Chi può fare da amministratore in una società di persone?

Procedere alla scelta di un amministratore non è sempre un compito facile. A volte, nelle società di capitali (Srl, Sapa, Spa), quando i soci non sono dei soggetti con specifiche capacità manageriali, si ricorre a professionisti esterni che si sappiano muovere e siano a conoscenza delle regole giuridiche, fiscali ed economiche. A questo proposito, qualcuno si è chiesto se sia possibile che nelle società di persone l’amministratore sia esterno.
La domanda sorge dal fatto che, nelle società di persone, prevale la componente personale, vale a dire, quella del lavoro dei soci, di conseguenza la presenza di un soggetto esterno potrebbe essere in contrasto con la sua natura. Sulla questione si è espressa la giurisprudenza e, da ultimo, il Tribunale di Roma (Trib. Roma, provv. Del 25/08/2021).
In questo articolo scriveremo qual è stata la soluzione alla quale sono arrivati i Giudici della Capitale.
Indice:

Snc, Sas, società semplici: chi fa l’amministratore?
L’amministratore nelle società di persone può essere esterno?
Nella Snc chi può fare l’amministratore?
È possibile lasciare l’amministrazione di una società di persone a una società di capitali?
L’amministratore di una società di persone può essere uno straniero?

1. Snc, Sas, società semplici: chi fa l’amministratore?
Nelle società di persone e di capitali la gestione è riservata esclusivamente agli amministratori, che hanno poteri estesi al compimento degli atti rivolti alla realizzazione dell’oggetto sociale e devono osservare diversi obblighi.
I requisiti di capacità richiesti per svolgere il ruolo di amministratore coincidono con quelli richiesti per svolgere il ruolo di socio.
Nelle società di persone (Snc, Sas, società semplici), l’amministrazione spetta a ogni socio che la esercita in modo disgiunto dagli altri. L’atto costitutivo però può disporre una diversa regola, secondo la quale i soci possono rinunciare al loro diritto di amministrare, introducendo delle regole che disciplinano la nomina e il funzionamento delle cariche amministrative.
In simili casi, la disciplina di legge ha carattere suppletivo e integrativo rispetto alla volontà dei soci.
Leggi anche l’articolo “Quali le differenze tra società di persone e società di capitali?”
2.  L’amministratore nelle società di persone può essere esterno?
L’amministratore di una società di persone può essere anche un soggetto esterno, vale a dire, qualcuno che non ricopra la qualità di socio. Fa eccezione la società in accomandita semplice (Sas) per la quale il legislatore ha esplicitamente previsto che esclusivamente i soci accomandatari possano assumere la carica di amministratore.
Un orientamento afferma che nelle società di persone l’amministratore può essere esclusivamente un socio.
Una simile conclusione nasce dal codice civile. Se per le società di capitali esiste una specifica norma che ammette la possibilità di un amministratore esterno, lo stesso non è previsto nella disciplina delle società di persone.
Leggi l’articolo “Le modalità di distinzione dei tipi di società”
L’articolo 2257 del codice civile al comma 1 dispone che, salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società semplice spetta a ognuno dei soci in modo disgiunto dagli altri, mentre l’articolo 2267del codice civile, stabilisce che delle obbligazioni sociali della stessa società rispondono i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Il Tribunale di Roma è arrivato alla conclusione opposta, sottolineando come, in seguito di una recente riforma, anche una società di capitali può acquisire partecipazioni in società di persone assumendo la qualità di socio illimitatamente responsabile.
Sostiene il Foro romano:
potrebbe sussistere una società di persone interamente partecipata da società di capitali», che dunque dovrebbe avvalersi, per lo svolgimento dell’incarico, del proprio organo amministrativo o, comunque, di soggetto da essa designato. In definitiva, riconosciuta la possibilità della partecipazione di società di capitali a società di persone, è inevitabile ammettere una “dissociazione” tra la qualità di socio e l’attività di amministrazione.
L’articolo 2318, comma 2 del codice civile, per le Sas dispone che l’amministrazione può essere affidata esclusivamente ai soci accomandatari.
Quando il legislatore ha voluto vietare l’attribuzione dell’amministrazione a un estraneo, lo ha fatto espressamente, sicché, conclude il giudice, in mancanza di una norma contraria, «sembra difficile negare che l’amministrazione possa essere affidata a un non socio nelle società di persone e in quelle in nome collettivo.
3. Nella Snc chi può fare l’amministratore?
Nell’atto costitutivo, i soci possono attribuire l’amministrazione:

ad alcuni soci con una amministrazione disgiuntiva
a tutti i soci con una amministrazione congiuntiva all’unanimità o a maggioranza
a un unico socio amministratore che compie tutti gli atti di amministrazione senza che gli altri soci possano interferire oppure opporsi alle sue operazioni.

Gli possono però imporre direttive vincolanti o particolari istruzioni.
L’amministratore unico non può essere un socio dipendente della società e può essere revocato in qualunque momento.

a una società di persone o di capitali
a un socio lavoratore dipendente (mai come unico amministratore).

L’orientamento principale sostiene che amministratori della Snc possono essere esclusivamente i soci.
Qualcuno sostiene che l’atto costitutivo possa attribuire il potere di amministrazione della Snc a un terzo non socio, restando unico oppure con altri amministratori soci.
Secondo questo orientamento, sostenuto anche da una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione Cassazione (Cass. 12 giugno 2009 n. 13761, Cass. 26 aprile 1996 n. 3887, Trib. Roma 25 agosto 2021 n. 4971; Campobasso, Ferri, Minervini, Tassinari, Vassalli) il terzo amministratore:

deve avere gli stessi requisiti di capacità richiesti per essere socio
non è personalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. Questo perché i terzi, attraverso la pubblicità legale, possono accertare l’estraneità del terzo dalla società e non fare affidamento sulla sua responsabilità
è revocabile dalla carica in ogni momento.

4. È possibile lasciare l’amministrazione di una società di persone a una società di capitali?
È opinione comune che una società di capitali o di persone che sia socia di una società di persone (compresa la Snc) ne può essere amministratore.
In un simile caso, deve designare nella propria assemblea ordinaria, per l’esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore (Trib. Roma 1 giugno 2020).
5. L’amministratore di una società di persone può essere uno straniero?
Uno straniero può essere amministratore a una condizione, che ci sia una convenzione tra l’Italia e il suo Paese di origine ed esista reciprocità in questo senso. La stessa regola si applica quando lo straniero richiede l’iscrizione a determinati albi professionali italiani.

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