Il recepimento delle coordinate europee sulla lotta al riciclaggio
Note a margine del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195.
Indice:
Le premesse: l’attuazione della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018.
Le modifiche al (la parte generale del) Codice penale. La nuova versione del delitto comune del cittadino all’estero.
Segue – La nuova ipotesi della confisca in casi particolari ex art. 240 bis c.p.
Il restyling delle fattispecie incriminatrici di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.
Conclusioni
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1.Le premesse: l’attuazione della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018.
Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del 30 novembre 2021[1] il Consiglio dei ministri ha adempiuto agli obblighi comunitari adottando il decreto legislativo 8 novembre 2021, nr.195 che entrerà in vigore il 15 dicembre 2021.
Il decreto legislativo nr.195/2021 – promulgato dal presidente della Repubblica ex artt.76 e 87 comma 5 Cost. – reca l’attuazione della Direttiva unionale 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.
Il viatico promulgativo del testo legislativo in parola transita per l’art.14 della legge 23 agosto 1988, nr.400; per gli artt.31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, nr.234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea nonché per la legge 22 aprile 2021, nr.53, recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’U.E.[2].
Il transito legislativo che ha visto l’adozione della Direttiva nr.1673 del 2018 – risalente al 23 ottobre del 2018 – inerisce direttamente al Codice penale italiano vigente, approvato, pur con le molteplici modificazioni e integrazioni che lo hanno interessato, con regio decreto 19 ottobre 1930, nr.1398.
Una preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana è stata adottata nella riunione del 5 agosto 2021; sono quindi stati acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si è quindi giunti alla deliberazione del Consiglio dei ministri adottato nella riunione del 4 novembre 2021.
Sono intervenuti nella proposta di legislazione governativa, oltre al presidente del Consiglio dei ministri e al guardasigilli, i ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il ministro dell’Economia e delle Finanze. In tali forme e modi si è giunti all’emanazione del decreto legislativo in rassegna recante modifiche al Codice penale[3].
La consistente novella legislativa al Codice penale, di cui è parola nel presente lavoro, attua modifiche al Codice penale italiano vigente sul duplice versante della parte generale – gli artt.9 e 240-bis c.p. – e della parte speciale: gli artt.648, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1..
Vediamone partitamente.
Le modifiche al Codice penale. La nuova versione del delitto comune del cittadino all’estero.
Come noto nell’ambito del primo titolo del Codice penale italiano il legislatore si occupa della legge penale ed in particolare delle sue modalità applicative. In tale ambito, dopo aver passato in rassegna i reati commessi all’estero e incondizionatamente punibili nel territorio dello Stato, a prescindere se commessi da un cittadino o da uno straniero, si occupa, in contrapposizione a questi, dei cosiddetti delitti comuni all’estero commessi dal cittadino ovvero dallo straniero[4].
Il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni è punito, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, secondo la medesima legge. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di durata minore il colpevole è punito a richiesta del guardasigilli ovvero a istanza o a querela della persona offesa.
Negl’indicati casi, qualora si tratta di delitto commesso in danno delle istituzioni comunitarie europee ovvero di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della Giustizia sempre che l’estradizione di lui non sia stata concessa ovvero non sia stata accertata dal governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
La novella legislativa di attuazione comunitaria incide sulla fattispecie del delitto comune del cittadino all’estero statuendo che nei casi sopra indicati la richiesta del guardasigilli o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per taluni specifici delitti: quelli previsti dagli artt.320, 321 e 346-bis c.p.[5]; la novella all’indicato trittico normativo delle fattispecie incriminatrici commettibili da un pubblico agente contro la P.A. aggiunge esplicitamente le fattispecie – sulle quali s’indugerà amplius in seguito – di ricettazione e autoriciclaggio ex artt.648 e 648-ter.1 c.p..
Ordunque a far data dal 15 dicembre 2021 la ricettazione e l’autoriciclaggio commessi dal cittadino in territorio estero sono puniti direttamente nel nostro Paese senza bisogno di alcuna condizione di procedibilità sia in termini di richiesta che in termini di istanza o querela.
Segue – La nuova ipotesi della confisca in casi particolari ex art. 240-bis c.p.
Come noto la confisca, quale misura di sicurezza patrimoniale – come viene ancora etichettata nel sistema penale vigente nel nostro Paese – si sostanzia, nella sua forma ordinaria, nella facoltà del giudice di ordinare l’ablazione delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, laddove intervenga sentenza di condanna all’esito del procedimento penale. È questa la confisca cosiddetta facoltativa disciplinata dall’art.240 del Codice penale a chiusura del titolo ottavo, del libro primo intestato alle misure amministrative di sicurezza.
