Illegittimo escludere gli Avvocati del libero Foro dal Comitato tecnico esecutivo in materia di appalti

Illegittimo escludere gli avvocati liberi professionisti dalla possibilità di diventare Presidenti del comitato tecnico esecutivo in materia di appalti. Lo ha stabilito la III Sezione del Tar Lazio (Ordinanza 19 aprile 2022, n. 2585). 
     Indice

Avvocati liberi professionisti esclusi dalla nomina a Presidente 
Discrezionalità riconosciuta al Ministero
Equiparazione con altri organi 
Accoglimento dell’istanza cautelare

Avvocati liberi professionisti esclusi dalla nomina a Presidente 
Il collegio amministrativo ha rilevato che gli avvocati del libero foro non sono ricompresi tra i giuristi di cui al punto 2.4.2., lett. a), del D.M. n. 12/2022, posto che tale norma individua, tra i requisiti che devono essere posseduti per essere nominati Presidente, lo svolgimento di incarichi incompatibili con l’esercizio dell’attività forense, tra cui le funzioni di “presidente di commissione per l’accordo bonario nell’ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all’incarico da assumere”, incarico che non può più essere assunto poiché detta commissione è stata sostituita dalla figura dell’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario per i lavori (ai sensi dell’art. 205 del d.lgs. n. 50/2016). 
Discrezionalità riconosciuta al Ministero
La scelta di escludere gli avvocati del libero Foro dal novero dei giuristi che possono ottenere l’incarico di presidente del Collegio consultivo tecnico, secondo il collegio, non risulta espressione di un corretto esercizio della discrezionalità riconosciuta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dall’art. 6, c. 8-bis, del d.l. n. 76/2020 in relazione all’individuazione dei requisiti professionali del presidente di detto Collegio, presentando, per converso, aspetti di discriminatorietà e illogicità in quanto: 

è risultata ingiustificata l’equiparazione alle categorie di personale in regime di diritto pubblico legato allo Stato-apparato dal legame di funzionalizzazione con il correlato statuto giuridico e il conseguente rispetto di inderogabili obblighi di rango costituzionale; 
la categoria dei dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all’applicazione del codice dei contratti pubblici, non risulta suscettibile di essere ricondotta nell’alveo degli stessi pubblici dipendenti. 

Equiparazione con altri organi 
L’esclusione degli avvocati libero professionisti dalla possibilità di ricoprire l’incarico di Presidente dell’organo tecnico in parola, per come è stata effettuata dal D.M. impugnato, è apparsa contraddittoria rispetto ad analoghe scelte relative ad ulteriori istituti di natura consultiva, deflativa e contenziosa (ad esempio, la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituita presso l’ANAC) rispetto ai quali non è preclusa la possibilità che gli avvocati del libero foro svolgano l’incarico di Presidente.
Accoglimento dell’istanza cautelare
La III Sezione del TAR Lazio ha quindi accolto la domanda cautelare formulata dall’Ordine degli Avvocati di Roma e altri Avvocati e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del punto 2.4.2., lett. c), del D.M. n. 12/2022, nella parte in cui esclude gli avvocati del libero Foro dal novero dei giuristi che possono ricoprire la carica di presidente del Collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020.

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