, si applica alle vendite internazionali di merci tra un esportatore italiano e un acquirente straniero, salvo che la sua applicazione venga espressamente esclusa dalle parti o le stesse scelgano, quale legge sia applicabile al contratto.
     Indice

La Convenzione di Vienna
Ambito di applicazione e disposizioni della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni (CISG)
La formazione del contratto
La vendita di beni mobili
Disposizioni finali
I benefici che derivano nell’applicare la CISG

1. La Convenzione di Vienna
La Convenzione di Vienna contiene norme sulla formazione del contratto, sui diritti e obblighi del venditore e del compratore, sul passaggio del rischio, sulle conseguenze in caso di inadempimento delle obbligazioni delle parti e sul risarcimento del danno.
E’ fondamentale conoscere la disciplina della responsabilità per inadempimento e il diritto al risarcimento dei danni dettata dalla Convenzione per prevedere i rischi che derivano dall’affare e per valutare se inserire clausole contrattuali rivolte a integrare o a derogare alla disciplina legale.
I danni sono difficili da quantificare in modo preciso prima che si verifichi un inadempimento e questo può rappresentare un rischio molto elevato per il venditore, nel caso non lo prenda in considerazione al momento della negoziazione e della redazione del contratto.
2. Ambito di applicazione e disposizioni della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni (CISG)
La CISG si applica alla vendita internazionale di beni se le parti del contratto abbiano la propria sede d’affari in Stati contraenti (articolo 1 (a)), vale a dire se le regole di diritto internazionale privato identifichino il diritto di uno Stato contraente come applicabile al contratto (articolo 1 (b)).
Le parti possono lo stesso decidere di escludere l’applicazione della Convenzione o di derogare alle sue disposizioni in virtù del principio dell’autonomia contrattuale (articolo 6).
Sono escluse dal campo di applicazione della Convenzione le vendite per utilizzo personale, familiare o domestico, e la vendita di navi, aeronavi e di energia elettrica (articolo 2).
La Convenzione non si applica ai contratti nei quali la parte preponderante delle obbligazioni del contraente che fornisce i beni consiste nella fornitura di mano d’opera o di altri servizi (articolo 3).
Tra le disposizioni c’è l’obbligo di interpretazione autonoma alla luce della natura uniforme del trattato (articolo 7).
L’interprete può beneficiare di una cospicua giurisprudenza internazionale riportata su banche dati elettroniche come il Case Law on UNCITRAL Texts (“CLOUT”), UNILEX e l’Albert H. Kritzer CISG database.
La CISG contiene un riporto specifico agli utilizzi conosciuti e osservati nel settore e dalle pratiche instaurate tra loro (articolo 9).
Se il contratto, disposizioni della CISG, utilizzi e pratiche non siano sufficienti, la CISG può essere integrata “con i principi generali sui quali essa si basa, oppure in mancanza di questi principi, in conformità con la legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato” (articolo 7 (2)).
La CISG adotta il principio di libertà di forma del contratto (articolo 11), che può essere concluso oralmente, per scritto o per via elettronica.
Gli Stati parte possono chiedere l’utilizzo della forma scritta con dichiarazione (articoli 12 e 96).
3. La formazione del contratto
Una proposta di concludere un contratto rivolta ad una o più persone determinate costituisce una proposta contrattuale se indica i beni oggetto dell’offerta e ne fissa esplicitamente o implicitamente la quantità e il prezzo, o dà indicazioni che consentano di determinarli (articolo 14).
L’articolo 55 CISG permette, se il prezzo non sia stato determinato né implicitamente né esplicitamente, di rivolgersi “al prezzo generalmente praticato al momento della conclusione del contratto per beni dello stesso tipo venduti in circostanze analoghe nel settore commerciale considerato.”
Una proposta rivolta a persone indeterminate si considera come un invito a offrire (articolo 14 (2)).
Il contratto si conclude quando l’accettazione conforme alla proposta arriva al proponente (articolo 18(2)).
Silenzio e inerzia non valgono come accettazione (articolo 18(1)).
L’accettazione può essere espressa “per facta concludentia” (articolo 18(3)).
Se l’accettazione contiene clausole aggiuntive o difformi che non alterano i termini della proposta, e l’offerente non obietta, il contratto è concluso con queste clausole aggiuntive o difformi.
Aggiunte, limitazioni o altre modificazioni che alterano i termini della proposta, come quelle relative al prezzo, al pagamento, alla qualità e quantità dei beni, al luogo e al termine di consegna, all’ambito della responsabilità di una parte nei confronti dell’altra e alla composizione delle controversie, valgono come controproposte (articolo 19).