Il capoverso della fattispecie disciplinante la confisca si occupa dei casi di cosiddetta confisca obbligatoria. Si tratta delle cose che costituiscono il prezzo del reato ovvero di quelle cose la fabbricazione, l’uso, il porto o l’alienazione delle quali costituisce reato; in tali ultime ipotesi anche se non è stata pronunciata condanna.
Peraltro, l’indicata disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
A fronte di tale contesto normativo nel quale la fattispecie di confisca ex art.240 c.p. è stata plurimamente novellata nel corso degli anni[6] il legislatore nazionale con l’art.6, co. 1, del decreto legislativo 1° marzo 2018, nr.21, recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, ha introdotto nel sistema codicistico l’art.240-bis rubricandolo confisca in casi particolari[7]. Su tale fattispecie incide la novella di attuazione comunitaria di cui è parola in questa sede.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art.444 c.p.p. per taluno dei delitti previsti dall’art.51 co.3-bis[8] c.p.p. nonché per una serie di delitti configurati nella prima parte del primo comma dell’art.240-bis del Codice penale, in uno al reato di cui all’art.2635[9] del Codice civile o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
La fattispecie di confisca cosiddetta in casi particolari si rivela essere particolarmente pregnante sotto il versante dell’aggressività patrimoniale. Infatti, in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.
Negl’indicati casi, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità suindicate, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha le disponibilità anche per interposta persona.
Ordunque il capoverso dell’art.240-bis del Codice penale vigente in Italia si atteggia a norma generale di riferimento per la confisca cd. per equivalente e nel parificarla in termini di obbligatorietà a quella di cui al primo comma, inerenti ai casi particolari di confisca, la pone in linea col capoverso della matrice normativa di cui al secondo comma dell’art.240 c.p.. Conseguentemente la confisca per equivalente non si rivela essere un provvedimento privativo della libertà patrimoniale di tipo facoltativo bensì obbligatorio e doveroso nella sua adozione da parte del giudice.
Su tale piattaforma normativa in materia interviene in sede di adeguamento unionale il legislatore italiano inserendo, nel catalogo dei casi particolari contenuti nel co.1 dell’art.240-bis c.p., in relazione alla fattispecie di ricettazione prevista e punita dall’art.648 c.p. la dicitura “esclusa la fattispecie di cui al quarto comma”.
Per la rilevanza di tale novella legislativa si comprenderà ancor di più nel prossimo paragrafo.
Il restyling delle fattispecie incriminatrici di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.
L’impostazione dogmatico–scientifica e le sue conseguenze applicative in termini pratico-giuridiche delle fattispecie delittuose contemplate dagli artt.648 e seguenti c.p. è nota. Le fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio si ascrivono tutte alla classe criminale dei delitti di perpetrazione e/o consolidamento dell’altrui o della propria attività illecita[10].
La novella di adeguamento comunitario in rassegna nelle pagine che qui si presentano insiste su tutte e quattro le fattispecie or ora menzionate. Vi è un tratto comune che le lega tutte: l’inserimento di un principio chiave, esplicitato in termini di fattispecie criminosa fortemente voluta dalla Direttiva unionale nr.1673 del 2018 di cui il decreto legislativo nr.195 del 2021 in rassegna è normativa di attuazione.
Sia per la ricettazione, sia per il riciclaggio, sia per l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sia per l’autoriciclaggio, viene criminalizzata la condotta dell’autore dei fatti indicati allorquando riguarda “denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi”[11].
La novella adeguatrice alle coordinate comunitarie di cui è parola nel presente lavoro ha peraltro rimodulato l’organizzazione dei commi della quadruplice intelaiatura criminosa dei delitti in commento. A titolo meramente esemplificativo, l’aggravante a effetto ordinario della commissione del fatto di un esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’ipotesi di ricettazione è preveduta nel terzo comma dell’art.648 c.p. laddove si è ristrutturata integralmente l’attenuante a effetto speciale nel caso di fatto di particolare tenuità: si applica la pena della reclusione fino a 6 anni e della multa fino a euro 1000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione fino a 3 anni e della multa fino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
Ulteriore restyling normativo dovuto è quello inerente all’ultimo comma dell’art.648 c.p. adoperato, con costanza, anche nelle ipotesi di cui agli artt.648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.. Difatti nelle tre fattispecie da ultimo richiamate – rispettivamente negli ultimi commi delle fattispecie in parola – vi è l’espresso richiamo all’applicabilità dell’ultimo comma dell’art.648 c.p..
