Un particolare caso in cui spetta al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere sulla richiesta del condannato

La decisione in esame è assai interessante perché tratta un particolare caso in cui la competenza spetta al Magistrato di Sorveglianza. In tale pronuncia, infatti, si afferma che spetta al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere alla richiesta del condannato in via definitiva a pena detentiva, che sia agli arresti domiciliari in attesa dell’emissione dell’ordine di esecuzione, volta ad ottenere l’autorizzazione all’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per accertamenti sanitari.
Indice:

Il fatto
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Conclusioni

Il fatto
Un avvocato, difensore di una persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania che il proprio assistito fosse autorizzato a effettuare un colloquio presso il centro per l’impiego di Agropoli.
Con apposito provvedimento il Giudice per le indagini preliminari ne disponeva la trasmissione al Tribunale di sorveglianza di Salerno rilevando che la sentenza di condanna relativa all’istante era divenuta definitiva.
A sua volta il Magistrato di sorveglianza di Salerno disponeva la restituzione degli atti al medesimo Giudice per le indagini preliminari rilevando che la competenza del magistrato di sorveglianza avrebbe potuto configurarsi, ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., soltanto ove l’istante fosse stato sottoposto agli arresti domiciliari laddove, nel caso in esame, egli si trovava in stato di libertà.
Con successiva ordinanza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania proponeva conflitto negativo di competenza.
In particolare, l’ordinanza di rimessione aveva evidenziato che sempre l’istante, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, era stato condannato alla pena di 1 anno, 6 mesi e 1.400,00 euro di multa con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dallo stesso Giudice campano e divenuta definitiva il 22/4/2021.
Pertanto, ricorrendo nella specie la situazione contemplata dal comma 10 dell’art. 656 cod. proc. pen.,
agli adempimenti previsti dall’art. 47-ter Ord. pen., tra cui le autorizzazioni in deroga alle prescrizioni della misura restrittiva, avrebbe dovuto provvedere, ad avviso del g.i.p., il magistrato di sorveglianza.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Preliminarmente, veniva dichiarata l’ammissibilità, in rito, del conflitto di competenza proposto, atteso che l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto dei due giudici, formalmente manifestato, a conoscere dello stesso procedimento, appariva, ad avviso degli Ermellini, insuperabile senza l’intervento della Corte di Cassazione.
Premesso ciò, veniva evidenziato come dovesse osservarsi che, nel caso qui in rilievo, alla data dell’istanza di autorizzazione, l’istante si trovava ancora sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ed era stato condannato con sentenza divenuta definitiva, tanto è vero che, in data 11/5/2021, il Pubblico ministero competente per l’esecuzione aveva emesso, ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., provvedimento di esecuzione della pena residua di 1 anno, 7 mesi e 27 giorni, disponendo, contestualmente, la prosecuzione della detenzione in regime arresti domiciliari sino alla decisione del tribunale di sorveglianza competente.
Per tale ragione, l’affermazione del Magistrato di sorveglianza di Salerno, secondo cui il condannato si trovava nella condizione di «condannato libero ex art. 656 comma 5 c.p.p.», era, per la Corte di legittimità, all’evidenza, errata, così come era improprio, sempre secondo il Supremo Consesso, il riferimento alla «competenza a revocare gli arresti domiciliari», contenuto nel provvedimento con cui lo stesso giudice aveva trasmesso gli atti al Giudice per le indagini preliminari, atteso che l’istanza formulata dalla difesa era riferita unicamente all’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per effettuare un colloquio istituzionale.
Ciò posto, veniva altresì fatto presente che, in ipotesi come quelle da ultimo richiamate, l’art. 656 comma 10 cod. proc. pen., stabilisce che «agli adempimenti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza» e, di conseguenza, coerentemente con tale previsione, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che «spetta al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere sulla richiesta del condannato in via definitiva a pena detentiva, che sia rimasto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’emissione dell’ordine di esecuzione, volta ad ottenere l’autorizzazione all’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per accertamenti sanitari» (Sez. 1, n. 41010 del 20/10/2010; Sez. 1, n. 6603 del 10/12/1996; Sez. 1, 5 novembre 1996, n. 5763) e ciò in quanto il condannato che si trovi agli arresti domiciliari in relazione al fatto oggetto della condanna da eseguire, è considerato, nelle more della decisione da parte del tribunale di sorveglianza sull’applicazione di una misura alternativa, come se si trovasse in esecuzione della pena, la quale, non a caso, si considera a ogni effetto espiata per il tempo in cui egli è stato sottoposto al titolo cautelare.
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Ad ogni modo, non stabilendosi, nella citata disposizione, alcun criterio di determinazione della competenza, per il Supremo Consesso, la decisione sulla richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione doveva comunque spettare, secondo la regola generale dettata dall’art. 677, comma 1, cod. proc. pen., al Tribunale di Sorveglianza nella cui giurisdizione il condannato si trovi al momento della presentazione di detta richiesta (cfr. Sez. 1, n. 44914 del 22/11/2005; Sez. 1, n. 491 del 24/1/2000) e, segnatamente il Tribunale di Sorveglianza che, nel caso in esame, era individuato in quello di Salerno, con conseguente competenza dell’ufficio di sorveglianza per le decisioni attinenti alla gestione degli «adempimenti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter e successive modificazioni».
Da quanto fin qui esposto se ne faceva discendere, quindi, come il conflitto negativo di competenza dovesse essere risolto nel senso di affermare la competenza del Magistrato di sorveglianza di Salerno al quale andavano, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen..
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi individuato un particolare caso in cui la competenza spetta al Magistrato di Sorveglianza.
In tale pronuncia, infatti, facendo leva sul tenore letterale dell’art. 656 comma 10 cod. proc. pen. nella parte in cui è ivi stabilito che «agli adempimenti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza» e sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, si afferma che spetta al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere sulla richiesta del condannato in via definitiva a pena detentiva, che sia rimasto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’emissione dell’ordine di esecuzione, volta ad ottenere l’autorizzazione all’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per accertamenti sanitari motivando tale considerazione giuridica alla stregua del fatto che il condannato che si trovi agli arresti domiciliari in relazione al fatto oggetto della condanna da eseguire, è considerato, nelle more della decisione da parte del tribunale di sorveglianza sull’applicazione di una misura alternativa, come se si trovasse in esecuzione della pena.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di individuare correttamente il giudice competente a trattare una richiesta di questo genere.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica giuridica, non può che essere positivo.
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