Nuovo decreto sul rimborso delle spese legali in caso di assoluzione
Il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha attuato la normativa inerente il rimborso delle spese legali in caso di assoluzione: vediamo come
Come è noto, la legge, 30 dicembre 2020, n. 178, all’art. 1, dal comma 1015 al comma 1022 disciplina il rimborso delle spese legali in caso di assoluzione.
In particolare, in questa normativa, è disposto:
a) al comma 1015 che, nel “processo penale, all’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500”;
b) al comma 1016 che il “rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”;
c) al comma 1017 che il “rimborso di cui al comma 1015 è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità”;
d) al comma 1018 che il “rimborso di cui al comma 1015 non è riconosciuto nei seguenti casi:
a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione”;
e) al comma 1019 che, con “decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l’assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio”;
f) al comma 1020 che, per “la finalità dei commi da 1015 a 1019, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall’anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l’erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015”;
g) al comma 1021 che il “Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
h) al comma 1022 le “disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò posto, come è altrettanto noto, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Finanze, con decreto interministeriale del 20 dicembre del 2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 15 del 20.01.2022), ha provveduto alla definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all’articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1020.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di analizzare quanto contemplato in tale decreto, esaminando gli articoli ivi previsti, uno per uno.
Indice:
Oggetto e definizioni
Requisiti di accesso al rimborso delle spese legali
Istanza di accesso al Fondo
Criteri di valutazione delle istanze di accesso al Fondo
Procedura di verifica e mandato di pagamento
Ambito di applicazione e disciplina transitoria
Oggetto e definizioni
All’art. 1, dopo essere stabilito al primo comma che il “presente decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui all’art. 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e detta le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all’art. 1, comma 1020, della stessa legge”, subito dopo, al secondo comma, è contenuta una norma definitoria essendo ivi disposto quanto segue:
“a. «legge», la legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b. «Ministero», il Ministero della giustizia;
c. «Fondo», il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 1, comma 1020, della legge;
d. «richiedente», il soggetto che, in quanto imputato assolto abbia titolo a presentare domanda di accesso al Fondo, ai sensi dell’art. 1, comma 1015 della legge;
e. «imputato assolto», il soggetto assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, per tutti i capi di imputazione a lui contestati, con le formule perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, escluso il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto d’imputazione;
f. «rimborso delle spese legali», l’indennità erogabile, a valere sul Fondo di cui alla lettera c), nei limiti dell’importo di euro 10.500,00 e comunque delle risorse disponibili, in favore dei soggetti indicati alla lettera d);
g. «spese legali», le spese sostenute dall’imputato esclusivamente per remunerare il professionista legale che lo ha assistito”.
Tali definizioni, facendo riferimento a quanto previsto in tale decreto, quindi, devono essere prese nella dovuta considerazione in ordine agli altri articoli previsti da questo provvedimento interministeriale.
Requisiti di accesso al rimborso delle spese legali
Per quanto concerne i requisiti di accesso al rimborso delle spese legali, essi sono individuati dall’art. 2.
In particolare, al comma primo di siffatto articolo è innanzitutto stabilito che tutti i “i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale o dell’art. 530 del codice di procedura penale, « perché il fatto non sussiste», « perché non ha commesso il fatto», « perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato» hanno facoltà di accesso al «Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti», alle condizioni e nei limiti di seguito specificati”.
Pur tuttavia, al comma secondo sono previste delle condizioni affinché tale rimborso possa essere riconosciuto, essendo ivi previsto quanto segue:
“Il diritto a richiedere le prestazioni del Fondo è riconosciuto a condizione che:
a. l’imputato sia stato assolto con le formule indicate al comma 1, escluso, rispetto all’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione;
b. la sentenza di assoluzione sia divenuta irrevocabile e per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, oppure a seguito di modifica dell’imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, sia stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
c. l’imputato assolto non abbia beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;
d. l’imputato assolto non abbia ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell’art. 542 del codice di procedura penale;
e. l’imputato assolto non abbia diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende in forza dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
f. l’istanza riguardi una sentenza divenuta irrevocabile nell’anno precedente a quello della sua presentazione”.
