Affidamento di figli minori maltrattati dal padre con la madre che non lo impedisce
Spesso accade che in alcune famiglie i contrasti tra marito e moglie siano molto accesi e a farne le spese siano i figli.
Non sono esclusivamente litigi verbali, che possono avvenire in ogni coppia, a volte i mariti sfogano la loro aggressività sulle mogli e sui figli, picchiandoli, umiliandoli e compiendo ogni genere di violenze.
In simili situazioni, quando i figli minori vengono maltrattati da un genitore si deve ricorrere all’affidamento esclusivo all’altro genitore, se dovesse bastare a impedire che gli episodi proseguano, altrimenti si devono cercare altre soluzioni nella famiglia, se ci sono parenti che possano prendere in carico i piccoli.
Se anche questo non è possibile, si deve disporre l’affidamento extrafamiliare, collocando i minori in una comunità per mettere al sicuro la loro incolumità fisica e psichica.
In questo articolo scriveremo come funziona l’affidamento dei figli minori maltrattati da un genitore quando l’altro assume una posizione passiva senza fare niente per impedire le violenze. Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito importanti principi sulla questione, affrontando la vicenda di una famiglia con figli composta da genitori di nazionalità straniera, dove il padre era violento e la madre succube della situazione.
SOMMARIO:
Maltrattamenti in famiglia
In quali situazioni si può togliere un minore ai genitori?
Maltrattamenti del padre che la madre non non impedisce
Riforma Cartabia e Affidamento di minori vittime di violenza
Maltrattamento dei minori e affidamento preadottivo
1. Maltrattamenti in famiglia
I maltrattamenti in famiglia rappresentano un grave reato disciplinato all’articolo 572 del codice penale, che la legge punisce con la reclusione da uno a cinque anni ed è aggravato quando provoca lesioni.
Si tratta di un reato abituale, il comportamento violento deve essere ripetuto nel tempo e può consistere in qualsiasi azione vessatoria che infligga alle vittime sofferenze fisiche o morali.
Ogni genitore ha l’obbligo giuridico (art. 40, co.2, c.p.) di agire se l’altro si rende responsabile di violenze, maltrattamenti o abusi nei confronti dei figlim cercando di impedire simili eventi, denunciandoli subito all’autorità giudiziaria.
Questa posizione di garanzia e di controllo deriva direttamente dalle disposizioni dell’articolo 147 del codice civile, che sancisce l’obbligo del padre e della madre di mantenere, istruire, educare e assistere materialmente e moralmente i propri figli.
La tutela delle vittime di maltrattamenti familiari è rafforzata dal “Codice rosso”, che prevede una procedura giudiziaria accelerata e più efficace per reati che allarmano di più, come le violenze sessuali, i maltrattamenti e lo stalking rispetto ai procedimenti penali di carattere ordinario.
2. In quali situazioni si può togliere un minore ai genitori?
La legge sulle adozioni ( artt. 8 e 15 L. n. 184/1983) prevede la possibilità per il Tribunale dei minorenni di dichiarare l’adottabilità di coloro che si trovano in uno stato di abbandono morale e materiale.
A carico dei genitori che violano i loro doveri, per trascuratezza o abuso, può essere dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli, con la possibilità di allontanare il genitore, o il convivente, che maltratta il minore (art. 330 c.c.).
Nei casi meno gravi, un Giudice del Tribunale per i minorenni, oppure il Giudice della separazione o del divorzio può imporre l’adozione dei provvedimenti opportuni per tutelare il minore da qualsiasi “condotta pregiudizievole” che possa compiere nei suoi confronti un genitore (art. 333 c.c.).
Queste misure variano e si può arrivare all’allontanamento del minore dalla famiglia, con affidamento ai servizi sociali oppure a un istituto, come una casa famiglia o un altro tipo di struttura, se si verificano pregiudizi alla crescita e alla serenità dei figli.
L’articolo 403 del codice civile permette alle pubbliche autorità, comprese le forze dell’ordine, di adottare misure urgenti e cautelative, se dovesse risultare che il minore sia stato abbandonato oppure sia in stato di pericolo, per collocarlo in un “luogo sicuro” in attesa dei provvedimenti da parte del giudice.
La Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord.16/11/2021 n. 37714) ha afferma che, nei casi di affidamento preadottivo extrafamiliare, la valutazione dello stato di adottabilità deve avere molto rigore e dopo avere tentato qualsiasi misura possibile per salvaguardare la capacità educativa e affettiva nella famiglia, tenendo anche conto della presenza di altre figure diverse dai genitori, se riconosciute valide a rivolgere attenzioni al bambino, come i nonni materni o paterni.
Se in ambito familiare si verifica una situazione di degrado o di violenza, fisica o psicologica, e le azioni esterne di sostegno non risultano sufficienti, il bambino verrà allontanato dai genitori con un affido, che potrà essere temporaneo oppure definitivo.
3. Maltrattamenti del padre che la madre non non impedisce
Un’altra sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. sent.17/11/2021 n. 35110) ha stabilito che una madre, vittima con i figli di maltrattamenti e vessazioni da parte del marito, non debba perdere i figli a causa della situazione.
Il figlio non può andare in affidamento preadottivo neanche quando risulta che la madre tolleri i maltrattamenti compiuti dal padre, senza reagire.
Secondo la Corte, l’affidamento extrafamiliare resta na soluzione estrema, che deve essere presa i considerazione e valutata con molta cautela.
La vicenda è relativa a una madre moldava, residente in Italia da molti anni, sposata con un connazionale violento.
La donna, a causa dei maltrattamenti dell’uomo, che non era riuscita a impedire, rischiava di subire la dichiarazione di adottabilità della bambina.
I servizi sociali del Comune, su ordine del giudice minorile, avevano in precedenza affidato la piccola a una casa famiglia.
La sentenza delle Sezioni Unite ha sottolineato che i giudici che devono decidere sullo stato di abbandono di un bambino non si possono basare esclusivamente “sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui vive la madre, per effetto delle reiterate violenze subite dal partner”.
La donna era succube del marito e da diverso tempo subiva le sue prepotenze e aggressioni.
Per paura, aveva ritirato la denuncia che aveva sporto nei suoi confronti.
I Supremi Giudici hanno rilevato che durante il procedimento giudiziario non c’era stato un approfondimento sull’incapacità della donna di rivolgere le sue attenzioni alla figlia.
Il Collegio ha rilevato rileva che la procedura di affidamento preadottivo aperta in queste situazioni rischia di tradursi in una “vittimizzazione secondaria”, violando la Convenzione internazionale di Istanbul contro la violenza sulle donne e domestica (Conv. del Consiglio d’Europa del 11/05/2011, ratificata dall’Italia con L. n. 77/2013).
La Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d’Appello di Roma in modo che riveda la sua decisione.
Nel frattempo, i Supremi Giudici hanno confermato la sospensione della potestà genitoriale del padre violento.
4. Riforma Cartabia e Affidamento di minori vittime di violenza
Con la riforma dei processi civile e penale varata dal Governo e all’esame del Parlamento (detta “Riforma Cartabia” dal nome del ministro della Giustizia che l’ha proposta) è prevista l’istituzione di un Tribunale della famiglia, che assorbirà le attuali competenze dei Tribunali Civili in materia di separazioni, divorzi, unioni civili e convivenze, e del Tribunale per minorenni.
Si potenzieranno gli strumenti a disposizione del giudice per procedere alla tutela del minore anche con misure di salvaguardia e protezione.
Si prevederà anche un maggiore coordinamento tra il giudice penale e quello civile.-
Se in uno dei due procedimenti emerge la notizia di una violenza su un minore, è previsto lo scambio tempestivo delle informazioni tra le rispettive autorità giudiziarie, per consentire di adottare senza ritardo i provvedimenti opportuni sull’affido extrafamiliare del minore.
5. Maltrattamento dei minori e affidamento preadottivo
Il principio di diritto che ha affermato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella relativa sentenza è il seguente:
Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore, ai sensi art. 15 della legge n. 184 del 1983, è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell’art. 8 della stessa legge, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, e dei quali il giudice di merito deve dare conto nella decisione, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure formulati da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali.
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