Obbligo di fedeltà reciproca nel matrimonio e relativi provvedimenti legislativi

 Sommario:

Introduzione
In che cosa consiste l’infedeltà coniugale virtuale
Che cosa dice la legge sull’infedeltà virtuale?
In che cosa consiste l’addebito della separazione?
Quando c’è addebito nell’infedeltà virtuale?

Introduzione
I coniugi hanno l’obbligo di fedeltà reciproca, un dovere che nasce per legge in un modo automatico in seguito al matrimonio.
Nonostante possa sembrare un evento scontato comune a qualunque coppia unita sentimentalmente, in realtà la legge impone espressamente quest’obbligo esclusivamente alle coppie sposate.
Questo sta a significare che non accade lo stesso con le coppie di fatto registrate in Comune e neanche con le unioni civili.
L’ordinamento giuridico impone la reciproca fedeltà esclusivamente per il matrimonio.
In questa sede vedremo che cosa significa, in che cosa consiste un simile dovere, che cosa dice la legge in relazione all’infedeltà coniugale.
È evidente a chiunque che essere fedeli al proprio partner significa non intraprendere una relazione sentimentale con altri.
Esistono diversi modi di intraprendere una relazione, a maggior ragione di questi tempi che, attraverso lo schermo dello smartphone è possibile parlare con le persone in qualsiasi parte del mondo siano.
A questo proposito, ci si chiede quando si possa ritenere violato l’obbligo di fedeltà, se una relazione platonica possa avere delle conseguenze giuridiche, quale sia la posizione della legge in relazione all’infedeltà coniugale virtuale, se rilevi con un tradimento fisico, se venga giustificato l’addebito della separazione.
Situazioni di stretta attualità dei quali si scriverà in questo articolo.
In che cosa consiste l’infedeltà coniugale virtuale
L’infedeltà virtuale rappresenta lo specifico rapporto che si intrattiene con una persona diversa dal proprio coniuge attraverso gli strumenti che la moderna tecnologia mette a disposizione.
Un esempio classico di infedeltà virtuale è quello di coloro che iniziano una relazione sentimentale con una persona conosciuta in chat o su un sito di incontri.
In simili casi, nonostante il rapporto non venga consumato in modo fisico, si tratta sempre di una forma di infedeltà.
Come scritto nel paragrafo precedente, per violare l’obbligo di fedeltà non occorre per forza il classico adulterio, è sufficiente un tradimento sentimentale.
Si pone adesso la questione di capire quando il semplice scambio di messaggi si può trasformare in una relazione extraconiugale, vale a dire quando si verifica in modo concreto infedeltà virtuale.
In questa ipotesi rientra di sicuro il sopra menzionato sexting, che forse rappresenta la forma più concreta ed evidente di infedeltà virtuale.
Costituisce tradimento anche lo scambio di messaggi che ha un’evidente natura sentimentale, come ad esempio dichiarare il proprio amore oppure manifestare il desiderio di incontrarsi o di stare insieme.
Qualsiasi contenuto che comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge costituisce infedeltà virtuale, mentre si deve ritenere innocuo lo scambio di messaggi e telefonate dal contenuto amichevole, anche quando si ripete nel tempo.
Costituisce infedeltà virtuale ogni contenuto che comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.
Al contrario, deve ritenersi innocuo lo scambio di messaggi e telefonate dal contenuto evidentemente amichevole, anche quando ripetute costantemente nel tempo.
Che cosa dice la legge sull’infedeltà virtuale?
Che cosa dice la legge a proposito dell’infedeltà coniugale virtuale? Il codice civile, risalendo al lontano 1942 non dice niente.
Il vuoto normativo lo ha colmato la giurisprudenza, sostenendo che l’infedeltà virtuale può essere grave come il classico adulterio.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass., sent. n. 9348 del 16 aprile 2018), la violazione dell’obbligo di fedeltà sussiste anche in presenza di un rapporto extraconiugale on line.
Il tradimento virtuale è stato ritenuto contrario ai doveri matrimoniali e considerato alla stregua di qualsiasi altro tradimento, legittimando l’abbandono della casa familiare da parte del coniuge tradito.
Anche se potrebbe apparire meno eclatante dell’adulterio fisico, l’infedeltà virtuale rientra a qualsiasi effetto nella categoria dell’adulterio.
In relazione a un’altra sentenza meno recente la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che un’infedeltà esclusivamente platonica giustifica la richiesta di separazione con addebito( Cass. sent. n. 15557/2008).
In un rapporto coniugale, la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia, che si traduce nell’obbligo di non ledere la dignità e il decoro del coniuge.
In che cosa consiste l’addebito della separazione?
L’addebito consiste nell’attribuire all’altro coniuge la responsabilità della fine del vincolo matrimoniale.
Secondo il codice civile, il giudice, quando pronuncia la separazione, dichiara, se ricorrono le circostanze e venga richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, considerando la sua condotta contraria ai doveri che derivano dal matrimonio.
L’addebito della separazione determina due conseguenze.
Con la prima, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento, che l’altro non gli dovrà dare, mentre continuano a spettargli gli alimenti, che si differenziano dal mantenimento perché servono esclusivamente a garantire i mezzi minimi di sussistenza.
Il coniuge al quale viene attribuita la separazione per colpa perde anche i diritti successori nei confronti dell’altro.
Con la seconda, il partner al quale è stata addebitata la separazione non può succedere all’altro nel caso di morte.
Si tratta di una conseguenza negativa che, in assenza di addebito, si verifica esclusivamente dopo la sentenza di divorzio.
Quando c’è addebito nell’infedeltà virtuale?
La violazione di uno dei doveri che nascono dal matrimonio giustifica la richiesta di separazione con addebito.
Il coniuge al quale viene addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento e quello a succedere all’altro in caso di morte.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’infedeltà, sia materiale sia virtuale, legittima l’addebito della separazione se la stessa è stata causa della fine della relazione.
Se il tradimento ha rovinato sino l’unità della famiglia il giudice potrà pronunciare l’addebito.
In caso contrario, se i coniugi erano separati oppure tra loro i rapporti non più dei migliori e l’infedeltà è stata la conseguenza di un matrimonio in crisi, il tradimento non giustifica l’addebito.
Si devono distinguere due situazioni diverse.
Se l’infedeltà è causa della fine dell’unione, c’è addebito, se l’infedeltà è la conseguenza del matrimonio in crisi, non c’è addebito.
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