Tal che ne consegue che il diritto a richiedere le prestazioni del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti non può essere riconosciuto se:
1) l’imputato sia stato assolto con le formule indicate al comma 2 dell’art. 530 c.p.p. salvo il caso in cui l’imputato sia stata assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in quanto il reato contestato è stato depenalizzato;
2) la sentenza di assoluzione non sia divenuta irrevocabile e per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, oppure a seguito di modifica dell’imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, non sia stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
3) l’imputato assolto abbia beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
4) l’imputato assolto abbia ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 427 del codice di procedura penale[1] ovvero dell’art. 542 del codice di procedura penale[2];
5) l’imputato assolto abbia diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende in forza dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 che, come è noto, stabilisce che le “spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato” (primo periodo) fermo restando che le “amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità” (secondo periodo);
6) l’istanza non riguardi una sentenza divenuta irrevocabile nell’anno precedente a quello della sua presentazione.
Detto questo, al comma terzo, invece, è enunciato che il “Fondo eroga i rimborsi esclusivamente nei limiti delle risorse annualmente assegnate al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 1020, della legge” e dunque per una dotazione pari ad euro 8 milioni annui a decorrere dall’anno 2021.
Infine, al comma quarto è preveduto che ciascuna “istanza di rimborso è accoglibile esclusivamente fino all’importo massimo di euro 10.500,00” e, di conseguenza, non si può chiedere un rimborso delle spese legali superiore a questo importo.
Istanza di accesso al Fondo
Per quanto riguarda l’istanza di accesso al Fondo, all’art. 3 è previsto che il “richiedente presenta istanza di accesso al Fondo esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due” (comma primo) fermo restando che l’istanza:
I) “deve essere presentata personalmente dall’imputato o, nel caso di imputati minorenni o incapaci, dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale” (comma secondo);
II) “deve indicare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[3]:
a. i dati anagrafici e il codice fiscale dell’imputato assolto, ove diversi dal richiedente;
b. l’Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile, la data della sentenza, la data di irrevocabilità, il numero del registro notizie di reato e il numero del registro generale dell’Ufficio gip/gup o del dibattimento che ha emesso la sentenza;
c. le formule con le quali l’imputato è stato assolto;
d. l’attestazione che per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, oppure a seguito di modifica dell’imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, è stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
e. la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l’azione penale alla data in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile;
f. il grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza, specificando se la sentenza è stata emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione;
g. il totale delle spese legali per le quali è chiesto il rimborso;
h. l’attestazione che l’importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell’Ordine;
i. l’attestazione che l’imputato non ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
l. l’attestazione che l’imputato non ha ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell’art. 542 del codice di procedura penale;
m. l’attestazione che l’imputato non ha diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende in forza dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
n. il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione;
o. le coordinate identificative del conto corrente bancario o postale presso cui il richiedente intende ricevere il rimborso;
p. l’indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, ove intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative all’istanza” (comma terzo);
III) “deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione” (comma quinto, primo periodo) mentre le “istanze presentate dopo tale termine non saranno esaminate” (comma quinto, secondo periodo) così come le “istanze non completate in tutti gli elementi elencati dal comma 3 e prive della documentazione indicata dal comma 4 non saranno valutate” (comma sesto).
Ebbene, proprio in relazione al comma appena citato, ossia il comma sesto, al comma quarto è per l’appunto preveduto quali documenti devono essere prodotti unitamente all’istanza essendo ivi disposto quanto sussegue:
“All’istanza debbono essere allegati:
a. la copia del documento di identità, in corso di validità, dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
b. la documentazione attestante la rappresentanza legale dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
c. la copia conforme della sentenza di assoluzione, rilasciata dalla cancelleria del giudice che l’ha emessa, corredata dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciato dalla medesima cancelleria;
d. la copia conforme dell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale nel procedimento concluso con la sentenza di assoluzione;
e. la documentazione comprovante la nomina, nell’ambito del procedimento concluso con la sentenza di assoluzione, del legale cui sono riferite le fatture per le spese legali rispetto alle quali è presentata l’istanza di rimborso;
f. le fatture emesse dal legale nominato difensore nel processo definito con sentenza di assoluzione, recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale, nonché quietanza del pagamento ricevuto;
g. il parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati;
h. la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della prestazione professionale tramite bonifico bancario;
i. la documentazione comprovante il reddito dichiarato ai sensi del comma 3, lettera n). 5”.