In virtù di tale disposizione incriminatrice le norme profilanti la condotta punita dai quattro articoli in discorso si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile ovvero non è punibile o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Di particolare menzione è l’incidenza della novella adeguatrice sul tessuto normativo della fattispecie di autoriciclaggio ex art.648-ter.1 c.p. Nel terzo comma della nuova ipotesi delittuosa si prevede una espressa circostanza attenuante a efficacia ordinaria. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilità la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
Va da ultimo segnalato l’ammodernamento della fattispecie oggi contenuta nel quarto comma dell’art.648-ter.1. Si tratta di un accomodamento per così dire tardivo rispetto alla previsione della riserva di codice di cui si è detto in precedenza[12]. Difatti il legislatore ha mantenuto fermo il principio dell’applicabilità comunque delle pene previste dal primo comma dell’art.648-ter.1 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità afferenti i reati connessi ad attività mafiose in virtù delle circostanze aggravanti e attenuanti oggi previste dall’art.416-bis.1[13] c.p. che ha così sostituito l’art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, nr.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, nr.203 e successive modificazioni.
Nell’ambito della fattispecie di autoriciclaggio resta comunque, non incisa dalla Direttiva unionale di cui il decreto legislativo 195 è attuazione la non punibilità delle condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale[14].
Per tutto il resto le fattispecie di perpetrazione e consolidamento delittuoso restano pressoché immutate rispetto al loro impianto originario di stampo codicistico. Resta vigente, come ovvio, la clausola di sussidiarietà del “fuori dei casi di concorso del reato” che accomuna le fattispecie di ricettazione e di riciclaggio così come quella del “fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt.648 e 648-bis” che caratterizza l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita[15].
In buona sostanza, le quattro fattispecie delittuose preposte dal sistema penale a livello codicistico alla repressione delle condotte di perpetrazione eo consolidamento di una precedente azione criminale (altrui o, nell’ipotesi di autoriciclaggio, eventualmente propria) vedono, con la novella in commento, una integrazione sostanziale – la fattispecie contravvenzionale quale reato presupposto – e consequenziali accorgimenti dipendenti funzionali all’armonizzazione del sistema.
Conclusioni
Il recepimento delle coordinate unionali sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale attuate dal decreto legislativo nr.195 del 2021 al quale le presenti note sono dedicate, si sostanziano in accorgimenti e, in taluni casi, doverosi rifacimenti di talune fattispecie contenute nel sistema codicistico penale vigente.
Al di là della rimodulazione dei commi nei quali si articolano le fattispecie in discorso, si può ben dire, come su evidenziato, che la vera novità si sostanzia nell’introduzione del reato presupposto in termini contravvenzionali.
A fronte di tale introduzione della fattispecie contravvenzionale sul proscenio dei delitti di perpetrazione e consolidamento dell’altrui attività criminale o, nel caso di autoriciclaggio anche della propria, le novelle che hanno inerito agli artt.9 e 240-bis c.p. – rispettivamente intestati al delitto comune del cittadino all’estero e alla confisca in casi particolari – fungono da necessario adattamento di quelle fattispecie alla modifica delle quattro ipotesi delittuose di cui agli artt.648 e seguenti c.p..
Non paiono sussistere seri problemi in ordine alla tenuta del sistema investigativo e di accertamento processuale in materia di occultamento o ripulitura di danaro sporco; anzi l’inserimento della fattispecie contravvenzionale nell’ambito dei reati presupposto rende patente la volontà legislativa – sia a livello europeo sia nazionale – di rendere ancora più incisiva l’azione di contrasto ai fenomeni criminali individuati dalle fattispecie in commento ed all’attività criminale ad esse sovente collegata[16].
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Note
[1] G.U. nr.285 – supplemento ordinario nr.41.
[2] Cd. legge di delegazione europea 2019–2020 e in particolare, l’art.1, comma 1 dell’allegato A nr.2.
[3] Il decreto legislativo nr.195/2021 si compone di un articolo invero assai denso e di una norma – l’art.2 – recante la consueta clausola di invarianza finanziaria in virtù della quale dall’attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[4] Si tratta delle fattispecie di cui agli artt.9 e 10 del Codice penale indagate nell’ambito di una moderna sistematica giuridica da S. Ricchitelli in Fondamenti di Diritto Internazionale Penale (D.I.PE.) – Oggetto, fondamenti e partizioni della materia, La Nuova Mezzina, Molfetta, 2016.
[5] Art.320 c.p., Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. – Art.321 c.p., Pene per il corruttore: Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. – Art.346 c.p., Millantato credito: [Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.]. – Si tratta di un emendamento adottato dall’art.1, co.1, lett. a) della legge 9 gennaio 2019, nr.3 e decorrente dal 31 gennaio 2019. Cosiddetta legge spazza corrotti di modifica allo statuto penale della P.A., sulla quale vedi amplius S. Ricchitelli, Il <<pacchetto>> anticorruzione nella legge 9 gennaio 2019, n.3, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Il nuovo volto dello statuto penale della pubblica amministrazione, in Gazzetta Forense nr.4/2019, Giapeto, Napoli.
