Obbligo vaccinale, legittima la sospensione dal lavoro per il personale sanitario non vaccinato

Sono numerosi, in questo periodo, i provvedimenti emanati dai TAR o dal Consiglio di Stato che ribadiscono la legittimità dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori, in primis il personale sanitario.
Di recente, il Consiglio di Stato ha pubblicato l’ordinanza n. 583, in cui afferma che “l’obbligo vaccinale per il personale sanitario trova la sua ratio nella prevalenza accordata alla tutela della salute pubblica e, in particolare, degli utenti della sanità pubblica e privata“.
Le motivazioni del Consiglio di Stato
Bilanciamento salute pubblica e libertà di autodeterminarsi
Il Consiglio di Stato afferma subito che in tema di obbligo vaccinale per il personale sanitario, i rilievi di parte appellante non sono idonei a superare la necessità di operare il bilanciamento di interessi tra la salute pubblica e la libertà di autodeterminazione del singolo, considerando che, nel bilanciamento tra questi interessi, tutti costituzionalmente rilevanti, deve ritenersi assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica.
L’obbligo vaccinale per il personale sanitario “è giustificato non solo dal principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.), ma immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che postula, come detto, la sicurezza delle cure, impedendo che, paradossalmente, chi deve curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia” (Consiglio di Stato, Sez. Terza, sent. 7045/2021 cit.).

Per ulteriori approfondimenti, leggi gli articoli: 

Consiglio di Stato impone l’obbligo vaccinale per i sanitari
Il Consiglio di Stato su obbligo vaccinale nelle scuole per docenti e personale scolastico
Vaccinazioni obbligatorie per i lavoratori

Strategia generale di contrasto alla pandemia
L’introduzione dell’obbligo vaccinale fa parte di una strategia generale di contrasto alla pandemia e pertanto l’obbligo per alcune categorie di lavoratori non risulta sproporzionato né discriminatorio, né lesivo dei diritti fondamentali dei destinatari.
Il Consiglio di Stato ribadisce, inoltre, che “il diritto all’autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale è la salute pubblica, specie in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione, ove adottato, non ha funzione sanzionatoria e non pregiudica in alcun modo il rapporto di lavoro“.
Legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale
Conclude infine il Consiglio di Stato dicendo che le soluzioni legislative non sembrano violare le norme Costituzionali e sovrannazionali.
Come ha da tempo chiarito la giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della salute ai sensi dell’ art. 32 della Costituzione “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria”.
Per quanto riguarda il tema del risarcimento del danno da vaccino consigliamo la lettura dei seguenti articoli:

Risarcimento danni da vaccino: come funziona, chi può chiederlo e procedura da seguire
Obbligo vaccinale a metà, inefficacia del sistema sanzionatorio e possibilità di un eventuale risarcimento del danno
Termine di prescrizione per danno da vaccino

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