Tar Napoli si pronuncia sulle ordinanze contingibili e urgenti in ambito scolastico

Il Tar Napoli, sez. V, dec., 10 gennaio 2022, n. 19  ha sospeso l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2022, impugnata da alcuni genitori di minori frequentanti la scuola dell’obbligo (elementari e medie), nella parte in cui dispone la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in tutte le scuole della Regione Campania fino al 29 gennaio 2022; tale ordinanza, infatti, si pone in contrasto con il d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 e, quindi, da una normativa di rango primario e sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo.
Sul punto le seguenti questioni:

Le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ai tempi del coronavirus;
La giurisprudenza più recente in tema di ragionevolezza e proporzionalità delle ordinanze contingibili e urgenti;
Il principio di legalità e le ordinanze contingibili e urgenti nell’era del Covid-19.

La natura delle ordinanze extra ordinem
Il potere delle ordinanze extra ordinem quale strumento atipico cui ricorrere in casi di eccezionale urgenza, necessita di un’esatta delimitazione dei confini entro i quali le ordinanze effettivamente adottate possano considerarsi legittime.
Esse pertanto:

non dovranno violare i precetti costituzionali, come quelli relativi a materie coperte da riserva assoluta di legge,
non dovranno violare gli altri principi generali dell’ordinamento non deducibili da norme costituzionali.

A ciò si aggiunga che la recente giurisprudenza ha stabilito il seguente il principio di diritto secondo cui: “l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti postula “la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento“.
Questa definizione permette di comprendere con chiarezza i concetti di urgenza e contingibilità individuati dal legislatore quali presupposti fondanti il potere del Sindaco di adottare provvedimenti diretti ad incidere sulle libertà personali degli individui attraverso l’imposizione, il divieto o la regolamentazione di determinati comportamenti.
I caratteri di urgenza e contingibilità si concretizzano quindi in :
-L’urgenza, nello specifico, è caratterizzata dall’impossibilità di differire nel tempo l’intervento dell’Autorità al fine di scongiurare l’ipotesi di un danno incombente.
-La contingibilità, invece, mette in luce la natura residuale dell’ordinanza sindacale, il cui ricorso si rende necessario al verificarsi di situazioni non altrimenti disciplinate dall’ordinamento giuridico.
Si approfondisca con:

Diritti costituzionali ai tempi del covid-19. Gerarchia e legittime limitazioni
I diritti costituzionali vengono limitati per gestire l’emergenza epidemiologica

La questione sottesa al Tar Napoli
La questione ha riguardo un’ordinanza regionale del Presidente della Giunta della Campania, relativa alla estrema contagiosità della nuova variante denominata “Omicron”, che si intenderebbe “contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19”, sul presupposto della sua astratta ammissibilità, legittimità e riconducibilità al genus delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute, mediante le quali sarebbe possibile individuare misure più restrittive rispetto a quelle assunte a livello generale in presenza di accertato aggravamento del rischio sanitario.
Tali misure attuerebbero quanto già disposto dall’art. 1, d.l. 6 agosto 2021, n. 111. Tale normativa risulta aver natura di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio”; il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività.
Pertanto, l’attività scolastica risulta già minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario, le quali si occupano di tutelare l’interesse primario alla salute, individuale e collettiva.
Si conclude ritenendo che il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori risulta già stato eseguito a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera ad esso rimessa e insindacabile dal giudice se non nella forma dell’incidente di costituzionalità.
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