IRAP e impresa familiare: l’orientamento della Cassazione

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La decisione della Corte
Quali imprese non sono soggette al tributo?

1. La decisione della Corte
La Corte di Cassazione (Cass. 6 settembre 2022 n. 26183) ha statuito l’esenzione dell’IRAP – poiché priva di organizzazione autonoma – l’impresa familiare ove la moglie del contribuente esercita la mansione di segretaria con partecipazione agli utili per una quota pari al 15%. Gli Ermellini hanno considerato come, sino ad ora, la giurisprudenza di legittimità non si sia pronunciata in maniera univoca in merito alla disciplina dell’IRAP delle imprese familiari poiché, se da un lato esse dovrebbero essere assoggettate dall’imposta regionale, dall’altra è indispensabile esaminare il presupposto impositivo sulla base della natura dell’attività svolta. Nel caso in scrutinio, secondo i Giudici di Piazza Cavour la questione deve essere interpretata nel seguente modo:i giudici di merito avrebbero commesso l’errore di sostenere che l’impresa familiare sia di per sé organizzata; questione, in aggiunta, priva di importanza dal corrente anno, da quando – ex art. 1 c. 8 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – l’IRAP non è più dovuta per le persone fisiche esercenti attività commerciali/arti e professioni.
2. Quali imprese non sono soggette al tributo?
Dall’anno corrente con riferimento alle imprese individuali, non sono più soggette all’IRAP: a) aziende coniugali non gestite in forma societaria; b) imprese familiari , anche quando impieghino diversi collaboratori familiari e dipendenti. L’assoggettamento al tributo è escluso dal 2022, l’esclusione dal tributo per i soggetti di cui sopra è condizionata ad una verifica della fondatezza dei requisiti oggettivi, ed in modo particolare della non presenza di una attività autonomamente organizzata.
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Il bilancio delle microimprese

Aggiornata con le novità introdotte dalla Riforma del Bilancio (Legge 27 febbraio 2017, n. 19) e con il decreto del MEF del 3 agosto 2017, che ha coordinato la disciplina IRES e IRAP con le nuove disposizioni civilistiche, la II edizione del manuale analizza la categoria delle microimprese, introdotta dalla cosiddetta Direttiva bilancio (Direttiva 2013/34/UE, recepita dal D.Lgs n. 139/2015) che, oltre ad aver modificato sostanzialmente la disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, ne ha definito le relative esenzioni specificamente esercitabili in base alle disposizioni nazionali vigenti.  Il testo fornisce una panoramica completa delle citate esenzioni, esempi pratici di redazione dei prospetti semplificati di CE e SP, nonché delle informazioni minime che la nota integrativa dovrà contenere. Vengono brevemente esaminati anche gli impatti fiscali delle modifiche apportate alla disciplina di bilancio sulla nuova categoria delle microimprese.Paola D’Angelo, Dottore Commercialista e Revisore Legale. Laureata in Economia Aziendale presso l’Università di Urbino, ricopre il ruolo di Senior Advisor in ambito Corporate Finance, a supporto dei processi di crescita e sviluppo delle PMI, attraverso operazioni di finanza straordinaria (minibond, IPO, private equity, M&A) e supporto al controllo di gestione (pianificazione finanziaria, analisi dei costi, reportistica aziendale). È autrice di articoli e testi di contabilità internazionale e domestica e principi di revisione, nonché docente per corsi di formazione in ambito della revisione legale e dei principi contabili.Carla D’Angelo, Laureata in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria presso l’Università di Roma Tor Vergata ed in Giurisprudenza presso l’Università Kore di Enna, abilitata alla professione di Avvocato, dopo un periodo di formazione quinquennale presso l’Accademia della Guardia di Finanza è diventata Ufficiale del Corpo, ricoprendo diversi incarichi di comando. Volumi collegati• Manuale delle scritture contabili 2018 Salvatore Giordano• Il nuovo bilancio d’esercizio e consolidato Riccardo Bauer – Andrea Sergiacomo 2018 

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