Nel contratto di mutuo l’interesse di mora va sganciato dal tir ed ha un proprio tasso soglia

Il taeg resta leggero: va sempre esclusa la commissione di estinzione anticipata
Favorevole al ceto bancario: il Tribunale di Palmi, in un giudizio di opposizione a precetto, si pronuncia in merito alla usurarietà degli interessi moratori; commissione di estinzione anticipata; calcolo dell’interesse di mora in rapporto al TIR; erronea o mancata indicazione dell’ISC.
La Banca ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.
In data 19.11.2021, il Tribunale di Palmi ha pubblicato la sentenza n. 955/21, con cui ha precisato: profili particolarmente interessanti in materia di autonoma usurarietà degli interessi moratori; non inclusione della commissione di estinzione anticipata per la verifica della usurarietà; errato calcolo dell’interesse di mora in rapporto al TIR; erronea o mancata indicazione dell’ISC.
1.Sull’usura
In un giudizio di opposizione a precetto, il Tribunale di Palmi ha statuito che la normativa anti usura si applica anche agli interessi moratori facendo riferimento ai tassi soglia vigenti all’atto della conclusione del contratto ed applicando le opportune maggiorazioni (2.1% e successive modifiche).
Il Giudice calabrese ha poi escluso ogni tipo di sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora, perché sono grandezze disomogenee ed hanno con differente funzione: corrispettiva i primi, risarcitoria, sostitutiva ed eventuale i secondi.
Il Tribunale ha preso posizione in merito alla nullità ex art. 1815 c.c. che, ha precisato, va limitata solo all’interesse per il quale si sia verificato il superamento del tasso soglia e non coinvolge erga omnes tutti gli interessi, sia corrispettivi che moratori: se sono usurari i soli interessi moratori, sono questi sono “illeciti e preclusi”, rimanendo comunque valido il disposto dell’art. 1284 c.c. che consente di applicare gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
2. Sulla commissione di estinzione anticipata
Il Magistrato calabrese dedica spazio alla esclusione della commissione di estinzione anticipata dal computo per la verifica della usurarietà, perché voce non ricompresa nelle Istruzioni della Banca d’Italia tra quelle pertinenti; viene fatto esplicito richiamo al punto C4 delle Istruzioni che considera “eventuali” dette commissioni, non includendole tra gli oneri rilevanti ai fini della verifica della usurarietà, anche perché esse non hanno natura remunerativa, ma solo compensativa della estinzione anticipata.
3. Tasso di mora sganciato dal TIR
Il Tribunale di Palmi, entrando nel merito tecnico, statuisce che non è corretto calcolare il tasso di interesse di mora in rapporto al TIR (Tasso interno di rendimento), in quanto tale Tasso interno sviluppa una proiezione futura di ipotetici ritardi dei pagamenti delle rate di mutuo e restituisce la presunzione del rendimento del prestito concesso, mentre la sentenza SS.UU. C.Cass. 19597 del 18.9.2020 e la sent. n. 27442 del 30.10.2018 C. Cass. civile sez. III, impongono la commisurazione tra il tasso di mora ed il “proprio” tasso soglia, ottenuto apportando le relative maggiorazioni.
4. Sulla mancata indicazione dell’ISC
In merito alla errata o mancata indicazione dell’ISC nel mutuo, il Tribunale ha chiarito che essa non comporta la nullità testuale del contratto di mutuo ex art. 117 Tub, giacché il TAEG/ISC non è un tasso di interesse, né una condizione economica, ma ha una mera funzione informativa. È stato anche ben chiaro, il Magistrato calabrese, nel precisare che un TAEG/ISC dissimile da quello sviluppato seguendo le Istruzioni della Banca d’Italia, non determina una maggiore onerosità del finanziamento e nel circoscrivere l’ipotesi di nullità per erronea o mancata indicazione del TAEG/ISC, al solo ambito del credito al consumo.
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