Quando il Tribunale autorizza i minorenni a sposarsi?

Una ragazza di 16 anni da un po’ di tempo frequenta un ragazzo del quale è molto innamorata.
Quando stanno insieme sono molti felici e hanno progettato un futuro insieme.
Il desiderio dei due giovani, è quello di sposarsi il prima possibile, ma i tuoi genitori sono assolutamente contrari. Vogliono che tu finisca la scuola e poi ti iscriva all’università. Tu, però, vuoi decidere da sola cosa è meglio per te.
In questa sede faremo il punto della situazione, chiedendoci se il matrimonio tra minorenni, sia valido.
La coppia deve essere in possesso di determinati requisiti, in caso contrario il vincolo dovrà essere privo di effetti.
Il motivo è quello di evitare che una scelta così importante venga presa in modo superficiale,
Nonostante questo, in alcuni casi, la legge ammette la possibilità di contrarre il matrimonio anche se i nubendi non hanno ancora compiuto diciotto anni.
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I requisiti indispensabili  per sposarsi
Secondo la legge, chi vuole contrarre un matrimonio, in Chiesa o in Comune, deve possedere determinati requisiti, che sono:
La maggiore età
La libertà libertà di stato, vale a dire che si possono sposarsi esclusivamente coloro che non siano legati da un precedente vincolo coniugale;
La capacità di intendere e di volere, oppure il consenso espresso al momento della celebrazione è inefficace.
Si deve anche dire che i nubendi non debbano essere legati tra loro da legami di parentela, affinità, adozione o affiliazione e che non abbiano riportato condanne per l’omicidio tentato o consumato a danno dell’altro coniuge.
Il matrimonio è un atto, solenne,  personalissimo e puro.
È solenne perché è richiesto il rigoroso rispetto di determinate formalità.
Personalissimo perché non ammette rappresentanza
Puro significa che non è sottoposto a termini e condizioni.
La validità del matrimonio tra minorenni
Un matrimonio celebrato tra due persone minori di anni 18 È privo di qualsiasi effetto.
In realtà, la legge ammette le nozze contratte da minorenni a condizione che:
Ci siano gravi motivi che possano giustificare la pretesa di sposarsi.
L’esempio classico è la ragazza minorenne rimasta incinta,che desidera unicamente dare al nascituro un ambiente familiare stabile.
Gli sposi abbiano compiuto 16 anni.
Questi requisiti valgono anche per i cittadini stranieri che volessero contrarre matrimonio in Italia, indipendentemente dalle consuetudini del loro Paese di origine.
Dal lato pratico, è necessario attivare un procedimento di volontaria giurisdizione,attraverso il deposito di un ricorso presso il Tribunale per i minorenni competente nel territorio.
Il giudice, in simili casi, dovrà valutare la maturità psicofisica dei minori, vale a dire la consapevolezza a comprendere le responsabilità che derivano dal matrimonio, e la fondatezza dei motivi.
Il giudice dovrà essere anche tenuto a sentire il pubblico ministero, i genitori di ognuno degli sposi, oppure, in loro assenza, il tutore e, se lo ritiene opportuno, i servizi sociali, al fine di emettere il decreto che autorizzi la coppia a contrarre matrimonio.
Lo straniero di 16 anni che voglia contrarre matrimonio in Italia deve ottenere, oltre all’autorizzazione del tribunale italiano, anche il nulla osta dello Stato di origine.
Si deve anche precisare che il minore autorizzato alle nozze resta lo stesso libero di ripensarci e di non sposarsi.
Gli effetti del Matrimonio tra minorenni
Una volta ottenuto di decreto di autorizzazione, il minore acquista l’emancipazione di diritto.
La conseguenza è che può compiere personalmente atti che non eccedano l’ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione, come, ad esempio acquistare una casa o scegliere il regime patrimoniale della famiglia, dovrà essere affiancato da un curatore speciale e ottenere l’autorizzazione del giudice.
Un altro effetto è rappresentato dall’estinzione della responsabilità genitoriale sul minore, alla quale a cui subentra il curatore,nonostante anche se potrebbe permanere, comunque, l’obbligo di mantenimento qualora il figlio continui a vivere con la madre e il padre oppure né lui né l’altro coniuge abbiano i mezzi necessari per il sostentamento.
Che cosa accade se nel matrimonio manca l’autorizzazione
I minori di 16 anni che non siano in possesso dell’autorizzazione del tribunale non si possono sposare.
Se un sacerdote o un ufficiale del Comune sposa un minore senza prima verificare la presenza del decreto, allora il matrimonio può essere impugnato entro un anno da quando è iniziata la convivenza.
L’azione può essere proposta:
dal minore personalmente entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
dall’altro coniuge;
dai genitori, anche disgiuntamente;
dal pubblico ministero.
Il provvedimento di autorizzazione, tuttavia, può essere impugnato presentando un reclamo presso la Corte d’Appello entro 10 giorni dalla comunicazione.
Infine, va precisato che il minore autorizzato alle nozze resta comunque libero di ripensarci e di non sposarsi.
Gli effetti del Matrimonio tra minorenni: quali sono gli effetti?
Una volta ottenuto di decreto di autorizzazione, il minore acquista l’emancipazione di diritto con la conseguenza che può compiere personalmente atti che non eccedano l’ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione (come, ad esempio acquistare una casa o scegliere il regime patrimoniale della famiglia) dovrà essere affiancato da un curatore speciale ed ottenere l’autorizzazione del giudice.
Un altro effetto è l’estinzione della responsabilità genitoriale sul minore, al quale subentra il curatore, anche se potrebbe restare lo stesso l’obbligo di mantenimento se il figlio dovesse continuare a vivere con ipe  oppure né lui né l’altro coniuge abbiano i mezzi necessari per il sostentamento.
Che cosa accade nel matrimonio tra minorenni se manca l’autorizzazione
I minori di 16 anni che non siano in possesso dell’autorizzazione del Tribunale non si possono sposare.
Se un sacerdote oppure un ufficiale del Comune sposa un minore senza prima verificare la presenza del decreto, il matrimonio può essere impugnato entro un anno da quando è iniziata la convivenza.
L’azione può essere proposta:
dal minore personalmente entro un anno dal raggiungimento della maggiore età
dall’altro coniuge
dai genitori, anche disgiuntamente
dal pubblico ministero.
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