Il green pass per partecipare alle assemblee di condomino è necessario?
Il fatto che la “variante delta” continui a propagarsi rapidamente anche in mesi come luglio e agosto ha colto di sorpresa molti esperti che pensavano si potesse ripetere un’estate relativamente tranquilla come quella del 2020. In ambito condominiale si dovrebbe allora ricorrere alle assemblee “telematiche”, evitando le pericolose riunioni in presenza, soprattutto se, come spesso accade, nel corso del dibattitto delle spinose questioni legate al superbonus la distanza minima di almeno un metro viene ignorata. Il fatto è che molti condomini insistono per l’assemblea in presenza e non tutti gli amministratori sono in grado di organizzare e gestire la riunione on line. Se l’assemblea “classica” è l’unica possibilità, si pone il problema di stabilire se il green pass sia necessario anche per poter accedere ai luoghi ove si tengano le assemblee condominiali.
La posizione del Garante della privacy
Il Garante, nel parere del 9 giugno 2021 (documento web 9668064), ha sostenuto che l’obbligo di mostrare il green pass non dovrebbe operare, tra l’altro, per quelle attività che comportano l’accesso a luoghi in cui si svolgono attività quotidiane o a quelli legati all’esercizio di diritti e libertà fondamentali (diritto di riunione, libertà di culto); del resto lo stesso Garante ha chiaramente precisato come i soggetti deputati ai controlli delle certificazioni verdi devono essere chiaramente individuati e istruiti. In ogni caso ha sottolineato l’importanza di prevenire discriminazioni nei confronti di coloro che, per motivi clinici, potrebbero essere nell’impossibilità di sottoporsi alla vaccinazione
La disciplina
A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici”. La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti (art 3 DL 105/2021).
Green pass e assemblee condominiali in centri culturali, centri sociali e ricreativi
Alla luce della normativa precedente si può affermare che il green pass è obbligatorio per le assemblee di condominio soltanto se queste si svolgono al chiuso in centri culturali, centri sociali e ricreativi, così come prevede l’articolo 3 del DL 105/2021 (l’opinione è stata espressa dal Ministero della Salute).
Si tratta, però, di ipotesi marginali, atteso che la normativa sembra riguardare centri culturali, centri sociali e ricreativi nel pieno delle loro attività abituali (quando l’afflusso dei frequentatori è massimo), mentre le riunioni condominiali si svolgono raramente nei locali di tali centri e sempre quando le attività sociali o culturali sono cessate e gli associati non sono presenti; in ogni caso, a dover verificare l’identità vaccinale dei partecipanti alle pochissime assemblee che siano convocate al chiuso nei centri culturali, sociali e ricreativi non sarà certo l’amministratore ma direttamente, all’ingresso, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività. A tale proposito, il Ministero dell’Interno ha chiarito, con una circolare del 10 agosto 2021, che mentre la verifica del green pass ricorre in ogni caso e indefettibilmente a carico dei soggetti a ciò deputati, quella dell’identità ha natura discrezionale e si renderà comunque necessaria (da parte dei titolari o i gestori dei servizi e delle attività) nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Naturalmente rimane fermo che sia i locali di tali centri sia eventuali altri scelti dovranno garantire il distanziamento di almeno un metro; in ogni caso, meglio rivolgersi a soggetti disponibili a rilasciare il certificato di avvenuta sanificazione rilasciato dall’azienda (specializzata ed autorizzata ad effettuare l’igienizzazione e la disinfezione), con indicazione della data che attesti quando sia avvenuta (da mostrare ai condomini).
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