Principio di legalità e divieto di analogia in malam partem con riferimento al rapporto tra il reato di maltrattamenti in famiglia e il reato di atti persecutori
(Riferimento normativo: art. 521 c.p.p.)
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 98, pubblicata il 14 maggio 2021, è intervenuta sulla questione della legittimità costituzionale dell’art. 521 c.p.p. ribadendo che il principio del divieto di applicazione analogica della legge penale sfavorevole al reo, “costituisce un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo della legge”[1].
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La vicenda processuale
Con ordinanza del 9 giugno 2020, il Tribunale di Torre Annunziata, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 521 c.p.p. “nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato, allorquando sia invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diversamente qualificato dal giudice in esito al giudizio”, in riferimento agli artt., 3, 24 e 111 della Costituzione. Nel caso di specie, il Tribunale stava procedendo con rito immediato, nei confronti dell’imputato, per i reati di atti persecutori aggravati e di lesioni personali aggravate di cui, rispettivamente, agli artt. 612-bis, comma 2, e 582 e 585 c.p., nei confronti di una donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale da diversi mesi. All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il rimettente aveva invitato le parti ad instaurare il contraddittorio in merito alla possibile riqualificazione del fatto contestato: da atti persecutori, seppur aggravati, al più grave delitto di maltrattamenti in famiglia. La riqualificazione del fatto era stata dettata dalla circostanza che le condotte contestate all’agente fossero state commesse nel contesto di una relazione affettiva stabile tra lo stesso e la persona offesa. L’imputato avanzava richiesta di restituzione degli atti al P.M., ai sensi dell’art. 521, comma 2, c.p.p. sì da essere rimesso in termini e formulare richiesta di accesso al rito abbreviato., in subordine, qualora non vi fosse stata la riqualificazione del fatto, di essere ugualmente giudicato nelle forme del rito abbreviato. Il giudice, tuttavia, ritenendo che oggetto di censura fosse solo il primo e non anche il secondo comma, evidenziava l’assenza di qualsivoglia previsione normativa in grado di consentire, nell’ipotesi di riqualificazione del fatto, la restituzione del termine per la richiesta di riti alternativi. Partendo, dunque, dalla richiesta formulata dal difensore dell’imputato, il Tribunale sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 521, comma primo, nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi in cui l’imputato sia stato invitato ad instaurare un contraddittorio sulla possibile riqualificazione del capo d’imputazione, possa chiedere di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato. Questa lettura troverebbe conforto in diverse pronunce della Cassazione, le quali hanno ribadito il principio secondo il quale l’art. 572 c.p. troverebbe applicazione non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio ma a qualsiasi relazione sentimentale che “per la consuetudine dei rapporti creati implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale”[2]. La Consulta, discostandosi dall’interpretazione fornita dal Tribunale, sottolinea la non applicabilità dell’art. 572 nell’ipotesi in cui la relazione affettiva sia instaurata da poco tempo oppure la convivenza sia sporadica. Il reato di maltrattamenti in famiglia presuppone che le condotte abusive siano compiute nei confronti di una persona facente parte del proprio nucleo familiare o di una persona con essa convivente. Invece, per il reato di atti persecutori, il secondo comma dell’art. 612-bis c.p.,[3] prevede che le condotte vengano compiute nei confronti di un soggetto che sia o sia stato legato all’autrore da una relazione affettiva. Secondo il Giudice delle leggi, il Tribunale remittente, nel sollevare questione di costituzionalità, per i motivi sopra esposti, ha mancato di confrontarsi con il “fondamentale canone interpretativo in materia penale, basato sull’art. 25 secondo comma Cost., e rappresentato dal divieto di applicare la legge oltre i casi da essa espressamente stabiliti”. Una omissione di questa portata implica, per ciò stesso, “una lacuna motivazionale sulla rilevanza delle questioni prospettate, che ne determina l’inammissibilità”[4]. Infatti, il divieto di analogia non permette di riportare la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili a nessuno dei suoi possibili significati letterali rappresentando, perciò, un limite non superabile rispetto alle diverse interpretazioni che il giudice ha a disposizione in riferimento al testo legislativo. Tutto questo a garanzia sia del principio della separazione dei poteri, che attribuisce al legislatore l’individuazione dei confini delle figure di reato, sia della cd garanzia soggettiva, riconosciuta ad ogni consociato, della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte. Verrebbe meno, dunque, il principio della riserva assoluta di legge in materia penale, laddove ai giudici fosse consentita l’applicazione della pena al di là dei casi tassativamente indicati dalla legge.
Conclusioni
A parere della Consulta, il Tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che, pur in presenza di una relazione affettiva di qualche mese, mancante dei caratteri della continuità, la vittima potesse essere considerata come persona appartenenete alla famiglia dell’imputato., e neppure come, la pura e semplice permanenza di un partener a casa dell’altro, potessere essere qualificata come convivenza. In mancanza di questa dimostrazione, l’applicazione del reato di maltrattamenti in famiglia in luogo del reato di atti persecutori (per l’ipotesi contemplata al secondo comma dell’art. 612-bis), costituirebbe il risultato di una interpretazione analogica a sfavore del reo, come tale vietata dall’art. 25, secondo comma, Cost. La Corte Costituzionale ha, dichiarato “inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 521 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione”.
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Note
[1]Comunicato Ufficio stampa della Corte Costituzionale del 14 maggio 2021.
[2]Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza 7 febbraio – 9 maggio 2019, n. 19922.
[3]Con la novella del 2013, l’ipotesi aggravata del reato di stalking ha ampliato la sfera di protezione, ricomprendendo ogni rapporto di coniugio o di legame affettivo, non solo pregresso ma anche attuale. Nel senso che l’estensione della fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 612-bis c.p. al coniuge e al convivente “ha opacizzato i confini tra le due fattispecie”, cfr, S. Recchione, Il decreto legge sul contrasto alla violenza di genere:una prima lettura.
[4]Cfr., da ultimo, Corte Costituzionale, n. 57/2021.
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