Come comporta la nomina di un difensore “in eccedenza” in ambito penale

     Indice

La questione
La soluzione adottata dalla Cassazione
Conclusioni

1. La questione
Il Tribunale del riesame di Bologna confermava un decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva disposto, in relazione al delitto di cui all’art. 416 cod. pen., il sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., delle quote soci di un compendio aziendale di diverse società nonché, in relazione al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il sequestro finalizzato alla confisca delle somme costituenti il profitto del reato.
Avverso il provvedimento summenzionato veniva proposto ricorso per Cassazione.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso suindicato era dichiarato inammissibile perché, ad avviso del Supremo Consesso, era stato proposto da difensore la cui nomina risultava essere inefficace.
Difatti, una volta fatto presente che la ricorrente rivestiva nel procedimento penale in questione la posizione di terza interessata alla restituzione dei beni sequestrati cosicché ad essa si doveva applicare l’art. 100, comma 1, cod. proc. pen., che stabilisce che le parti private diverse dall’imputato — e dalla persona a carico della quale si sta procedendo — stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale, gli Ermellini rilevavano come sia inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017).
Oltre a ciò, era altresì evidenziato – tenuto conto che, ai sensi della citata disposizione, mentre l’imputato può nominare, ex art. 96 cod. proc. pen., non più di due difensori, le altre parti private possono nominare un solo difensore, e considerato tra l’altro che l’art. 24 disp. att. cod. proc. pen. prevede che, laddove vengano nominati difensori in numero eccedente rispetto a quello consentito, le nomine in eccedenza restano prive di efficacia – che, per il terzo interessato, al pari della parte civile, la nomina di un secondo difensore resta priva di efficacia laddove non accompagnata dalla revoca di quello precedente.

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Premesso ciò, i giudici di piazza Cavour osservavano come nel caso di specie fosse stata conferita procura speciale per la proposizione del ricorso ad un legale nominato quale secondo difensore della terza interessata cosicché, a loro avviso, in applicazione del principio sopra esposto, la nomina del legale, che aveva sottoscritto il ricorso, era rimasta priva di effetti e quindi il ricorso risultava inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.
Ciò posto, a fronte di tale criticità, veniva oltre tutto notato che, se è vero che, in relazione alla nomina del terzo difensore di fiducia da parte dell’imputato che essa, se avvenuta in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina finalizzata alla proposizione di un atto di impugnazione, atteso che in questo caso essa comporta, in mancanza di contraria indicazione dell’imputato, la revoca delle precedenti nomine (Sez. 5, n. 46462 del 18/03/2014), era altrettanto vero però che, nella fattispecie in esame, nella procura conferita al “terzo” legale si affermava espressamente di volere mantenere ferma la precedente nomina.
Il ricorso, quindi, anche per questa ragione, come visto prima, era dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma pari ad euro 3.000,00.
3. Conclusioni 
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi affrontata la tematica inerente la nomina di un difensore in eccedenza (il terzo per l’imputato, il secondo per la parte civile e per le altre parti private diverse dall’imputato) in ambito penale.
In particolare, in tale pronuncia, dopo essere stato richiamato l’art. 24 disp. att. cod. proc. pen. il quale, come è noto, dispone che la “nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli articoli 96, 100 e 101 del codice” di procedura penale, si afferma, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che comunque, in relazione alla nomina del terzo difensore di fiducia da parte dell’imputato, essa, se avvenuta in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina finalizzata alla proposizione di un atto di impugnazione atteso che in questo caso tale nomina comporta, in mancanza di contraria indicazione dell’imputato, la revoca delle precedenti nomine.
Pur tuttavia, tale eccezione non rileva allorché nella medesima procura risulti espressamente che si voglia mantenere anche la nomina del precedente difensore (come era avvenuto nel caso di specie).
Tale sentenza, pertanto, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si ponga un problema processuale di questo genere, specialmente quando si debba proporre impugnazione.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.
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