L’imputato -scheda di diritto

Un imputato, secondo il diritto processuale penale italiano, è il soggetto, accusato di un reato, nei quali confronti viene esercitata l’azione penale.
     Indice

L’attribuzione
L’assunzione della qualifica
Il diritto alla difesa
L’articolo 60 del codice di procedura penale

1. L’attribuzione
L’attribuzione di uno o più reati (imputazione) avviene da parte del Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari.
Sino a quel momento il soggetto potenziale autore dell’illecito non può essere considerato imputato, ma persona sottoposta alle indagini (impropriamente detto “indagato”).
2. L’assunzione della qualifica
L’indagato assume la qualifica di imputato al momento della richiesta di rinvio a giudizio o  secondo l’articolo 416 del codice di procedura penale nel caso nel quale il reato preveda l’udienza preliminare, oppure nel caso di citazione diretta a giudizio secondo l’articolo 552 del codice di procedura penale per i reati con pena edittale massima non superiore ai quattro anni, più una serie di eccezioni prestabilite, che sono:

violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale
resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale
 oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343 comma 2, del codice penale
violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349 comma 2, del codice penale
 rissa aggravata a norma dell’articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi nelle quali nella rissa qualcuno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime
lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell’articolo 590-bis del codice penale
furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale
 ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale

L’indagato assume anche la qualifica di imputato, quando il Pubblico Ministero esercita l’azione penale procedendo nelle forme del giudizio immediato; quando formula l’imputazione nell’ipotesi di patteggiamento a seguito di richiesta congiunta delle parti (del Pubblico Ministero e dell’indagato, nel corso delle indagini), quando richiede al GIP l’emissione del decreto penale di condanna.
3. Il diritto alla difesa
All’imputato viene garantita l’assistenza di massimo due avvocati difensori.
Se l’imputato non nomina un difensore di fiducia gliene viene nominato uno d’ufficio ai sensi   italiano, perché non è ammessa autodifesa se non nei principi e limiti e previsti dalla legge.
I difensori possono svolgere investigazioni difensive ai sensi degli articoli 391-bis – 391-nonies, introdotti nel codice di procedura penale con l’articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 397. L’articolo 99 del codice di procedura penale  estende al difensore tutte le facoltà e i diritti riconosciuti dalla legge all’imputato (salvo quelli personalmente riservati allo stesso).
La stessa disposizione prevede che l’imputato possa, con espressa dichiarazione contraria, togliere effetto a un atto del difensore, prima che sull’atto stesso sia ci sia  del giudice.
È inoltre prevista una particolare garanzia sulle dichiarazioni auto-indizianti dell’imputato, che non possono essere verbalizzate, in quanto non è consentito aggravare la propria posizione nel processo, stante il principio nemo tenetur se detegere.
In questo caso l’imputato si può avvalere della facoltà di non rispondere e né il pubblico ministero né il GIP può obbligarlo a deporre, stante naturalmente la facoltà dell’imputato di confessare.
Deve essere rispettato il dovere di verità quando l’imputato assume l’ufficio di testimone, ovvero rende dichiarazioni nei confronti altrui che possono portare a un procedimento penale a carico di questi ultimi.
4. L’articolo 60 del codice di procedura penale
L’articolo 60 del codice di procedura penale rubricato “assunzione della qualità di imputato” recita:
Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.
La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
La qualità di imputato si riassume in caso di revoca ella sentenza di non luogo a procedere e se sia disposta la revisione del processo.
La rigida ripartizione compiuta dal legislatore in merito alla fase delle indagini preliminari e a quella dell’esercizio dell’azione penale, e alla nozione di procedimento tout court intesa e quella di processo (cha appunto parte dall’esercizio dell’azione penale), si riflette anche nella norma in commento, in cui si disciplina il momento in cui si assume la qualità di imputato.
Nella prima fase delle indagini l’addebito provvisorio, mentre dopo l’esercizio dell’azione penale l’addebito si converte in formulazione dell’imputazione.
Alcuni degli atti tipici a seguito dei quali si assume tale qualità scaturiscono da richieste da parte dell’organo di accusa, come la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato e di decreto penale di condanna.
Altri atti tipici sono il frutto di un’attività congiunta delle parti, vale a dire l’applicazione della pena su richiesta delle parti, mentre altri ancora derivano da un impulso, come il decreto di citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica emesso dal Pubblico Ministero oppure, nel giudizio direttissimo, la contestazione orale dell’imputazione in dibattimento o il decreto di citazione a giudizio se l’imputato si trovi in stato di libertà.
Ammesso che l’articolo 50, comma 3, sancisce il principio secondo il quale l’azione penale è irretrattabile, il comma 2 si occupa di disciplinare tassativamente i casi nei quali si perde la qualità di imputato.
Questa perdita può derivare solo da una sentenza di non luogo a procedere non più impugnabile, da una sentenza di proscioglimento o di condanna divenuta irrevocabile e dall’esecutività del decreto penale di condanna.
La qualità di imputato si riassume nei casi di necessarie riedizione del processo, ovvero quando c’è la revoca della sentenza di non luogo a procedere, o sia disposta la revisione del processo.
 

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