[6] Si pensi per tutti all’introduzione del nr.1-bis nel capoverso dell’articolo in parola introdotto dall’art.1 della legge 15 febbraio 2012, nr.12, recante norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica in vigore dal 9 maggio 2012.
[7] Sulla riserva di codice nella materia penale a norma dell’art.1, co.85, lett. q) della legge 23 giugno 2017, nr.103, nota come riforma Orlando, vedi S. RICCHITELLI, L’era della codificazione. Note a margine del principio della riserva di codice nella materia penale, in Itinerari Giuridici, Giapeto, Napoli, 2019. – Nel testo dell’indicata pubblicazione è profilata la metamorfosi della fattispecie che accorpa le disposizioni di cui agli artt.12 sexies, co. 1 e 2-ter del decreto-legge 8 agosto 1992, nr.306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, nr.356 recante modifiche urgenti al nuovo Codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa; nel testo dell’articolo viene spiegata l’abrogazione delle disposizioni legislative da ultimo citate ad opera dell’art.7 del decreto legislativo nr.21/2018 cit. nel testo.
[8] Art.51, co. 3-bis c.p.p., 51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale: […] Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. […].
[9] Art.2635 c.c., Corruzione tra privati: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. [Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.]. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
[10] Chi scrive ha sulla tematica oggetto del presente paragrafo una produzione alquanto consistente; le pubblicazioni offerte in materia attraversano tutta l’evoluzione legislativa delle problematiche affrontate nel presente paragrafo e ne offrono anche le coordinate storiche, culturali e di politica legislativa. Si vedano in proposito: S. RICCHITELLI, Come il nuovo diritto penale societario ha ritracciato i confini della bancarotta, in Diritto & Giustizia, Infogiuridica S.p.a., Milano, 2007; S. RICCHITELLI, Reati societari e indagini patrimoniali: tecniche di investigazione e metodi di accertamento, in Diritto & Giustizia, Infogiuridica S.p.a., Milano, 2007; S. RICCHITELLI, La fattispecie di autoriciclaggio nel sistema penale italiano: una prima lettura, (Saggio in collana Diritto e Economia), Giapeto, 2014; S. RICCHITELLI, La Suprema Corte di Cassazione sull’autoriciclaggio: bancarotta per “distrazione” e alert per i soggetti obbligati. Il punto della situazione a cinque anni dall’entrata in vigore dell’art. 648 ter.1 c.p.; breve promemoria, in www.diritto.it, Maggioli, luglio 2019; S. RICCHITELLI, Il restyling della criminalità fiscale operato col d.l. 26 ottobre 2019, n. 124. Prime note sul nuovo volto del sistema penale tributario in Italia, in www.diritto.it, Maggioli, novembre 2019; S. RICCHITELLI, Il difficile rapporto tra riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari tra investigazioni preliminari, e segnalazione di operazioni sospette, in Responsabilità e antiriciclaggio, nr.1, Wolters Kluvert Italia S.r.l., 2021; S. RICCHITELLI, Spunti per uno studio sul linguaggio giuridico nell’ambito del contrasto alla criminalità economica. Paradigmi ed esemplificazioni pratiche Il Riciclaggio nel Codice penale italiano vigente, in Scritti giuridici, La Nuova Mezzina, Molfetta, 2014.
[11] Si tratta degli attuali – dal 15 dicembre 2021 – commi: 2 dell’art.648, 2 dell’art.648-bis, 2 dell’art.648-ter e 2 dell’art.648-ter.1. In particolare su tale ultima norma incriminatrice – autoriciclaggio – vedi amplius, per una ricostruzione a tutt’oggi valida ed efficace, la nostra monografia in istant-book all’indomani della legge 15 dicembre 2014, nr.186 che lo ha inserito nel sistema codicistico S. RICCHITELLI, La fattispecie di autoriciclaggio nel sistema penale italiano: una prima lettura, cit. in nota nr.10.
[12] Cfr. nota nr.7.
[13] Art.416-bis.1 Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose: Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante. Per i delitti di cui all’articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.
[14] Su tale peculiare aspetto della fattispecie di cui all’art.648-ter.1, inserito dall’art.3, co.6 della legge 15 dicembre 2014, nr.186, vedi nel dettaglio S. RICCHITELLI, La fattispecie di autoriciclaggio nel sistema penale italiano: una prima lettura, cit. in nota nr.10.
[15] La diminuzione della pena nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art.648 c.p. continua a caratterizzare la fattispecie di cui all’art.648-ter.
[16] Il tutto ancorché, come riportato nel testo, si sia ritenuto di ancorare- in termini di rilevanza penale- la fattispecie contravvenzionale ad una pena superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi di arresto.
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