Cosa occorre per provare la tardività della querela

(Ricorso dichiarato inammissibile)
Il fatto
La Corte d’Appello di Bologna confermava una condanna alle pene di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Piacenza nei confronti di una persona imputata in ordine ai delitti di cui agli artt. 642 cod. pen., 61, n. 2 e 367 cod. pen..
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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all’art. 164 cod. proc. pen., poiché le notifiche dell’avviso di conclusione delle indagini e del provvedimento di fissazione dell’udienza preliminare erano state eseguite presso il domicilio eletto dall’imputato nel procedimento originariamente instaurato dinanzi all’autorità giudiziaria di Parma che si era dichiarata incompetente con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Piacenza e, quindi, per la difesa, la diversità dei procedimenti non consentiva di ritener efficace l’elezione di domicilio operata nel procedimento conclusosi con la sentenza declinatoria della competenza territoriale; 2) violazione di legge, in relazione all’art. 124 cod. pen. e vizio di motivazione, con riguardo all’eccepita tardività della querela, posto che la Corte territoriale aveva rigettato il motivo di appello, con motivazione del tutto carente, in relazione al dedotto profilo dell’inerzia della compagnia assicuratrice che, se pur richiesta con distinti atti del risarcimento per il denunciato furto e raggiunta dall’atto di citazione in sede civile, aveva atteso oltre 4 anni per proporre la querela, a distanza di due anni dall’udienza di prima comparizione nel giudizio civile, quando erano certamente note le caratteristiche del fatto di reato.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il primo motivo di ricorso veniva stimato manifestamente infondato atteso che, per la Suprema Corte, la questione di nullità dedotta con il motivo di appello, in quanto concernente le modalità della notificazione, costituiva nullità di ordine generale a regime intermedio che era stata sanata dalla scelta formulata dall’imputato, giudicato con le forme del rito abbreviato, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. applicabile ratione temporis (principio peraltro già affermato dalla precedente giurisprudenza della stessa Cassazione: Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019; Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018).
Ciò posto, pure il secondo motivo di ricorso veniva reputato manifestamente infondato essendo orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale l’eccezione di tardività della querela comporta per l’imputato l’onere di allegare e indicare gli elementi processuali che dimostrino la presentazione dell’atto di querela oltre il termine di cui all’art. 124 cod. pen. con la conseguenza che la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l’accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 37383 del 21/06/2016).
Orbene, alla stregua di tale orientamento nomofilattico, gli Ermellini facevano presente come il ricorrente, facendo leva sul considerevole arco di tempo intercorso tra l’invio della prima richiesta di risarcimento e la proposizione della querela, presentata solo dopo la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, avesse formulato una serie di supposizioni per individuare il momento a partire dal quale la società sarebbe venuta a conoscenza del fatto di reato (condizione indispensabile per ritenere che decorra il termine per la presentazione della querela poiché detto termine decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva: Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019) senza però specificare, sulla scorta di quali elementi oggettivi e verificabili, potesse affermarsi che la compagnia, cui peraltro non si rivolgeva l’imputato, ma il cessionario delle ragioni di credito riguardanti l’indennizzo assicurativo, fosse venuta a conoscenza in tutte le sue componenti della condotta delittuosa prima di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza ove era contenuta la formulazione dell’imputazione a carico del ricorrente (trattandosi, peraltro, di condotta fraudolenta accuratamente predisposta e di non agevole individuazione).
Dichiarati ambedue infondati i motivi proposti, all’inammissibilità del ricorso se ne faceva conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si riteneva equa, fissare in euro duemila a favore della Cassa delle ammende, nonché la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi enunciato cosa occorre per provare la tardività della querela.
Difatti, in tale pronuncia, si afferma, come già rilevato dalla Cassazione in precedenti sentenze, che l’eccezione di tardività della querela comporta per l’imputato l’onere di allegare e indicare gli elementi processuali che dimostrino la presentazione dell’atto di querela oltre il termine di cui all’art. 124 cod. pen..
Ove dunque l’imputato voglia sollevare una eccezione di tal fatta, costui è tenuto ad adempiere siffatto onere essendo per l’appunto tenuto a dimostrare che la querela è stata presentata oltre il termine contemplato dall’art. 124 c.p..
Tale provvedimento, di conseguenza, deve essere preso nella dovuta considerazione dall’imputato che intenda proporre questa eccezione.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta decisione, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, quindi, non può che essere positivo.
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