Superbonus 110%: le novità del d.l. Frodi
Il d.l. cd. Frodi (n. 13 del 25 febbraio 2022) ripristina la possibilità di due ulteriori cessioni dei crediti del superbonus, esclusivamente a banche e soggetti vigilati.
Indice:
Cos’è il superbonus 110%
I beneficiari
Interventi agevolabili
Detrazione, sconto in fattura, cessione del credito
Esercizio delle opzioni
Il decreto cd. Frodi
Cos’è il superbonus 110%
È un’agevolazione fiscale introdotta dal decreto cd. Rilancio (d.l. n. 34/2020, articolo 119), consistente in una detrazione del 110% delle spese sostenute, a decorrere dal I° luglio 2020, per la realizzazione di interventi, su edifici esistenti, finalizzati a:
efficienza energetica,
consolidamento statico,
riduzione del rischio sismico.
Tra gli interventi agevolati rientrano l’installazione di:
impianti fotovoltaici,
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
La legge di bilancio per l’anno 2022 ha prorogato l’agevolazione, scandendo dei termini differenti in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse. Per l’effetto, possono accedere al Superbonus, fino al 31 dicembre 2025, nelle misure:
110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023,
70% per le spese sostenute nel 2024,
65% per le spese sostenute nel 2025.
I beneficiari
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
condomìni,
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento,
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate,
Istituti autonomi case popolari o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,
cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle medesime posseduti e assegnati in godimento ai propri soci,
Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nell’unica ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti posti in essere sulle parti comuni in edifici condominiali.
Consigliamo il volume:
Come difendersi dai reati connessi al Superbonus 110%
Aggiornato al decreto legislativo del 27 gennaio 2022, il presente volume individua e analizza i potenziali reati scaturenti dall’utilizzo indebito del Superbonus 110%.
L’opera contiene un’esegesi delle più recenti pronunce giurisprudenziali relative alle fattispecie criminose analizzate, ponendosi come strumento utile al Professionista per individuare la migliore tecnica di tutela e la migliore strategia difensiva.
Interventi agevolabili
Il Superbonus spetta per i seguenti interventi trainanti:
isolamento termico sugli involucri,
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni,
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti,
Vi rientrano anche gli interventi aggiuntivi o trainati, cioè eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico:
interventi di efficientamento energetico,
installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo,
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici,
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e), Tuir).
Leggi anche:
Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti
Proroga Superbonus: al 2023 per i condomini e al 2022 per le abitazioni private
Detrazione, sconto in fattura, cessione del credito
La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore di:
fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi,
persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti,
istituti di credito e intermediari finanziari.
Esercizio delle opzioni
Col provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, successivamente modificato, sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34/2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti. Il più recente modello di comunicazione dell’opzione è stato approvato coll provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022.
Il decreto cd. Frodi
Il d.l. n. 13 del 25 febbraio /2022 (Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili, con vigenza dal 26 febbraio), ha nuovamente modificato le regole in ordine alle cessioni dei crediti d’imposta di bonus casa e superbonus 110%. Il 17 febbraio, infatti, era scattato il blocco delle cessioni successive alla prima, ma col d.l. n. 13 viene ripristinata la possibilità di due ulteriori cessioni, esclusivamente a banche e soggetti vigilati. Più in dettaglio, a seguito della prima cessione del credito, sia per il superbonus che per gli ulteriori bonus casa, saranno consentiti unicamente altri due trasferimenti, ma solo in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, ovvero nei confronti di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Inoltre, a decorrere dal I° maggio 2022, risultano vietate le cessioni parziali del credito d’imposta, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Dalla stessa data sarà operativo il cd. “bollino blu”, il codice identificativo attribuito ai crediti d’imposta che dovrà essere indicato per le ulteriori cessioni del credito. Viene inoltre stabilito un aggravio delle responsabilità per i tecnici per le false asseverazioni, accompagnato dall’obbligo di assicurazione.
Consigliamo il volume:
Come difendersi dai reati connessi al Superbonus 110%
Aggiornato al decreto legislativo del 27 gennaio 2022, il presente volume individua e analizza i potenziali reati scaturenti dall’utilizzo indebito del Superbonus 110%.
L’opera contiene un’esegesi delle più recenti pronunce giurisprudenziali relative alle fattispecie criminose analizzate, ponendosi come strumento utile al Professionista per individuare la migliore tecnica di tutela e la migliore strategia difensiva.
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