Come appena visto, invece, ove tale documentazione non sia acclusa all’istanza, quest’ultima non potrà essere presa in considerazione.
Criteri di valutazione delle istanze di accesso al Fondo
L’art. 4, proprio in relazione al fatto che, come rilevato prima, le risorse economiche per potere accedere al Fondo non sono illimitate, prevede dei criteri preferenziali di accesso essendo ivi disposto che le “istanze di accesso al Fondo validamente presentate ai sensi dell’art. 3, comma 1, vengono esaminate dando precedenza, nell’ordine: a. alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni; b. alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dal giudice d’appello, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre cinque anni e fino ad otto anni; c. alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza dal giudice di primo grado o comunque all’esito di un processo complessivamente durato fino a cinque anni” (primo comma) fermo restando che nell’“ambito di ciascuno dei gruppi sopra indicati viene data preferenza, in primo luogo, alle istanze degli imputati il cui processo ha complessivamente avuto una durata maggiore e, in caso di pari durata, alle istanze relative ad imputati assolti con reddito inferiore” (secondo comma).
Procedura di verifica e mandato di pagamento
L’art. 5 regolamenta la procedura di verifica e mandato di pagamento.
In particolare, è disposto che, individuate “le istanze che possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all’art. 4 e dell’ammontare complessivo delle risorse assegnate per l’anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, il Ministero effettua un controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato nelle predette istanze e quanto emerge dalla documentazione allegata alle stesse, tramite proprio personale o avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a.” (comma primo) fermo restando che tale controllo “viene esteso alle istanze che, a seguito delle esclusioni di cui al comma 2, possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all’art. 4 e dell’ammontare complessivo delle risorse assegnate per l’anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero” (comma terzo).
Oltre a ciò, è previsto che le “istanze rispetto alle quali mancano i presupposti di accesso al Fondo di cui all’art. 2 oppure non vi è corrispondenza tra quanto dichiarato e i documenti allegati oppure tra quanto dichiarato e gli accertamenti svolti sono escluse dall’ordine di precedenza” (comma secondo) e, in tal caso, unitamente a quello in cui tali istanze non siano state validamente presentate ai sensi dell’art. 3, comma 6 oppure a causa dell’esaurimento delle risorse assegnate, per l’anno di riferimento, al capitolo n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, esse “non possono essere ripresentate” (comma quinto).
Ciò posto, al comma quarto è infine preveduto che, esaurita “l’attività di verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, il Ministero approva l’elenco delle istanze che possono essere accolte, con indicazione per ognuna dell’importo rimborsabile, ne dispone la pubblicazione nella medesima piattaforma digitale sulla quale è stata presentata l’istanza e, decorsi quindici giorni, ordina l’emissione del conseguente mandato di pagamento”.
Ambito di applicazione e disciplina transitoria
L’art. 6 disciplina l’ambito di applicazione e la disciplina transitoria di questo decreto statuendo, per un verso, che le “disposizioni del presente decreto si applicano alle sentenze divenute irrevocabili a far data dal 1° gennaio 2021” (comma primo), per altro verso, che, con “riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nell’anno 2021, in deroga all’art. 3, comma 5, del presente decreto, le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022” (comma secondo).
Note:
[1]Ai sensi del quale: “1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte. 3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all’imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. 4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell’articolo 428, il querelante, l’imputato e il responsabile civile. 5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell’articolo 340 comma 4” c.p.p..
[2]Secondo cui: “1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell’articolo 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile. 2. L’avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante”.
[3]Alla stregua del quale: “1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”.
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