Green pass, nuovo decreto gennaio 2022. Domande e Risposte

Anno nuovo, decreto nuovo ed è significativo che il primo decreto del 2022 ( Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2021) riguardi, ovviamente, il nostro ormai fedele amico green pass.
Dall’obbligo di vaccino per gli over 50 al caos per la ripresa delle scuole, ecco un’altra sessione di Domande&Risposte per aiutarvi a chiarire i dubbi. Per tutto quanto non specificamente menzionato qui, restano valide le risposte già date in questo articolo.
Indice:

Da quando entra in vigore il nuovo decreto green pass n. 1/2022?
Chi è obbligato a vaccinarsi?
Entro quando i soggetti con più di 50 anni devono vaccinarsi?
Che cosa succede se i cittadini con più di 50 anni non si vaccinano?
Chi emetterà la sanzione?
Per quali categorie di lavoratori è obbligatorio il vaccino?
Che green pass ci vuole per andare a lavorare?
Il green pass base serve ancora a qualcosa?
Quali sono le sanzioni per il lavoratore in caso di assenza di green pass?
Che cosa devono fare le scuole dell’infanzia in caso di uno o più positivi tra gli allievi?
Che cosa devono fare le scuole elementari (primarie di primo grado) in caso di uno o più positivi tra gli allievi?
Che cosa devono fare le scuole medie (primarie di secondo grado) e superiori (secondarie) in caso di uno o più positivi tra gli allievi?

1. Da quando entra in vigore il nuovo decreto green pass n. 1/2022?
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2022 ed è entrato in vigore il giorno successivo, ossia l’8 gennaio 2022.
2. Chi è obbligato a vaccinarsi?
Tutti i cittadini italiani e i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.
3. Entro quando i soggetti con più di 50 anni devono vaccinarsi?
A partire dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.
4. Che cosa succede se i cittadini con più di 50 anni non si vaccinano?
Per coloro i quali entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale (prima dose) o dopo il 1° febbraio 2022 non abbiano completato il ciclo (second dose) o non abbiano effettuato il richiamo entro i termini di validità del green pass, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro.
5. Chi emetterà la sanzione?
La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, a seguito del procedimento amministrativo previsto dal decreto.
6. Per quali categorie di lavoratori è obbligatorio il vaccino?
A partire dal 15 febbraio 2022 si aggiungono ai precedenti lavoratori obbligati al vaccino (personale sanitario, personale scolastico, forze dell’ordine e lavoratori delle RSA) anche il personale universitario senza limiti di età.
7. Che green pass ci vuole per andare a lavorare?
A partire dal 15 febbraio servirà il green pass rafforzato per tutti i lavoratori pubblici e privati con più di 50 anni. Sarà sufficiente il base per chi ha meno di 50 anni (questo al momento in cui si scrive).
8. Il green pass base serve ancora a qualcosa?
Serve per andare a lavorare se hai meno di 50 anni.
Inoltre, dal 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) per accedere ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.) e per colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori.
Dal 1° febbraio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con apposito dpcm che verrà emesso entro quindici giorni a decorrere dall’8 gennaio).
9. Quali sono le sanzioni per il lavoratore in caso di assenza di green pass?
I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che non abbiano il green pass rafforzato o che vengano trovati sprovvisti al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sarà dovuto lo stipendio né alcun altro trattamento economico.
Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno 2022.
È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.
10. Che cosa devono fare le scuole dell’infanzia in caso di uno o più positivi tra gli allievi?
Con un solo positivo in classe si applica la sospensione delle attività per la durata di dieci giorni per tutta la classe.
11. Che cosa devono fare le scuole elementari (primarie di primo grado) in caso di uno o più positivi tra gli allievi?
Con un solo positivo in classe si applica la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni. Con due o più positivi in classe, tutta la classe andrà in DAD per dieci giorni.
12. Che cosa devono fare le scuole medie (primarie di secondo grado) e superiori (secondarie) in caso di uno o più positivi tra gli allievi?
Con un solo positivo in classe si applica la sorveglianza e l’utilizzo in classe di mascherine di tipo FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la DAD per gli allievi che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre positivi nella stessa classe è prevista la DAD per 10 giorni.

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