Responsabilità genitoriale: La CGUE interviene in una recente pronuncia

La Corte di Giustizia Europea con una recente sentenza del 14/07/2022 ha deciso sulla questione della quale si scriverà nell’articolo che segue.
     Indice

I fatti in causa
Le conclusioni della Corte di Giustizia Europea

1. I fatti in causa
Nel 2011 una donna ha dato alla luce suo figlio in Svezia, ottenendo l’affidamento esclusivo del bambino.
Il minorenne ha risieduto in Svezia sino all’ottobre 2019, quando ha iniziato a frequentare un collegio in Russia.
Nel dicembre 2019 il padre del bambino ha presentato davanti a un Tribunale svedese di primo grado una domanda diretta all’ottenimento in via principale, dell’affidamento esclusivo di suo figlio, nonché la fissazione della residenza abituale dello stesso presso il suo domicilio, in Svezia.
Secondo la madre l’organo giurisdizionale era incompetente sulla questione, perché dall’ottobre 2019 il piccolo aveva la sua residenza abituale in Russia.
L’organo giurisdizionale, da parte sua, ha respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla donna, con la motivazione che, al momento della proposizione del ricorso il bambino non aveva trasferito la sua residenza abituale in Russia.
La Corte d’appello di Malmö, in Svezia, ha confermato la decisione del Tribunale di primo grado, secondo la quale sono competenti gli organi giurisdizionali svedesi.
La Corte suprema svedese, alla quale la madre del bambino si è rivolta chiedendo di autorizzare l’impugnazione contro la decisione della Corte d’appello di Malmö, ha provveduto a chiedere alla Corte di Giustizia se il regolamento Bruxelles II bis debba essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in materia di responsabilità genitoriale, resta competente a statuire su una simile controversia, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento, quando la residenza abituale del minorenne del quale si tratta è stata trasferita in modo lecito durante il procedimento, nel territorio di uno Stato terzo che è parte della Convenzione dell’Aia del 1996.

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2. Le conclusioni della Corte di Giustizia Europea
Nella sentenza pronunciata il 14 luglio scorso, la Corte ha rilevato che, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis, la competenza in materia di responsabilità genitoriale è attribuita ai giudici dello Stato membro nel quale il minore ha la propria residenza abituale alla data nella quale l’autorità giudiziaria viene adita.
A motivo della loro vicinanza geografica, i giudici si trovano di norma nella migliore posizione per valutare le misure da adottare nell’interesse del minorenne.
In relazione alla data nella quale l’autorità giurisdizionale dello Stato membro è adita, questo articolo costituisce un’espressione del principio della “perpetuatio iurisdictionis”, secondo il quale questa autorità giurisdizionale non perde la propria competenza anche se nel corso del procedimento venga effettuato un trasferimento del luogo della residenza abituale del minorenne.
Ne consegue che, se alla data nella quale l’autorità giurisdizionale dello Stato membro è adita, il minorenne del quale si tratta abbia la sua residenza abituale nel territorio di quello Stato membro, questa autorità giurisdizionale è competente per le domande relative alla responsabilità genitoriale, anche nel caso nel quale la controversia implichi rapporti con uno Stato terzo.
L’articolo 61, lettera a), del regolamento Bruxelles II bis prevede che, nelle relazioni con la Convenzione dell’Aia del 1996, il regolamento si applichi “se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro” alla data nella quale l’autorità giurisdizionale competente statuisce.
Se a questa data, questa residenza non è più stabilita nel territorio di uno Stato membro, ma in quello di uno Stato terzo parte della Convenzione dell’Aia del 1996, l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis deve essere esclusa a favore di questa Convenzione.
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis cessa di essere applicabile se la residenza abituale del minorenne è stata trasferita nel territorio di uno Stato terzo parte della Convenzione dell’Aia del 1996 prima che l’autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro, investita della controversia in materia di responsabilità genitoriale, abbia statuito.
La Corte sottolinea che la limitazione introdotta dall’articolo 61, lettera a), del regolamento Bruxelles II bis all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento, a partire dal momento nel quale il minorenne non ha più la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro ma in quello di uno Stato terzo parte della convenzione dell’Aia del 1996, è allo stesso modo conforme all’intenzione del Legislatore dell’Unione di non pregiudicare le disposizioni della  Convenzione.
La Corte conclude che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis, in combinato disposto con il suo articolo 61, lettera a), deve essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in materia di responsabilità genitoriale, non conserva la competenza a statuire sulla stessa ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, quando la residenza abituale del minorenne del quale si tratta è stata trasferita in modo lecito nel corso del procedimento, nel territorio di uno Stato terzo che è parte della Convenzione dell’Aia del 1996.
 

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