Il trasferimento del genitore collocatario insieme al figlio, è possibile?
Iniziamo con l’affermare che sull’argomento in oggetto la legge non dispone alcunché.
Come spesso in materia di diritto di famiglia accade, si registrano prassi diverse nei vari Tribunali.
Alcuni Giudici ritengono che la madre sia libera di trasferirsi cambiando residenza senza che ci sia la necessità di dovere chiedere l’autorizzazione per presentare il ricorso per la revisione delle condizioni di separazione o divorzio.
Al padre che permetta di esercitare il suo dovere diritto/dovere di visita, secondo altri Tribunali è necessaria l’autorizzazione del giudice.
Indice
Chi è il genitore collocatario?
In che cosa consiste l’affidamento condiviso
Il genitore collocatario può cambiare casa insieme al figlio?
La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
1.Chi è il genitore collocatario?
Prende il nome di “genitore collocatario” colui presso il quale, subito dopo la separazione, i figli vanno a vivere, fissando, in questo modo, la loro residenza.Se allo scopo di soddisfare il diritto costituzionale alla bigenitorialità dei figli, l’affidamento è quasi sempre condiviso, la collocazione non può che avvenire, almeno in via prevalente, presso uno di loro.
Resta fermo il diritto dell’altro a mantenere solidi legami e rapporti affettivi, anche attraverso le visite settimanali fissate dal giudice o dalle parti facendo ricorso a un apposito calendario.
2. In che cosa consiste l’affidamento condiviso
L’affidamento condiviso, nell’ordinamento italiano, regola l’affidamento dei figli e quindi l’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di cessazione di convivenza dei genitori in modo che ciascun genitore sia responsabile in toto quando i figli sono con lui.
Prima della riforma del 2006 l’affidamento congiunto era ammesso espressamente dall’articolo 6 della legge sul divorzio (n. 898/1970).
Analogamente l’affidamento condiviso introdotto con la legge n. 54/2006 mira a suddividere in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ogni genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando la relazione genitoriale con i figli.
In caso di separazione o divorzio dei coniugi, il figlio viene affidato ad entrambi i genitori ai quali è richiesto di cooperare nella gestione dei minori condividendo la responsabilità genitoriale.
Si contrapponeva all’affido esclusivo, che prevede che il figlio sia affidato a uno dei genitori al quale era attribuita la responsabilità genitoriale.
L’introduzione dell’affido condiviso ha superato la normativa precedente dell’affido congiunto. Prima della riforma, l’istituto dell’affidamento congiunto nonostante non fosse previsto dalla normativa vigente in materia di separazione personale, era ammesso espressamente, come scritto in precedenza, dall’articolo 6 della legge sul divorzio (898/1970) e la giurisprudenza di legittimità in passato aveva ammesso l’applicazione analogica del suddetto articolo anche alle ipotesi di separazione personale (Cass. Civ. n. 2210 del 28/02/2000 e Cass. Civ. n. 127775 del 13/12/1995).
3. Il genitore collocatario può cambiare casa insieme al figlio?
Che cosa accade se il genitore collocatario dovesse ritenere necessario cambiare casa e andare a vivere in un’altra città per esigenze di lavoro?
In altri termini, il genitore collocatario si può trasferire insieme al figlio?
La questione, che si pone molto di frequente nelle aule giudiziarie, è stata di recente affrontata da parte della Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. 14/02/2022 n.4796).
Il lato più spinoso non è rappresentato dall’aspetto formale dell’autorizzazione ma dalla questione logistica.
Se il genitore collocatario si dovesse trasferire a molti chilometri di distanza rispetto alla precedente residenza, resterebbe da comprendere chi debba viaggiare per attuare le visite del figlio con l’altro genitore.
Ad esempio, se il padre vive a Lecce e la madre a Milano, chi dei due dovrebbe prendere il treno o l’aereo per consentire gli incontri?
Questo, come scritto all’inizio, non lo specifica la legge, ma lo potrebbe dire un giudice nella sentenza con la quale si chiede l’autorizzazione al trasferimento.
In assenza di un provvedimento giudiziale, dovranno essere le parti a trovare un equo compromesso.
Perché di sicuro non si può violare il diritto del bambino a vedere entrambi i genitori e a stare con loro se non lo per stesso tempo, almeno in modo stabile e costante.
4. La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
Ritorniamo alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
Nella stessa si legge che il giudice può autorizzare il trasferimento del minore lontano dal padre
se in un’altra città o, addirittura, in un’altra regione la madre è facilitata nella ricerca di un lavoro.
Sono irrilevanti le spese di trasferta che deve poi affrontare l’altro genitore, quello non collocatario, e la mancanza di continuità della frequentazione con il bambino.
In un’ottica di tutela dell’interesse del minore, che è sempre superiore, l’esigenza lavorativa della madre, per garantire al figlio da vivere, viene prima del diritto del padre di vedere lo stesso ogni giorno o anche un giorno sì e uno no, basta che questo diritto, com’è logico che sia, non venga completamente compromesso.
Secondo i Supremi Giudici:
il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (come previsto dall’articolo 337 quater cod. civ.), che in via sistematica si colloca all’interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice in composizione con l’interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione nella quale l’interesse primario del figlio si deve porre come punto di tenuta o caduta della mediazione compiuta.
Il giudice del merito chiamato all’autorizzazione del trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve valutare con il suo interesse, nell’apprezzata sussistenza della residenza abituale come centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e del genitore non collocatario sul quale ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse modalità di frequentazione del figlio che allo stesso derivino.
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