Bonus sanificazione: modello e istruzioni per la comunicazione

Il bonus sanificazione, di cui all’art. 32 del Decreto sostegni bis (DL 73/2021), riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.
Il limite massimo di spesa è 60.000 euro per ciascun beneficiario.
La comunicazione deve essere presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
In caso si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini suddetti una nuova comunicazione; l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta spetta ai seguenti soggetti:

soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Modalità di utilizzo
Il bonus sanificazione può essere utilizzato dai beneficiari nel limite di spesa di 60.000 euro:

nella dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nella dichiarazione dei Redditi 2022;
 in compensazione tramite modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario (provvedimento, da emanare entro il 12 novembre 2021).

Spese per cui è possibile richiedere il bonus
Il credito d’imposta per la sanificazione spetta per le seguenti spese:
a) sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) somministrazione di tamponi per Covid-19, a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai suddetti soggetti beneficiari;
c) acquisto di dispositivi di protezione individuale DPI quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) acquisto di DPI – dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Come presentare la comunicazione
La comunicazione deve essere:

presentata all’Agenzia delle entrate
dal 4 ottobre al 4 novembre 2021
esclusivamente in via telematica
utilizzando l’apposito modello
direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
>> SCARICA il MODELLO per la comunicazione delle spese di sanificazione
>> SCARICA il PROVVEDIMENTO del 15.07.2021 dell’Agenzia delle entrate per il contributo sanificazione
>> SCARICA le ISTRUZIONI per la compilazione del modello di comunicazione delle spese di sanificazione

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