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In particolare, l’opera analizza le norme dettate dalla legge n. 218/95 e dalle varie fonti di diritto dell’Unione europea, che hanno contribuito all’affermazione del fenomeno noto come «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato.
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Andrea Sirotti GaudenziÈ avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui «I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo», «Il nuovo diritto d’autore», «Manuale pratico dei marchi e brevetti», «Trattato pratico del risarcimento del danno», «Codice della proprietà industriale». Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate. Collabora stabilmente con «Guida al Diritto» del Sole 24 Ore.

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4. La vendita di beni mobili
La CISG enuncia esplicitamente le obbligazioni delle parti.
Il venditore ha l’obbligo di consegnare i beni, trasferirne la proprietà e rilasciare i documenti ad essi relativi (articolo 30).
In particolare, i beni consegnati dal venditore devono essere della quantità, qualità e tipo concordati nel contratto (articolo 35).
Il compratore ha l’obbligo di pagare il prezzo dei beni e di prenderli in consegna (articolo 53).
Il sistema dei rimedi è comune per gli inadempimenti sia del compratore che del venditore ed è ispirato al principio del favor contractus, vale a dire alla sopravvivenza degli effetti del contratto dove possibile.
La parte che lamenta l’altrui inadempimento deve richiedere l’adempimento (articoli 46 e 62).
In particolare, in caso di contestazione della qualità della merce da parte del compratore, il compratore ha obbligo di esaminare i beni o farli esaminare nel più breve tempo possibile (articolo 38) e di denunciare il difetto di conformità dei beni al venditore specificandone la natura entro un tempo ragionevole dal momento nel quale lo ha scoperto o lo avrebbe dovuto scoprire.
Questo meccanismo, la quale violazione implica la perdita per il compratore del diritto di fare valere il difetto di conformità, mira a stabilire un meccanismo per rimediare ai vizi del bene attraverso consegna di beni sostitutivi o riparazione di quelli viziati.
Se i beni non sono conformi al contratto o vengono consegnati in parte, il compratore può ridurre il prezzo in proporzione (articoli 50 e 51).
Il contratto può essere risolto in caso di inadempimento essenziale, vale a dire “quando causa all’altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di quello che aveva diritto di aspettarsi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto tale risultato, e che neanche una persona ragionevole della stessa qualità nelle stesse circostanze avrebbe potuto prevederlo” (articolo 25).
La dichiarazione di risoluzione del contratto deve essere comunicata alla parte inadempiente (articolo 26).
I vari rimedi sono offerti in aggiunta al risarcimento del danno subito.
Il risarcimento è quantificato in una somma uguale alla perdita, incluso il mancato guadagno, subita dall’altro contraente in conseguenza dell’inadempimento (articolo 74).
Il risarcimento non è dovuto se deriva da circostanze non controllabili dalla parte inadempiente, e che questa “non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze” (articolo 79).
5. Disposizioni finali
Le disposizioni finali o “clausole finali” contengono norme relative all’amministrazione del trattato da parte del suo depositario.
Le stesse permettono una serie di dichiarazioni che modificano l’applicazione della Convenzione. E’ possibile che gli Stati richiedano la forma scritta del contratto (articolo 96), che escludano la possibilità di applicare la CISG in virtù delle regole di diritto internazionale privato (articolo 95), e che escludano l’applicazione della CISG per scambi tra parti con sede d’affari in Stati che dispongono di leggi uguali oche coincidono (articolo 94).
L’Italia, la Svizzera e San Marino non hanno adottato nessuna dichiarazione.
6. I benefici che derivano nell’applicare la CISG
Sotto il profilo pratico, la CISG offre una legge neutra rispetto a quelle nazionali delle parti del contratto.
Siccome la CISG è stata adottata in una numero elevato di Stati ed è oggetto di molteplici decisioni e articoli, è possibile che le parti decidano di adottare la CISG come legge applicabile al contratto.
Nei casi nei quali le parti non abbiano scelto la legge applicabile al contratto, l’applicazione della CISG in virtù dell’articolo 1(1) (a) evita la ricerca della legge nazionale applicabile al contratto da parte del giudice o dell’arbitrato, con un cospicuo risparmio di tempo e maggiore certezza del diritto.

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